Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 36569/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 8/6/2020, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dal TRIBUNALE di AGRIGENTO il 30/10/2018 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi:-violazione dell'art. 131 bis cod. pen.; -violazione dell'art. 132 cod. pen.; -violazione dell'art. 62 bis cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nei motivi di ricorso la difesa censura la sentenza impugnata rilevando che la Corte territoriale sarebbe addivenuta alla riforma della sentenza di assoluzione di primo grado pretermettendo i criteri previsti dall'art. 131 bis cod. pen., la pena sarebbe stata quantificata senza fare corretta applicazione dell'art. 132 cod. pen. e, infine, violando l'art. 62 bis cod. pen.

Le doglianze sono generiche.

Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là dell'astratto riferimento alle norme, non si confronta con gli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata che, d'altro canto, si era espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali aveva fondato la riforma della pronuncia di primo grado e per i quali, facendo riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, aveva quantificato la pena, anche escludendo le attenuanti generiche.

A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] ensore Marco M onaco \ «.-6 [OSCURATO:PERSONA] nte ‘t-' 2/ SYt i ) 27-1 [OSCURATO:PERSONA] tiSTK

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 8/6/2020, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dal TRIBUNALE di AGRIGENTO il 30/10/2018 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi:-violazione dell'art. 131 bis cod. pen.; -violazione dell'art. 132 cod. pen.; -violazione dell'art. 62 bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nei motivi di ricorso la difesa censura la sentenza impugnata rilevando che la Corte territoriale sarebbe addivenuta alla riforma della sentenza di assoluzione di primo grado pretermettendo i criteri previsti dall'art. 131 bis cod. pen., la pena sarebbe stata quantificata senza fare corretta applicazione dell'art. 132 cod. pen. e, infine, violando l'art. 62 bis cod. pen. Le doglianze sono generiche. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là dell'astratto riferimento alle norme, non si confronta con gli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata che, d'altro canto, si era espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali aveva fondato la riforma della pronuncia di primo grado e per i quali, facendo riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, aveva quantificato la pena, anche escludendo le attenuanti generiche. A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] ensore Marco M onaco \ «.-6 [OSCURATO:PERSONA] nte ‘t-' 2/ SYt i ) 27-1 [OSCURATO:PERSONA] tiSTK
Sentenza Cassazione n. 36569/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris