CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari ha accolto l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, che aveva rigettato la richiesta avente ad oggetto l'applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1), 419 cod. pen., commesso in Foggia il 09/03/2020; il Tribunale, per l'effetto, ha applicato al suddetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere. 1.1. Gli accadimenti dai quali trae origine il provvedimento restrittivo della libertà personale impugnato si collocano - sotto il profilo temporale - nel periodo di maggior virulenza della pandemia da Covid-19 e trovano scaturigine, appunto, nelle proteste avverso le misure adottate al fine di arginare la diffusione del contagio. All'interno di diversi istituti penitenziari italiani, infatti, iniziarono a serpeggiare fortissimi malumori fra la popolazione carceraria, in relazione all'adozione di alcune limitazioni, quali - a puro titolo esemplificativo - quelle inerenti alla sospensione dei colloqui fra i detenuti e i familiari. Il giorno 09/03/2020, al culmine di un periodo di sempre montante tensione, ebbe luogo - all'interno della casa circondariale di Foggia - una vera e propria rivolta, ad opera di una vera moltitudine di detenuti. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, viene contestato di aver fatto parte di un gruppo di detenuti, i quali afferrarono le inferriate del primo cancello della porta carraia, provocandone la rottura. La grande folla dei detenuti in tumulto, dopo aver dato fuoco all'ufficio matricola ed alla zona antistante la cd. block house, riuscì a svellere il cancello colà posizionato e ad evadere, riversandosi in massa nelle vie cittadine. Si venne in tal modo a creare pericolo per i cittadini, tanto che i titolari degli esercizi commerciali del luogo si videro costretti a barricarsi all'interno degli stessi; tale condotta, inoltre, cagionò pericolo per la sicurezza del carcere e mise in pericolo l'ordine pubblico. Il tutto ha generato, come detto, l'incolpazione per il delitto di cui all'art. 419 cod. pen. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Foggia, investito della domanda cautelare in relazione a tali fatti, aveva emesso il sopra menzionato provvedimento reiettivo. Aveva in realtà ritenuto la sussistenza, a carico del Lavella, della necessaria gravità indiziaria, in ordine ai reati di cui alla provvisoria contestazione; aveva però reputato insussistenti le esigenze cautelari, considerando in particolare - quanto al pericolo di reiterazione di condotte criminose - che gli accadimenti sopra sommariamente riassunti fossero da inquadrare in un contesto storico di carattere eccezionale, strettamente correlato alle fortissime tensioni ed alle continue proteste verificatesi, all'interno della casa circondariale di Foggia (così come in molti altri istituti penitenziari italiani), a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19. Stando a quanto riportato in tale decisione, gli eventi descritti nella richiesta di applicazione di misura cautelare erano da valutare, dunque, alla stregua di fatti assolutamente straordinari, come tali difficilmente destinati a verificarsi ancora. Il che rendeva impossibile rinvenire elementi di natura oggettiva, in forza dei quali poter desumere - con la necessaria fondatezza e con alto grado di probabilità - che gli indagati potessero rendersi protagonisti, nuovamente, di condotte di analogo tenore. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva valorizzato, inoltre, la natura intrinseca delle motivazioni che avevano mosso gli indagati, determinandoli a porre in essere proteste all'interno dell'istituto; aveva quindi stimato che tali ragioni dovessero prevalere, rispetto alle negative caratteristiche soggettive evidenziate dagli indagati. 1.3. Il Tribunale di Bari, ritenuto ammissibile l'appello cautelare e ritenuta l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, attinenti al pericolo di reiterazione, ha come detto adottato la misura restrittiva di massimo rigore. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui sl deve tener conto nell'applicazione della legge penale e difetto di motivazione, nonché insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata non spiega per quale motivo il ricorrente sia chiamato a rispondere di condotte poste in essere in altri luoghi dell'istituto penitenziario, essendo egli assegnato ad una sezione ben distante dai luoghi in cui si sono verificate le devastazioni; in tal modo, si finisce per stravolgere la disciplina dell'art. 110 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e difetto di motivazione, difetto delle esigenze cautelari, difetto del principio di attualità e proporzionalità delle misure cautelari rispetto alle ravvisate esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato omette di considerare come si tratti di eventi di carattere irripetibile, che vanno ad incastonarsi in un contesto di eccezionale rilevanza, essendo essi correlati alle marcate restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, al fine di fronteggiare la nota emergenza epidemiologica. Trattasi di una situazione che, come noto, ha generato panico persino fra i liberi cittadini e che deve, quindi, essere adeguatamente considerata. La personalità dell'indagato sembra, in tale contesto, del tutto irrilevante. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Le doglianze difensive si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. L'ordinanza impugnata dedica un capitolo specifico al tema della gravità indiziaria, che risulta quindi adeguatamente trattato. Il Tribunale del riesame ha poi correttamente applicato il principio secondo cui il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comrna primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che - sebbene non previste dalla stessa disposizione di legge - presentano "uguaglianza di natura". in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive. Tutto ciò viene ben esplicitato nell'ordinanza impugnata. Quanto al requisito dell'attualità, il provvedimento impugnato risulta coerente con i principi enunciati dalla Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve esserle dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito, circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 4 \sc>" 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). b) Pare utile, inoltre, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire, in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem, alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. c) All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Tanto chiarito, al fine di delineare il contesto dogmatico entro cui si colloca la tematica dedotta, può precisarsi come la decisione impugnata meriti di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. 3. Il primo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto reiterativo e tendente ad ottenere una mera rivisitazione delle prove già apprezzate in fase di merito. L'ordinanza impugnata, contrariamente alle deduzioni difensive, chiarisce in maniera puntuale ed esaustiva le ragioni dell'apprezzamento condotto in ordine agli elementi di valutazione e conoscenza uniti all'incarto processuale, desumendo la sussistenza della gravità indiziaria da specifici atti di polizia giudiziaria, con i quali i Giudici del riesame si confrontano in maniera attenta e dettagliata. Dalla relazione presente in atti, dunque, il Tribunale trae il convincimento che l'indagato - in concorso con altri facinorosi - abbia scardinato la porta attraverso la quale si accede alle postazioni del personale della Polizia penitenziaria, che assicura la vigilanza sulla porta carraia; in tal modo, si sono venute a creare le necessarie precondizioni, perché si potesse realizzare la successiva aggressione ad un operatore di polizia. Il Tribunale, sul punto, non manca di sottolineare il ruolo di primo pieno riconducibile al ricorrente. Trattasi di motivazione immune da censure in questa sede, in quanto ampia, completa e del tutto coerente sotto il profilo logico. 4. Il secondo motivo attiene al rischio di recidiva ed al profilo della attualità e concretezza dell'esigenza di cautela di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 4.1. In ordine ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, inoltre, deve rilevarsi che - ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie - il requisito della 'concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. iproc. pen., riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello in relazione al quale si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Il requisito della "attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime, che siano favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143), in ordine alla ricorrenza delle quali è onere del giudice motivare (Sez. 2, n. 50343 del 03/12/2015, Capparelli, Rv. 265395); ciò, in particolare, sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a tutelare (Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232). 4.2. Contrariamente alla tesi difensiva, il Tribunale ha correttamente evidenziato - con motivazione articolata e convincente - gli aspetti relativi al pericolo concreto di reiterazione di condotte delinquenziali di analoga natura, analizzando i relativi profili dell'attualità e della concretezza. Il provvedimento ha valorizzato la gravità della allarmante e violenta condotta serbata, nonché la evidente preordinazione della stessa, per poi soffermarsi sulla valutazione della negativa personalità del ricorrente (soggetto già gravato da pregiudizi per gravi reati, fra cui estorsioni, furti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale); ha così riconosciuto la sussistenza di "una spiccata' capacità a delinquere", oltre che l'assenza, in capo all'indagato, di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza e di revisione critica del pregresso agire, tali da rendere il pericolo di recidiva attuale e concreto. Tale motivazione, fondata su elementi concreti e non meramente congetturali, è idonea e coerente, anche quanto alla valutazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione. Si è in presenza, in sostanza, di un apparato argomentativo privo di vizi logici, quindi del tutto immune da possibili rilievi ad opera della Corte di cassazione. 4.3. In ipotesi difensiva, il provvedimento impugnato peccherebbe anche nel non aver adeguatamente considerato la pacifica eccezionalità della situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della nota emergenza epidemiologica. I disordini in relazione ai quali si procede altro non sarebbero, in tale ottica, se non l'inevitabile portato delle rigorosissime restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, che nutriva ovvie e giustificate preoccupazioni e che, solo per tale ragione, dette luogo alle proteste poi degenerate. 4.4. Il Tribunale del riesame, però, ha affrontato in modo attento e puntuale anche tale specifica problematica, dipanando - pure in ordine a tale tema - un iter argomentativo di ferrea impostazione logica. INell'ordinanza impugnata, infatti, viene sottolineato che: - il contesto storico e fattuale, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; - il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmenl:e avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria; - date queste premesse, è del tutto improprio orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando il contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari). 4.5. In conclusione, questa Corte non può fare altro, se non rimarcare la correttezza e coerenza del sopra riassunto percorso argomentativo, che appare fondato su una ottica non atomistica degli avvenimenti, bensì sulla considerazione di tutte le implicazioni connesse ad una situazione di carattere generalizzato. Tale visione, di tenore ampio e onnicomprensivo, dei fatti e del relativo contesto storico, consente appunto di reputare del tutto logica la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale del riesame, così sintetizzabile: la situazione di eccezionale portata storica ha avuto la sola funzione di slatentizzare gli impulsi di carattere criminoso, che erano evidentemente già insiti nella personalità dei rivoltosi.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali