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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 05407/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ili Foggia nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 27 novembre 2020, che, a séguito di opposizione della persona offesa, ha ordinato ad esso Pubblico ministero di compiere ulteriori indagini, a norma degli artt. 409, comma 4, e 410, comma 3, cod. proc. pen..

1.1. Con un primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 127, comma 7, e 409, comma 2, cod. proc. pen., per omessa notifica del provvedimento impugnato nonché di precedente ordinanza di rinvio del procedimento, poiché entrambi comunicati al Pubblico ministero a mezzo pec, modalità non consentita dalla legge.

1.2. La seconda doglianza attiene alla violazione dell'art. 408, cod. proc. pen., in ragione del difetto di legittimazione dell'opponente, erroneamente ritenuto come persona offesa dal reato di cui all'art. 373, cod. pen., per il quale si procede.

2. Il ricorso viene trattato nelle forme previste dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto inammissibile ai sensi del precedente art. 591, comma 1, lett. b), poiché proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

3. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini è inammissibile, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (così, tra moltissime altre conformi, Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ili Foggia nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 27 novembre 2020, che, a séguito di opposizione della persona offesa, ha ordinato ad esso Pubblico ministero di compiere ulteriori indagini, a norma degli artt. 409, comma 4, e 410, comma 3, cod. proc. pen.. 1.1. Con un primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 127, comma 7, e 409, comma 2, cod. proc. pen., per omessa notifica del provvedimento impugnato nonché di precedente ordinanza di rinvio del procedimento, poiché entrambi comunicati al Pubblico ministero a mezzo pec, modalità non consentita dalla legge. 1.2. La seconda doglianza attiene alla violazione dell'art. 408, cod. proc. pen., in ragione del difetto di legittimazione dell'opponente, erroneamente ritenuto come persona offesa dal reato di cui all'art. 373, cod. pen., per il quale si procede. 2. Il ricorso viene trattato nelle forme previste dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto inammissibile ai sensi del precedente art. 591, comma 1, lett. b), poiché proposto avverso un provvedimento non impugnabile. 3. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini è inammissibile, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (così, tra moltissime altre conformi, Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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