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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 33657/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, emesse : 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano il 27 novembre 2018, confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila, il 20 febbraio 2020; 2) dal Tribunale di Avezzano, in data 17 maggio 2017, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di L'Aquila, in data 13 giugno 2018.

2. Considerato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv.

G. Motta, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, trattandosi di condotte ininterrotte, poste in essere dal gennaio 2015 al mese di luglio del 2016, rappresentate dalla illecita cessione di stupefacenti, fattispecie attenuate ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, con identico modus operandi, eseguite per ottenere lucro economico, tanto che nell'episodio del 24 gennaio 2015, l'istante tentava di estorcere somme con la violenza fisica.

3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il dato temporale, trattandosi di fatti commessi a distanza di almeno otto mesi l'uno dall'altro, peraltro solo parzialmente omogenei (per essere la sentenza di condanna del Giudice per le indagini preliminari sub 1) relativa anche ai reati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali) e relativi, quanto alla illecita cessione, a sostanze stupefacenti di diverso tipo.

3.3. Rilevato, infine, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata ma espressione di abituale propensione alla commissione di condotte della stessa indole. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, emesse : 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano il 27 novembre 2018, confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila, il 20 febbraio 2020; 2) dal Tribunale di Avezzano, in data 17 maggio 2017, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di L'Aquila, in data 13 giugno 2018. 2. Considerato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. G. Motta, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, trattandosi di condotte ininterrotte, poste in essere dal gennaio 2015 al mese di luglio del 2016, rappresentate dalla illecita cessione di stupefacenti, fattispecie attenuate ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, con identico modus operandi, eseguite per ottenere lucro economico, tanto che nell'episodio del 24 gennaio 2015, l'istante tentava di estorcere somme con la violenza fisica. 3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il dato temporale, trattandosi di fatti commessi a distanza di almeno otto mesi l'uno dall'altro, peraltro solo parzialmente omogenei (per essere la sentenza di condanna del Giudice per le indagini preliminari sub 1) relativa anche ai reati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali) e relativi, quanto alla illecita cessione, a sostanze stupefacenti di diverso tipo. 3.3. Rilevato, infine, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata ma espressione di abituale propensione alla commissione di condotte della stessa indole. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 I
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