CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12512/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Corte di appello di Firenze; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/01/2024 del tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dell'Avvocato Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Prato assolveva [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06 perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. 3. Si rappresenta l'errore emergente dalla motivazione avendo il giudice assolto l'imputato per mancanza del dolo pur trattandosi di una fattispecie contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile siccome generico, sub specie, in particolare, della carenza di specificità estrinseca, perché il ricorrente si limita a lamentare la mancata valutazione anche di profili di colpa, stante la natura contravvenzionale del reato, senza tuttavia illustrare anche le ragioni per cui essi sarebbero rinvenibili nel caso concreto. Si ribadisce, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'impugnazione non possa dichiarata inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 febbra