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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 46970/2021

Testo disponibile della fonte

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same di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Milano confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano il 25 marzo 2021 avente ad oggetto la somma di euro 7.330,00, ritenuto il profitto del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.

Il sequestro era effettuato ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, del suindicato d.P.R., che prevede, in prima battuta, la confisca del prodotto e/o profitto del reato, ma anche, nel caso in cui ciò non sia possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto o al profitto.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Papaianni, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione dell'art. 125, comma 1, cod. pen., non avendo il Collegio della cautela spiegato per quali ragioni i soldi sequestrati rientrassero nel concetto di disponibilità ex art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/1990.

Papaianni ha dimostrato che i soldi provenivano dalla vendita di una automobile intestata alla sua compagna, dagli stipendi della stessa e dalle liberalità dei parenti destinate alla figlia infante.

Quindi la somma non era nella sua disponibilità.

Può, al limite, ipotizzarsi una presunzione legale di proprietà al 50% tra i soggetti conviventi nell'appartamento e non una esclusività in capo al solo indagato.

2.2. Violazione dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

Deve rilevarsi l'assoluta inadeguatezza del quantum ritenuto equivalente al prodotto o profitto del reato di cui Papaianni è ritenuto colpevole.

Vengono presuntivamente ritenuti - quanto al peso della sostanza - chilogrammi senza, tuttavia, alcun sequestro della sostanza, ma solo sulla base di una operazione di appostamento e pedinamento della polizia giudiziaria.

Sono stati così violati i principi di adeguatezza e proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il Tribunale del riesame fornisce adeguata motivazione in relazione ad entrambi i motivi del ricorso.

2.1. In* particolare, quanto al primo motivo, deve sottolinearsi che quello in esame è un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/90.

Va ricordato che, ai sensi di tale articolo, la condanna per la violazione della normativa stupefacenti comporta invariabilmente "la confisca dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

A differenza della confisca diretta, opera mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di valore corrispondente a dette utilità, risultanti in sé non più (in tutto o in parte) aggredibili; si tratta, pertanto, di una misura connotata da un evidente carattere afflittivo - che non ricorre nella confisca diretta, immediatamente legata alla cosa oggetto del profitto - e da un rapporto consequenziale alla condanna proprio della sanzione penale, esulando invece da essa qualsiasi funzione di prevenzione propria delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez.

U, n. 18374 del 31/1/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, 259103; Sez. 3, n. 7180 del 19/1/2017, Rinaldi, non massimata).

In altri termini, la misura è parametrata al profitto o al prodotto del reato soltanto sotto un profilo quantitativo, sì che l'ablazione va a colpire una parte del patrimonio che, in sé, non ha alcun collegamento con il reato, nè alcun rapporto di pertinenzialità con esso (per tutte, Sez. 3, n. 20887 del 15/4/2015, Aumenta, Rv. 263408); è l'imputato che viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche, non la cosa in quanto derivante dal reato, dal che il carattere sanzionatorio, comune - "nè più, nè meno" (Sez.

U, Lucci, cit.) - alla pena applicata con la sentenza di condanna.

In relazione al sequestro in esame, pertanto, rileva non la proprietà del denaro, ma, appunto, la disponibilità dello stesso, e, come già chiarito da questa Corte, "con tale locuzione, la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso.

La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tale categorie vuoi farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ." (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231390).

La nozione di "disponibilità" coincide non con la nozione civilista di "proprietà" ma con quella del "possesso": essa ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950). [OSCURATO:PERSONA] della cautela, in conclusione, si è conformato a tale regola iuris, ritenendo correttamente che l'indagato avesse la disponibilità del denaro.

2.2. Quanto al secondo motivo relativo alla quantità della sostanza stupefacente e al conseguente valore economico dello stesso, l'ordinanza fa puntualmente riferimento ad un servizio di O.P.G. che dava atto che la droga ceduta all'imputato e poi, successivamente, rivenduta da lui a un terzo, si trovava in un voluminoso pacco che doveva, necessariamente, contenere hashish "per almeno qualche chilogrammo".

Tale valutazione è stata correttamente condivisa e fatta propria dal Tribunale del riesame, il quale, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che vi fosse proporzione tra la somma di euro 7.330,00 sequestrata e il quantitativo di (ì( droga oggetto di imputazione, posto che il prezzo di un chilogrammo di hashish si aggira intorno ai 4.000/4.500 euro.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
same di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Milano confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano il 25 marzo 2021 avente ad oggetto la somma di euro 7.330,00, ritenuto il profitto del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Il sequestro era effettuato ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, del suindicato d.P.R., che prevede, in prima battuta, la confisca del prodotto e/o profitto del reato, ma anche, nel caso in cui ciò non sia possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto o al profitto. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Papaianni, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 125, comma 1, cod. pen., non avendo il Collegio della cautela spiegato per quali ragioni i soldi sequestrati rientrassero nel concetto di disponibilità ex art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/1990. Papaianni ha dimostrato che i soldi provenivano dalla vendita di una automobile intestata alla sua compagna, dagli stipendi della stessa e dalle liberalità dei parenti destinate alla figlia infante. Quindi la somma non era nella sua disponibilità. Può, al limite, ipotizzarsi una presunzione legale di proprietà al 50% tra i soggetti conviventi nell'appartamento e non una esclusività in capo al solo indagato. 2.2. Violazione dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. Deve rilevarsi l'assoluta inadeguatezza del quantum ritenuto equivalente al prodotto o profitto del reato di cui Papaianni è ritenuto colpevole. Vengono presuntivamente ritenuti - quanto al peso della sostanza - chilogrammi senza, tuttavia, alcun sequestro della sostanza, ma solo sulla base di una operazione di appostamento e pedinamento della polizia giudiziaria. Sono stati così violati i principi di adeguatezza e proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il Tribunale del riesame fornisce adeguata motivazione in relazione ad entrambi i motivi del ricorso. 2.1. In* particolare, quanto al primo motivo, deve sottolinearsi che quello in esame è un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/90. Va ricordato che, ai sensi di tale articolo, la condanna per la violazione della normativa stupefacenti comporta invariabilmente "la confisca dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". A differenza della confisca diretta, opera mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di valore corrispondente a dette utilità, risultanti in sé non più (in tutto o in parte) aggredibili; si tratta, pertanto, di una misura connotata da un evidente carattere afflittivo - che non ricorre nella confisca diretta, immediatamente legata alla cosa oggetto del profitto - e da un rapporto consequenziale alla condanna proprio della sanzione penale, esulando invece da essa qualsiasi funzione di prevenzione propria delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 18374 del 31/1/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, 259103; Sez. 3, n. 7180 del 19/1/2017, Rinaldi, non massimata). In altri termini, la misura è parametrata al profitto o al prodotto del reato soltanto sotto un profilo quantitativo, sì che l'ablazione va a colpire una parte del patrimonio che, in sé, non ha alcun collegamento con il reato, nè alcun rapporto di pertinenzialità con esso (per tutte, Sez. 3, n. 20887 del 15/4/2015, Aumenta, Rv. 263408); è l'imputato che viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche, non la cosa in quanto derivante dal reato, dal che il carattere sanzionatorio, comune - "nè più, nè meno" (Sez. U, Lucci, cit.) - alla pena applicata con la sentenza di condanna. In relazione al sequestro in esame, pertanto, rileva non la proprietà del denaro, ma, appunto, la disponibilità dello stesso, e, come già chiarito da questa Corte, "con tale locuzione, la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso. La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tale categorie vuoi farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ." (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231390). La nozione di "disponibilità" coincide non con la nozione civilista di "proprietà" ma con quella del "possesso": essa ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950). [OSCURATO:PERSONA] della cautela, in conclusione, si è conformato a tale regola iuris, ritenendo correttamente che l'indagato avesse la disponibilità del denaro. 2.2. Quanto al secondo motivo relativo alla quantità della sostanza stupefacente e al conseguente valore economico dello stesso, l'ordinanza fa puntualmente riferimento ad un servizio di O.P.G. che dava atto che la droga ceduta all'imputato e poi, successivamente, rivenduta da lui a un terzo, si trovava in un voluminoso pacco che doveva, necessariamente, contenere hashish "per almeno qualche chilogrammo". Tale valutazione è stata correttamente condivisa e fatta propria dal Tribunale del riesame, il quale, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che vi fosse proporzione tra la somma di euro 7.330,00 sequestrata e il quantitativo di (ì( droga oggetto di imputazione, posto che il prezzo di un chilogrammo di hashish si aggira intorno ai 4.000/4.500 euro. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 se
Decreto Cassazione n. 46970/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris