CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 31349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6144/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Via dei Gracchi n. 187, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanian. 1598/2018 pubblicata in data 09/07/2018, n.r.g. 508/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era interessato da un’ispezione dell’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui aveva fatto seguito il verbale di accertamento relativo ai dipendenti Cappello e Caccamo, per i quali era stato disposto il recupero della somma di euro 4.864,000 a carico del datore di lavoro per asseriti contributi omessi e somme aggiuntive. L’INPS aveva poi emesso il relativo avviso di addebito. OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione sanzionatoria fondata su verbale di accertamento ispettivo INPS - annullamento del verbale -conseguenze 2.-Su istanza di autotutela del Baglieri, l’INPS, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva comunicato l’accoglimento dell’istanza e l’annullamento dell’addebito predetto. 3.-Ciononostante l’Agenzia delle Entrate, con ordinanza sanzionatoria n. RJSLS0100020/2003, aveva irrogato la sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, fondata sul verbale di accertamento ispettivo INPS del 14/07/2003 ormai annullato. 4.- Adìto dal Baglieri, il Tribunale di Modica accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza sanzionatoria. 5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto da Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione del Baglieri. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) dagli atti risulta che con il verbale di accertamento ispettivo del 14/07/2003 gli ispettori dell’INPS accertavano molte violazioni in tema di disciplina dei rapporti di lavoro, ossia l’omessa consegna della lettera di assunzione a [OSCURATO:PERSONA], l’indebita percezione di agevolazioni fiscali relative al medesimo lavoratore, l’impiego irregolare di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non risultava annotato nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie e al medesimo non era stata consegnata la lettera di assunzione; b) l’istanza di autotutela ha riguardato soltanto [OSCURATO:PERSONA] e non anche il secondo dipendente; c) in accoglimento di tale istanza l’INPS annullava il verbale di accertamento limitatamente alla posizione del dipendente Cappello; d) deve pertanto ritenersi che l’ordinanza sanzionatoria riguardi esclusivamente il dipendente [OSCURATO:PERSONA], anche tenuto conto del comportamento processuale dell’appellato, che nulla ha dedotto al riguardo. 6.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 7.-Agenzia delle Entrate è rimasta intimata 8.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di esaminare e decidere l’eccezione di inammissibilità dell’appello per essere lo stesso fondato su un motivo basato su una circostanza –il carattere solo parziale dell’annullamento del verbale ispettivo dell’INPS –dedotta per la prima volta in appello. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale esaminato una circostanza nuova (ossia il carattere solo parziale dell’annullamento in autotutela del verbale ispettivo INPS) in violazione del divieto dei novain appello. I due motivi –da esaminare congiuntamente per la loro connessione –sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo il Baglieri riportato le parti essenziali degli atti introduttivi del giudizio di primo grado dai quali poter desumere quale fosse la deduzione del ricorrente in opposizione e quale fosse la difesa erariale, nonché il ricorso d’appello dell’Agenzia delle Entrate per compararlo con la memoria difensiva di primo grado. Tali omissioni non consentono a questa Corte di comprendere nella parte espositiva del ricorso se effettivamente siano prospettabili – salva la successiva verifica – i vizi denunziati. 2.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la sua decisione su una prova inesistente, omettendo di considerare che la somma inizialmente vantata dall’INPS (euro 4.864,00) corrispondeva esattamente alla somma pretesa dall’Agenzia delle Entratea titolo di sanzione, sicché doveva concludersi che anche quest’ultima si riferiva ad entrambi i dipendenti. Il motivo è inammissibile, sia perché sollecita una diversa valutazione della prova documentale (ossia dell’accoglimento dell’istanza di autotutela da parte dell’INPS), interdetta in sede di legittimità, sia perché confonde la somma che inizialmente l’INPS aveva vantato a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive (come riconosce lo stesso ricorrente: v. ricorso per cassazione, p. 2) con la somma vantata dall’Agenzia delle Entrate a titolo di sanzione per irregolarità commesse relativamente a rapporti di lavoro subordinato. La loro coincidenza monetaria non esclude la diversità dei titoli, sicché non ha quel carattere decisivo che il ricorrente vi attribuisce. 3.- Va evidenziato che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania invece che all’Avvocatura generale dello Stato di Roma, come sarebbe stato invece necessario. Ne deriva che tale notifica è nulla e dovrebbe esserne disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. ord. interl. 17/10/2014, n. 22079; Cass. sez. un. ord. interl. 15/01/2015, n. 608). Tuttavia l’inammissibilità del ricorso esonera questa Corte dal disporne la rinnovazione della notificazione: il principio della ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano anche quelli che si traducano in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass. ord. n. 6924/2020). 4.-Nulla va disposto sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art.