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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40680/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che USSAIGI Angela ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata condannata alla pena di anni undici e mesi otto dì reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 601, primo comma, 602-ter, primo comma, lett. a), b) e c), cod. pen. e per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e art. 12, comma 3, lett. b) e d) e comma 3-ter, lett. a) e b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto dii responsabilità, non è consentito dalla legge, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. da 10 a 23 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 23 e 24); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile ìl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che USSAIGI Angela ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata condannata alla pena di anni undici e mesi otto dì reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 601, primo comma, 602-ter, primo comma, lett. a), b) e c), cod. pen. e per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e art. 12, comma 3, lett. b) e d) e comma 3-ter, lett. a) e b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto dii responsabilità, non è consentito dalla legge, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. da 10 a 23 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 23 e 24); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile ìl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40680/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris