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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01144/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 05/05/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque con obbligo di soggiorno, avendo ravvisato a suo carico la pericolosità qualificata ed attuale di cui all'art. 4 lett. a) e b) del D. L.vo n. 159/2011, ritenendolo pericoloso in quanto indiziato di appartenere a una associazione mafiosa, nonché di uno dei reati di cui all'art. 51 comma e bis cod. proc.pen. ( estorsione aggravata dall'art. 7

I. n. 203/1991).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione, in quanto apparente, in relazione agli artt. 6 e 7 co. 1 del D.Igs. n. 159/2011.

Lo scrutinio della attualità della pericolosità non tiene conto del notevole lasso temporale tra i fatti oggetto del processo Andromeda (risalenti, anche per la fattispecie associativa, al 2015, epoca della applicazione della misura cautelare) e il provvedimento del Tribunale di applicazione della misura di prevenzione, che è del 2019.

Ad esclusione del delitto associativo, sostiene la Difesa, l'ultimo delitto attribuibile a Davoli è del 2005.

Si ripercorrono le dichiarazioni collaborative rese nel processo Andromeda per sostenere che la condotta associativa sarebbe anch'essa risalente nel tempo, e non più attuale; si sottolinea che il clan Iannazzo è stato sostanzialmente disarticolato dalle operazioni di polizia confluite nel processo Andromeda, e si lamenta la mancata considerazione del tempo trascorso in vinculis; in ogni caso, il ricorrente non ha partecipato, da lungo tempo, ai delitti della cosca. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto.

Esso reitera doglianze già affrontate puntualmente dalla Corte di appello, in un provvedimento ampiamente motivato, cosicchè risulta del tutto infondato il vizio di motivazione apparente.

2. E' noto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575 ( ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, Rv. 237277), con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (SU. 28-1-2004, n. 5876, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua).

La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale; nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.( Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 , Rv. 248797).

Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma , Cost; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez.

U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf.

Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608).

Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U. n.33451 del 29/5/2014, Repací e altri Rv 260246).

3. Discende da tale premessa la inammissibilità delle doglíanze difensive che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, del quale propongono una lettura parcellizzata, che tende a concentrarsi sulla insussistenza di delitti fine negli ultimi anni, relegando in secondo piano l'allarmante ruolo svolto dal ricorrente, ininterrottamente, per l'intero arco della vita, nell'ambito di uno storico sodalizio di criminalità organizzata.

3.1. I Giudici di merito hanno fondato il giudizio di pericolosità sulla condanna, nel 1997, per i reati di estorsione, aggravata dall'art. 7

I. n. 203/1991, danneggiamento, detenzione di armi e munizioni commessi in concorso con i vertici della cosca Iannazzo, nonché sulla condanna alla pena di anni otto di reclusione, inflitta recentemente, con sentenza, n. 13 del 6 maggio 2019, irrevocabile, dalla Corte di appello di Catanzaro per i delitti di associazione a delinquere di cui all'art. 416 bis cod. pen, e altri delitti di estorsione aggravati dall'art. 7.

In tale sentenza, che ha chiuso il cd. processo Andromeda, il ricorrente viene individuato come reggente e rappresentante della associazione Iannazzo, dal gennaio 2003 all'attualità.

4. E' il ruolo di primissimo piano nel contesto criminale di riferimento che la Corte territoriale ha valorizzato nello scrutinio del requisito della attualità della pericolosità.

Nel provvedimento impugnato si sottolinea, infatti, che tale importante ruolo associativo il Davoli ha svolto dalla metà degli anni '90, e praticamente per tutta la vita, all'interno di una delle più antiche, sanguinarie e temibili cosche di 'ndrangheta - denominata clan Iannazzo - operante tuttora sul territorio di [OSCURATO:PERSONA].

Ha posto in luce come l'indiscussa posizione apicale si sia esplicata attraverso funzioni direttive poste in essere in diversi settori, tutti strategici e funzionali alla attuazione dei programmi associativi che per molti anni hanno rafforzato le capacità operative dell'organizzazione; si è sottolineato come il clan sia tuttora operante e come !a condanna inflitta nel processo Andromeda - che ha ricostruito dall'anno 2003 la storia della cosca Iannazzo e delle organizzazioni confederate - abbia acclarato l'autorevole e carismatico ruolo di esponente della organizzazione del Davoll, tanto da eguagliare per fama e importanza il capo assoluto, [OSCURATO:PERSONA].

Nello scrutinio dell'attualità, la Corte di appello ha segnalato come la sentenza Andromeda di primo grado, emessa nel febbraio 2017, sia sostanzialmente coeva al provvedimento ( del giugno 2019 rispetto a una proposta del febbraio 2018) del Tribunale, con il quale è stata applicata la misura qui avversata, atteso che la contestazione del reato associativo copre il periodo dal 2003 alla sentenza di primo grado, appunto.

Si sono richiamate le ragioni della sfasatura temporale tra proposta e provvedimento, dovuta a istanza di rinvio della Difesa 4,1.

Ma la Corte di appello ha anche precisato espressamente di non avere tenuto conto, nella disamina della pericolosità, dei procedimenti, anche confluiti in misure cautelari, che, tuttavia, non si sono conclusi con affermazione di responsabilità del ricorrente.

Infine, ha specificamente confutato la deduzione difensiva relativa alla inutilità della misura di prevenzione nei confronti di persona detenuta, che, alla scarcerazione, dovrà essere assoggetta alla misura di sicurezza della libertà vigilata, inflitta con sentenza Andromeda, e ha escluso che tale status detentionis abbia prodotto una reale dissociazione da logiche criminali, non rilevabile da alcun elemento oggettivamente apprezzabile.

5. Non occorre spendere molte parole per dire che non è ravvisabile, nel decreto impugnato, alcun vizio riconducibile alla violazione di legge, giacchè, invece, la Corte di appello ha sviluppato una motivazione puntuale, aderente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, alla luce di quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del [OSCURATO:PERSONA], ai fini della applicazione della misura di prevenzione personale è compito del giudice procedere a una duplice operazione valutativa, attinente, da un lato, all'inquadramento del proposto, alla stregua di precisi elementi di fatto, in una delle categorie previste dall'art. 4, e, per altro verso, riguardante la formulazione di un giudizio di attualità della pericolosità, consistente in una valutazione prognostica in ordine alla probabile reiterazione delle condotte antisociali riferibili alla categoria di appartenenza, valutazione quest'ultima che, secondo il costante orientamento di questa Corte, deve essere riferita al momento della decisione di primo grado (Sez. 6 n. 45115 del 13/09/2017, Rv. 271380; Sez. 6 n. 33706 del 20/06/2017, Rv. 271028).

Sotto lo specifico profilo della attualità della pericolosità - premessi i richiami alla pronuncia delle Sezioni Unite "Gattuso" ( Sez.

Un. n. 111 del 30/11/2017 Cc. (dep. 04/01/2018 ) Rv. 271511) in ordine alla necessità di accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto anche nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personale agli indiziati di appartenere a una associazione di tipo mafioso, - la Corte di appello ha richiamato gli indicatori di riferimento, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260104), nei casi in cui l'accertamento della condotta risalga ad anni addietro, prevedendo, in tal caso, l'obbligo del giudice della prevenzione di considerare e valutare, in assenza di altri sintomi, se la condotta antisociale sia in concreto riproducibile da parte del proposto, anche nelle ipotesi di constatato inserimento in gruppi organizzati aventi caratteri stiche di mafiosità, stante la portata generale del principio qui illustrato e la estrema mutevolezza delle forme partecipative e/o di contiguità a simili organismi.

Il riferimento è al a) livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica; b) alla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) alla avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise.

5.1. A tali regulae juris la Corte territoriale si è attenuta, nell'affermare la attuale pericolosità del ricorrente, considerando - sulla base di ragionevoli argomentazioni - perdurante l'appartenenza del proposto alla cosca di riferimento, sulla base del curriculum criminale puntualmente ricostruito in sentenza ( pag. 9), e replicando specificamente alla deduzione difensiva, qui reiterata , in ordine a una limitata e circoscritta condotta partecipativa arrestatasi nell'anno 2005.

5.2. La motivazione è specifica, pertinente e congrua rispetto ai dati fattuali esaminati ed esposta con argomentazioni dotate di intrinseca logicità, che rendono il provvedimento impugnato esente dalle lamentate censure, anche con riguardo alle dichiarazioni di propalanti che sono state smentite dalla sentenza passata in giudicato, richiamata nel provvedimento impugnato, la quale ha accertato il ruolo strategico del proposto in una cosca mafiosa "storica", tale da avere connotato la vita e l'intero percorso esistenziale, senza rilevanti momenti di sosta o interruzione. 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 05/05/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque con obbligo di soggiorno, avendo ravvisato a suo carico la pericolosità qualificata ed attuale di cui all'art. 4 lett. a) e b) del D. L.vo n. 159/2011, ritenendolo pericoloso in quanto indiziato di appartenere a una associazione mafiosa, nonché di uno dei reati di cui all'art. 51 comma e bis cod. proc.pen. ( estorsione aggravata dall'art. 7 I. n. 203/1991). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione, in quanto apparente, in relazione agli artt. 6 e 7 co. 1 del D.Igs. n. 159/2011. Lo scrutinio della attualità della pericolosità non tiene conto del notevole lasso temporale tra i fatti oggetto del processo Andromeda (risalenti, anche per la fattispecie associativa, al 2015, epoca della applicazione della misura cautelare) e il provvedimento del Tribunale di applicazione della misura di prevenzione, che è del 2019. Ad esclusione del delitto associativo, sostiene la Difesa, l'ultimo delitto attribuibile a Davoli è del 2005. Si ripercorrono le dichiarazioni collaborative rese nel processo Andromeda per sostenere che la condotta associativa sarebbe anch'essa risalente nel tempo, e non più attuale; si sottolinea che il clan Iannazzo è stato sostanzialmente disarticolato dalle operazioni di polizia confluite nel processo Andromeda, e si lamenta la mancata considerazione del tempo trascorso in vinculis; in ogni caso, il ricorrente non ha partecipato, da lungo tempo, ai delitti della cosca. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto. Esso reitera doglianze già affrontate puntualmente dalla Corte di appello, in un provvedimento ampiamente motivato, cosicchè risulta del tutto infondato il vizio di motivazione apparente. 2. E' noto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575 ( ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, Rv. 237277), con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (SU. 28-1-2004, n. 5876, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale; nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.( Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 , Rv. 248797). Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma , Cost; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608). Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repací e altri Rv 260246). 3. Discende da tale premessa la inammissibilità delle doglíanze difensive che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, del quale propongono una lettura parcellizzata, che tende a concentrarsi sulla insussistenza di delitti fine negli ultimi anni, relegando in secondo piano l'allarmante ruolo svolto dal ricorrente, ininterrottamente, per l'intero arco della vita, nell'ambito di uno storico sodalizio di criminalità organizzata. 3.1. I Giudici di merito hanno fondato il giudizio di pericolosità sulla condanna, nel 1997, per i reati di estorsione, aggravata dall'art. 7 I. n. 203/1991, danneggiamento, detenzione di armi e munizioni commessi in concorso con i vertici della cosca Iannazzo, nonché sulla condanna alla pena di anni otto di reclusione, inflitta recentemente, con sentenza, n. 13 del 6 maggio 2019, irrevocabile, dalla Corte di appello di Catanzaro per i delitti di associazione a delinquere di cui all'art. 416 bis cod. pen, e altri delitti di estorsione aggravati dall'art. 7. In tale sentenza, che ha chiuso il cd. processo Andromeda, il ricorrente viene individuato come reggente e rappresentante della associazione Iannazzo, dal gennaio 2003 all'attualità. 4. E' il ruolo di primissimo piano nel contesto criminale di riferimento che la Corte territoriale ha valorizzato nello scrutinio del requisito della attualità della pericolosità. Nel provvedimento impugnato si sottolinea, infatti, che tale importante ruolo associativo il Davoli ha svolto dalla metà degli anni '90, e praticamente per tutta la vita, all'interno di una delle più antiche, sanguinarie e temibili cosche di 'ndrangheta - denominata clan Iannazzo - operante tuttora sul territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Ha posto in luce come l'indiscussa posizione apicale si sia esplicata attraverso funzioni direttive poste in essere in diversi settori, tutti strategici e funzionali alla attuazione dei programmi associativi che per molti anni hanno rafforzato le capacità operative dell'organizzazione; si è sottolineato come il clan sia tuttora operante e come !a condanna inflitta nel processo Andromeda - che ha ricostruito dall'anno 2003 la storia della cosca Iannazzo e delle organizzazioni confederate - abbia acclarato l'autorevole e carismatico ruolo di esponente della organizzazione del Davoll, tanto da eguagliare per fama e importanza il capo assoluto, [OSCURATO:PERSONA]. Nello scrutinio dell'attualità, la Corte di appello ha segnalato come la sentenza Andromeda di primo grado, emessa nel febbraio 2017, sia sostanzialmente coeva al provvedimento ( del giugno 2019 rispetto a una proposta del febbraio 2018) del Tribunale, con il quale è stata applicata la misura qui avversata, atteso che la contestazione del reato associativo copre il periodo dal 2003 alla sentenza di primo grado, appunto. Si sono richiamate le ragioni della sfasatura temporale tra proposta e provvedimento, dovuta a istanza di rinvio della Difesa 4,1. Ma la Corte di appello ha anche precisato espressamente di non avere tenuto conto, nella disamina della pericolosità, dei procedimenti, anche confluiti in misure cautelari, che, tuttavia, non si sono conclusi con affermazione di responsabilità del ricorrente. Infine, ha specificamente confutato la deduzione difensiva relativa alla inutilità della misura di prevenzione nei confronti di persona detenuta, che, alla scarcerazione, dovrà essere assoggetta alla misura di sicurezza della libertà vigilata, inflitta con sentenza Andromeda, e ha escluso che tale status detentionis abbia prodotto una reale dissociazione da logiche criminali, non rilevabile da alcun elemento oggettivamente apprezzabile. 5. Non occorre spendere molte parole per dire che non è ravvisabile, nel decreto impugnato, alcun vizio riconducibile alla violazione di legge, giacchè, invece, la Corte di appello ha sviluppato una motivazione puntuale, aderente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, alla luce di quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del [OSCURATO:PERSONA], ai fini della applicazione della misura di prevenzione personale è compito del giudice procedere a una duplice operazione valutativa, attinente, da un lato, all'inquadramento del proposto, alla stregua di precisi elementi di fatto, in una delle categorie previste dall'art. 4, e, per altro verso, riguardante la formulazione di un giudizio di attualità della pericolosità, consistente in una valutazione prognostica in ordine alla probabile reiterazione delle condotte antisociali riferibili alla categoria di appartenenza, valutazione quest'ultima che, secondo il costante orientamento di questa Corte, deve essere riferita al momento della decisione di primo grado (Sez. 6 n. 45115 del 13/09/2017, Rv. 271380; Sez. 6 n. 33706 del 20/06/2017, Rv. 271028). Sotto lo specifico profilo della attualità della pericolosità - premessi i richiami alla pronuncia delle Sezioni Unite "Gattuso" ( Sez. Un. n. 111 del 30/11/2017 Cc. (dep. 04/01/2018 ) Rv. 271511) in ordine alla necessità di accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto anche nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personale agli indiziati di appartenere a una associazione di tipo mafioso, - la Corte di appello ha richiamato gli indicatori di riferimento, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260104), nei casi in cui l'accertamento della condotta risalga ad anni addietro, prevedendo, in tal caso, l'obbligo del giudice della prevenzione di considerare e valutare, in assenza di altri sintomi, se la condotta antisociale sia in concreto riproducibile da parte del proposto, anche nelle ipotesi di constatato inserimento in gruppi organizzati aventi caratteri stiche di mafiosità, stante la portata generale del principio qui illustrato e la estrema mutevolezza delle forme partecipative e/o di contiguità a simili organismi. Il riferimento è al a) livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica; b) alla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) alla avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise. 5.1. A tali regulae juris la Corte territoriale si è attenuta, nell'affermare la attuale pericolosità del ricorrente, considerando - sulla base di ragionevoli argomentazioni - perdurante l'appartenenza del proposto alla cosca di riferimento, sulla base del curriculum criminale puntualmente ricostruito in sentenza ( pag. 9), e replicando specificamente alla deduzione difensiva, qui reiterata , in ordine a una limitata e circoscritta condotta partecipativa arrestatasi nell'anno 2005. 5.2. La motivazione è specifica, pertinente e congrua rispetto ai dati fattuali esaminati ed esposta con argomentazioni dotate di intrinseca logicità, che rendono il provvedimento impugnato esente dalle lamentate censure, anche con riguardo alle dichiarazioni di propalanti che sono state smentite dalla sentenza passata in giudicato, richiamata nel provvedimento impugnato, la quale ha accertato il ruolo strategico del proposto in una cosca mafiosa "storica", tale da avere connotato la vita e l'intero percorso esistenziale, senza rilevanti momenti di sosta o interruzione. 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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