CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23192/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4469/2019 del ruolo generale, proposto DA I STITUTO L UCE -C INECITTA ’ S.R.L. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1055, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66A23 H224 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78P11 C129 P), il primo con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. R EVOCAZIONE - CONTRORICORRENTE – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 18114 depositata il 10 luglio 2018; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata ordinanza la Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente contro la sentenza n. 9744/16/2016 della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva, a sua volta, respinto l’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado, che pure aveva rigettato l’impugnazione formulata dall’istante avverso l’avviso di rettifica con cui l’Agenzia, a seguito di docfa presentata dalla contribuente, aveva rideterminato le rendite catastali di due unità immobiliari della ricorrente; 1.1. la Corte, in particolare, premetteva che: -il primo motivo di ricorso era stato articolato, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativamente all’obbligo della motivazione dei provvedimenti; -il secondo motivo era stato elaborato, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 9 e 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con legge dell'11 agosto 1939, n. 1249, nonché degli artt. 8, 27, 28 e 30 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplinano la determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare e l'accertamento dei medesimi al fine di una corretta qualificazione delle unità immobiliari; 1.2. la Corte affermava poi che: -il ricorrente aveva lamentato «[…] la violazione di una serie di norme di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata», reputando «[…] inammissibile la doglianza mediante la quale gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate […]» (così a pagina n. 5 dell’ordinanza impugnata), risultando, a tal fine, inidonea la censura formulata tramite la «[…] sola preliminare indicazione delle singole norme che si assumono violate», senza l’apporto di «[…] una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito […], considerando altresì «[…] inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito […]» (così a pagina n. 6 dell’ordinanza impugnata); - […] il primo motivo di ricorso è altresì infondato in quanto all'accertamento dell'Ufficio è stata allegata una perizia di stima e la sentenza impugnata - affermando che le rendite catastali sono state determinate nel rispetto delle normative vigenti che regolano la materia del classamento degli immobili per categoria speciale ovvero con criterio della stima diretta basata sul più probabile valore di mercato riferito all'epoca censuaria ed utilizzando quale parametro tecnico la consistenza lorda dell'immobile rilevata dalle planimetrie e quale parametro economico i prezzi di comune commercio, tutto ciò in linea con la normativa in tema di catasto di cui alla legge n. 1249 del 1939 e successive modificazioni - ha dato conto in maniera ragionevole e congrua di una adeguata "personalizzazione" del classamento che gli studi di Cinecittà meritano» (così a pagina n. 7 dell’ordinanza impugnata) - […] anche il secondo motivo è altresì infondato in quanto all'accertamento dell'Ufficio è stata allegata una perizia di stima e la sentenza impugnata - affermando che le rendite catastali sono state determinate nel rispetto delle normative vigenti che regolano la materia del classamento degli immobili per categoria speciale, prendendo altresì come riferimento i valori di unità immobiliari simili - ha dato conto in maniera ragionevole e congrua di una adeguata "personalizzazione" del classamento che gli studi di Cinecittà meritano» (così alle pagine nn. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata); 2. l’[OSCURATO:PERSONA]Cinecittà (da ora anche ISL) proponeva ricorso per revocazione avverso la suindicata ordinanza di questa Corte, con atto notificato il 28 gennaio 2019, sulla base di due motivi, depositando in data 26 marzo 2024 memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.; 3. l’Agenzia delle Entrate resisteva, notificando in data 8 febbraio 2019 controricorso; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 391-bis, primo comma, e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la sussistenza di un errore di fatto circa il contenuto degli atti processuali commesso dalla Corte nel ritenere il ricorso per cassazione proposto dalla società inammissibile, dando per presupposto che «[…] le disposizioni di legge che ISL ha richiamato nel proprio ricorso per Cassazione a fondamento delle proprie censure siano diverse da quelle di cui il giudice ha fatto espressa “menzione” nella propria sentenza», laddove la […] piana e semplice lettura dei due documenti oggetto del giudizio di legittimità (e, cioè, la sentenza della CTR di Roma e, dall’altro, il ricorso per Cassazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]) rivela una ben differente realtà fattuale, e cioè che la ISL ha censurato proprio le disposizioni che la CTR di Roma ha espressamente invocato a giustificazione del proprio operato e, cioè, segnatamente, la legge 1249 del 1939, recante le disposizioni ordinamentali che disciplinano la formazione del catasto urbano» (così a pagina n. 13 del ricorso), 2. con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, con riguardo all’art. 391-bis, primo comma, e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte ha reputato infondato il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lamentando sul punto la sussistenza di un errore di fatto nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la sentenza della Commissione regionale, prendendo in considerazione i valori unitari di unità immobiliari simili, avesse dato conto della personalizzazione del classamento, laddove la sentenza della Commissione regionale non aveva fatto riferimento a tali valori, avendo «[…] affermato che le rendite non sono state determinate sulla scorta dei prezzi di comune commercio, posto che, come pure stabilito dalla medesima sentenza, “il listino ufficiale del mercato immobiliare della zona non riporta quotazioni relative a strutture articolate come quella in esame» (v. pagina n. 27 del ricorso); 2.1. l’istante ha ancora dedotto che […] è altresì frutto di errore di percezione la considerazione secondo la quale la sentenza di CTR avrebbe effettivamente fatto riferimento a valori riferibili a “immobili similari” rispetto a quelli di Cinecittà» (v. pagina n. 27 del ricorso), segnalando che nello stesso ricorso per cassazione si era osservato che costituiva circostanza pacifica che i fabbricati considerati come rifermenti parametrici non fossero similari a quelli di proprietà dell’ISL; 3. il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni; 4. va, sul piano dei principi, ricordato che questa Corte ha ripetutamente precisato che: -l'errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (oggetto di richiamo nell'art. 391-bis cod. proc. civ.), idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (così, tra le tante, Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama ex plurimis, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171); -l'errore di fatto rilevante deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, atti che la Corte può, e deve, esaminare direttamente, in correlazione ai proposti motivi di ricorso, ovvero alle questioni rilevabili d'ufficio (così Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820; v., altresì, Corte Cost., 31 gennaio 1991, n. 36), per cui ai fini della revocazione per errore di fatto rilevano (anche) i vizi degli atti del procedimento allorché non se ne sia tenuto conto in conseguenza di un errore percettivo nell'esame degli atti del giudizio di cassazione, dovendosi, per converso, escludere dall'ambito dell'errore percettivo quello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonché l'error iuris nell'applicazione delle corrispondenti disposizioni processuali, seppur oggetto di consolidati orientamenti interpretativi ( così Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama Cass., 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922); - non costituisce, pertanto, errore revocatorio l'interpretazione e la valutazione degli atti di causa (cfr., tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 5270) e non costituiscono vizi revocatori eventuali errori di giudizio o di valutazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, 13 dicembre 2023, n. 34854); 5. il primo motivo- come sopra esposto – risulta (in base alla stessa sintesi curata dalla contribuente, v. pagina n. 2 del ricorso) basato sul rilievo secondo il quale la sentenza della Commissione regionale oggetto di ricorso per cassazione espressamente richiamava la legge 11 agosto 1939 n. 1249, per cui non rispondeva al vero quanto affermato nell’ordinanza della Corte oggetto di esame nella parte si è precisato che l’istante aveva lamentato «[…] la violazione di una serie di norme di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata»; 5.1. la censura è inammissibile perché –a tacer d’altro - coglie solo un aspetto, certamente non decisivo, della più articolata valutazione della Corte, fondata su molteplici profili e, segnatamente: a. sul versante dell’inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione sotto l’aspetto della non specificità della doglianza, in ragione della ritenuta inidoneità della censura ad offrire una motivata critica alla soluzione adottata dal giudice del merito tramite l’articolazione di un apparato argomentativo volto a confutare le ragioni della decisione impugnata sotto il profilo della violazione di legge; b. sempre sul versante dell’inammissibilità della doglianza (e non, come opinato dalla difesa del contribuente, sul piano dell’astrattezza del ricorso, v. pagina n. 17 dell’impugnazione in oggetto), in quanto reputata dalla Corte essere stata diretta a sollecitare un non consentito riesame di merito, benchè fosse stata formulata sotto il parametro della dedotta violazione di legge, considerando sul punto che «[…] l'allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è […] estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità […] (v. pagina n. 6 dell’ordinanza impugnata)»; c. nel merito, sulla ritenuta infondatezza del motivo, in ragione della ritenuta “personalizzazione” del classamento; 5.2. si tratta - come pare evidente - di valutazioni strettamente giuridiche, come tali estranee al rimedio revocatorio, rispetto alle quali del tutto ininfluente, ai fini della decisione, è la dedotta circostanza secondo cui, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte «[…] almeno una delle disposizioni di cui si è lamentata la violazione (segnatamente, la legge 11 agosto 1939, n. 1249) espressamente richiamata dalla sentenza della CTR di Roma impugnata per Cassazione» (così a pagina 2 del ricorso), non assumendo tale rilievo, nel contesto della suindicata, complessiva, valutazione, una significativa incidenza ai fini della decisione oggetto di revocazione; 6. del pari inammissibile è la seconda censura, fondata sulla considerazione secondo la quale la decisione della Corte si è basata […] sul duplice assunto che la sentenza di appello impugnata avrebbe accertato la determinazione della rendita in base al concreto utilizzo del metodo indiretto previsto dall'ordinamento catastale e, per di più, che avrebbe fatto riferimento al valore di immobili similari a quelli di proprietà di ISL, essendo (ndr. invece) pacificamente esclusa la “similarità” degli immobili presi a riferimento rispetto a quelli oggetto di accertamento a carico di ISL» (così a pagina n. 3 del ricorso), tanto che nella proposta ex art. 380-bis 1., cod. proc. civ., il relatore aveva affermato che «il riferimento ad unità comparative rispetto ad un complesso riconosciuto come unicum e l'affermata irrilevanza degli eventuali vincoli culturali su quest'ultimo gravanti contrastano con la natura peculiare e casistica della stima diretta necessaria per gli immobili a destinazione speciale», lamentando la ricorrente che […] l'ordinanza n. 18114/2018, contrariamente alla prassi consolidata di [OSCURATO:PERSONA].ma Corte, non ha fornito le ragioni per cui ho ritenuto di disattendere tale proposta» (v. pagina n. 3 del ricorso); 6.1. anche in tal caso non pare, infatti, dubbio che ad essere sindacato non è un errore percettivo di fatto, ma un eventuale errore di interpretazione della sentenza impugnata in ordine al criterio di stima nella stessa utilizzato e sul riferimento alla similarità dei beni, per finire, poi, il motivo in rassegna con il contestate anche il “merito” della decisione della Corte, pure sotto il profilo della dedotta mancata motivazione sulle ragioni di dissenso rispetto alla proposta del relatore di cui all’art. 380-bis. 1., cod. proc. civ.; 7. in conclusione, entrambe le doglienze traducono in presunti errori di fatto le suindicate critiche mosse alle valutazioni fornite dalla Corte, mascherano cioè nel rimedio revocatorio le ragioni di non condivisione della pronuncia impugnata, in termini non riconducibili, per quanto sopra precisato, alla previsione degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, primo comma n. 4, cod. proc. civ., rivelandosi, per tale via, inammissibili; 8. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza; 9. sussistono, infine, i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso; P . Q . M . la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento in favore dell’Agenza delle Entrate della somma di 4.500,00 € per competenze e dell’importo che risulterà dai registri d