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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03925/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 9 di reclusione per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il 15, 16 e 19 dicembre 2020 quando l'imputato si allontanava dall' abitazione dove era ristretto venendo sorpreso in strada.

2. Con unico e composito motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 125, 545-bis cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.) per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive.

Il ricorrente evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata, che richiama le argomentazioni della sentenza di primo grado, è apodittica perché già tale sentenza era priva di riferimenti al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di procedere all'avviso per l'applicazione delle pene sostitutive, evidentemente ritenendole non applicabili, pene sostitutive che venivano, invece, chieste con i motivi di appello.

La sentenza impugnata è, pertanto, emessa in violazione di legge perché priva di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. 2.La giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01).

Il motivo di appello formulato dal ricorrente, strutturato in termini sovrapponibili a quello del ricorso per cassazione poiché denunciava il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen., era inammissibile perché formulato in termini generici, in carenza di specifiche deduzioni idonee a supportare la richiesta di sostituzione della pena irrogatagli.

L'omesso esame di tale motivo da parte della Corte di appello - che ha rinviato alla sentenza di primo grado - non rende nulla la sentenza impugnata poiché in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423 - 01). 3.Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., sollecitata con argomentazioni del tutto generiche e in carenza dell'allegazione di elementi di segno positivo.

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce, infatti, un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De, Rv. 281590 - 01).

La reiterazione delle condotte di evasione - commesse nel volgere di pochi giorni - era stata, del resto, apprezzata, esprimendo un giudizio negativo sulla capacità a delinquere dell'imputato, sia nella parte in cui era stata esaminata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sia nella parte in cui la Corte di merito aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con argomentazioni che il ricorso non ha contestato, e che rinviavano all'assenza di quelle circostanze di fatto - l'occasionalità della condotta; concrete situazioni che rendono modesta la gravità del fatto - che, in generale, applicazione la cui richiesta, nei motivi di appello, era formulata in termini del tutto generici. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 9 di reclusione per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il 15, 16 e 19 dicembre 2020 quando l'imputato si allontanava dall' abitazione dove era ristretto venendo sorpreso in strada. 2. Con unico e composito motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 125, 545-bis cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.) per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive. Il ricorrente evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata, che richiama le argomentazioni della sentenza di primo grado, è apodittica perché già tale sentenza era priva di riferimenti al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di procedere all'avviso per l'applicazione delle pene sostitutive, evidentemente ritenendole non applicabili, pene sostitutive che venivano, invece, chieste con i motivi di appello. La sentenza impugnata è, pertanto, emessa in violazione di legge perché priva di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. 2.La giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01). Il motivo di appello formulato dal ricorrente, strutturato in termini sovrapponibili a quello del ricorso per cassazione poiché denunciava il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen., era inammissibile perché formulato in termini generici, in carenza di specifiche deduzioni idonee a supportare la richiesta di sostituzione della pena irrogatagli. L'omesso esame di tale motivo da parte della Corte di appello - che ha rinviato alla sentenza di primo grado - non rende nulla la sentenza impugnata poiché in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423 - 01). 3.Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., sollecitata con argomentazioni del tutto generiche e in carenza dell'allegazione di elementi di segno positivo. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce, infatti, un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De, Rv. 281590 - 01). La reiterazione delle condotte di evasione - commesse nel volgere di pochi giorni - era stata, del resto, apprezzata, esprimendo un giudizio negativo sulla capacità a delinquere dell'imputato, sia nella parte in cui era stata esaminata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sia nella parte in cui la Corte di merito aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con argomentazioni che il ricorso non ha contestato, e che rinviavano all'assenza di quelle circostanze di fatto - l'occasionalità della condotta; concrete situazioni che rendono modesta la gravità del fatto - che, in generale, applicazione la cui richiesta, nei motivi di appello, era formulata in termini del tutto generici. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9
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