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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16606/2026

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rte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che ilricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio aseguito dell’annullamento della Sesta sezione della Corte di cassazionecon sentenza n. 124 del 29/01/2025, ha parzialmente riformato lasentenza del Tribunale di Milano del 08/06/2023 pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal reato ascritto(evasione) limitatamente all’allontanamento dalla abitazione il giorno30/07/2021 per recarsi sul luogo di lavoro e, riconosciute le circostanzereclusione, con conferma nel resto.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso, che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1.

Violazione di legge, di norme processuali e vizio dellamotivazione in considerazione della mancata correlazione tra accusa econdanna ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. per avere la Corte diappello esteso la condanna ad episodi di asserita evasione in datadiversa da quella contestata e identificabile esclusivamente nella datadel 30/07/2021; in mancanza di nuove e puntuali contestazioni la Cortedi appello ha assolto il ricorrente dall’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed haesteso l’imputazione alle date del 26/07/2021 e 28/07/2021, senza chela difesa avesse effettivamente potuto interloquire sul punto,esercitando pienamente il proprio diritto di difesa.2.2.

Violazione di legge per omessa applicazione deldisposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. ricorrendo la particolare tenuitàdel fatto; la Corte di appello non aveva sul punto seguito le chiareindicazioni della sentenza rescindente, soprattutto considerato il temaoggettivamente riscontrato della presenza del ricorrente sul luogo dilavoro, piuttosto che presso la scuola guida che era stato autorizzato afrequentare; è mancato il necessario giudizio complessivo quanto allagravità della condotta.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono;il secondo motivo di ricorso è conseguentemente assorbito.Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, contrasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Milano per l’ulteriore corso.2.

Dalla lettura della motivazione della sentenza (pag. 7 e segg.)emerge senza alcun dubbio come la Corte di appello abbia in sede didecisione, con argomentazioni rese note alla parte appellante solo adesito del deposito della motivazione, oggettivamente modificato il fattooggetto di imputazione per il quale il ricorrente ha riportato condanna.quanto alle caratteristiche della condotta per come richiamata eritenuta sussistente dalla Corte di appello rispetto alla originariaimputazione.

La condotta oggetto di imputazione nell’ambito delpresente procedimento, deve essere identificata in assenza di dubbio oambiguità nel non essersi il ricorrente recato presso la scuola guidadalle 18 alle 19 in data 30/07/2021.3.

L’esordio della motivazione della Corte di appello, nelgiustificare il proprio convincimento, dimostra la mancata correlazionecon l’imputazione ascritta, l’allargamento unilateralmente dispostodelle condotte valutate, sicché appare tempestiva la proposizione dellarelativa questione in questa sede, primo momento utile per poterevidenziare la lesione del contraddittorio patita e la condannaintervenuto per fatto diverso.

La Corte afferma infatti “che la sentenzadebba essere parzialmente riformata con esclusione della condottarelativa all’evasione del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, richiamando la sentenzadella Sesta Sezione penale di questa Corte e la documentazioneconseguentemente acquisita.

In seguito, tenuto conto degli atti diindagine acquisiti, degli accertamenti espletati dal personale operantee del rito prescelto, la Corte di appello ha affermato che: “risultadunque pienamente dimostrato che nei giorni di lunedì 26.7 mercoledì28.7 e venerdì 30.7 [OSCURATO:PERSONA] – autorizzato ad allontanarsi dal luogodegli arresti per frequentare la scuola guida dalle 18 alle 19 – non vi siera recato”.

Nel richiamare accertamenti ulteriori espletati quanto alluogo di lavoro ove il ricorrente veniva trovato (senza alcunchiarimento sul come si fosse giunti alla identificazione del diversoluogo) la Corte di appello ha affermato che, atteso che il Campagnanon si era recato presso la scuola guida “nemmeno il lunedì e il venerdì,nonostante avesse avvisato i CC di ciò, risulta pienamente integrato ilreato di evasione con riferimento a tali specifiche assenze”.

Emergedunque la connotazione del fatto in senso difforme e diverso dal fattooggetto di contestazione, tenuto conto della descrizione della condottaascritta (unica e non plurima) e dalla identificazione della data dicommissione del fatto (Accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).4.

La Corte di appello nel giungere alle proprie conclusioni nonha, dunque, fatto corretta applicazione del principio enunciato dalleSez.

U, n. 2477 del 06/12/1991, [OSCURATO:PERSONA]. 189397-01 che hannochiarito che: “la mancanza di correlazione tra fatto enunciatonell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto dicitazione e fatto risultato nel dibattimento deve essere rilevata dalgiudice di appello sia quando tale diversità non sia stata rilevata dalgiudice di primo grado, sia quando la diversità del fatto risulti nelgiudizio di appello.

In questa ipotesi in cui il giudice di appello accertache la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa e che perciòesula dai suoi poteri di cognizione, in virtù degli artt. 477 e 519 cod.proc. pen., e in applicazione analogica dell'art. 522, primo comma, cod.proc. pen., deve annullare la sentenza di primo grado e ordinare latrasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza.

Talesentenza, che è meramente processuale perché non si pronuncia nèsul fatto contestato nè su quello accertato, è soggetta a ricorso percassazione secondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190,secondo comma, cod. proc. pen. che non distingue tra sentenze dimerito e sentenze processuali”.

Si è su questo tema precisato che ladiversità del fatto accertato rispetto a quello contestato può essererilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, conl'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenzadell'addebito, di talché, la mancata pronuncia sulla domanda, ancorchéproveniente da una parte non impugnante, di accertare la correlazionetra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione determina una nullitàex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza dinorme processuali (Sez. 6, n. 43336 del 09/09/2016, Stizanin, Rv.268441-01).5.

Da quanto evidenziato consegue che nel caso in cui laquestione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capod'imputazione si ponga nel giudizio d'appello, in quanto non rilevatadal primo giudice o perché emersa solo in secondo grado, il giudice ètenuto, non solo a disporre la trasmissione degli atti al P.M., ma anchea pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisionedi primo grado, al fine di evitare il suo passaggio in giudicato; lasentenza è meramente processuale, perché non si pronuncia sul fattocontestato, nè su quello accertato, ed è soggetta a ricorso percassazione (in termini Sez. 2, n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque,Rv. 230954-01, che ha precisato che: ”È l'espressa disposizionedell'art. 521 c. 2^ c.p.p. che impone al giudice, qualora accerti che ilfatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ditrasmettere gli atti al P.M. perché proceda in ordine a quanto essogiudice ha accertato.

Nel caso in cui la questione della diversità delfatto rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione si ponga nelgiudizio di appello, perché non rilevata dal primo giudice o perchéemersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto non solo a disporrela trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma anche a pronunciaresentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado,onde evitare il suo passaggio in giudicato (Cass. 2^ 7.11.96 n. 9471,ud. 25.9.96, rv. 206274; Cass.

S.U. 17.3.92 n. 2477, ud. 6.12.91, rv.189397) procedura seguita nel caso in esame dalla Corte territoriale.Come hanno rilevato le S.U. nella decisione ora indicata(detta sentenzaè meramente processuale perché non si pronuncia ne' sul fattocontestato ne' su quello accertato, è soggetta a ricorso per cassazionesecondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190 c. 2c.p.p. previgente (ora art. 568 c. 2 c.p.p.) che non distingue trasentenze di merito e sentenzeprocessuali.

In simile concreta fattispecie la trasmissione degli atti alP.M. perché proceda per fatto diverso non costituisce indebito esercizioda parte del giudice delle funzioni proprie del requirente, titolareesclusivo dell'azione penale, in quanto in ordine a quella imputazione,così ritenuta dal giudice, il P.M. può ben ritenere di non sussistere gliestremi per l'esercizio dell'azione penale e può chiedere l'archiviazionedegli atti, così come avviene nelle ipotesi di formulazione coatta diimputazione a seguito di richiesta del Gip ex art. 409 c. 5^ c.p.p. (vedial riguardo Cass. 4^ 2.4.04 n. 15615, c.c. 25.11.03, rv.227907, Cass.1^ 24.1.96 n. 5291, c.c. 24.10.95, rv. 203420).”).

In conclusioneinfine, quanto al caso di specie, si deve ribadire il principio di dirittosecondo il quale l'accertamento della diversità del fatto ex art. 521,comma 2, cod. proc. pen., che comporta la trasmissione degli atti alpubblico ministero, non coincide con l'accertamento di cui all'art. 533cod. proc. pen., in quanto solo quest'ultimo giudizio postula il pienoconvincimento sulla colpevolezza, essendo prodromico ad unapronuncia di condanna (Sez. 2, n. 27826 del 20/04/2019, Stizanin, Rv.276984-03).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado,disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Milano, per l'ulteriore corso.Così è deciso, 30/03/2026La Cons. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che ilricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio aseguito dell’annullamento della Sesta sezione della Corte di cassazionecon sentenza n. 124 del 29/01/2025, ha parzialmente riformato lasentenza del Tribunale di Milano del 08/06/2023 pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal reato ascritto(evasione) limitatamente all’allontanamento dalla abitazione il giorno30/07/2021 per recarsi sul luogo di lavoro e, riconosciute le circostanzereclusione, con conferma nel resto.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso, che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1. Violazione di legge, di norme processuali e vizio dellamotivazione in considerazione della mancata correlazione tra accusa econdanna ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. per avere la Corte diappello esteso la condanna ad episodi di asserita evasione in datadiversa da quella contestata e identificabile esclusivamente nella datadel 30/07/2021; in mancanza di nuove e puntuali contestazioni la Cortedi appello ha assolto il ricorrente dall’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed haesteso l’imputazione alle date del 26/07/2021 e 28/07/2021, senza chela difesa avesse effettivamente potuto interloquire sul punto,esercitando pienamente il proprio diritto di difesa.2.2. Violazione di legge per omessa applicazione deldisposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. ricorrendo la particolare tenuitàdel fatto; la Corte di appello non aveva sul punto seguito le chiareindicazioni della sentenza rescindente, soprattutto considerato il temaoggettivamente riscontrato della presenza del ricorrente sul luogo dilavoro, piuttosto che presso la scuola guida che era stato autorizzato afrequentare; è mancato il necessario giudizio complessivo quanto allagravità della condotta.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono;il secondo motivo di ricorso è conseguentemente assorbito.Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, contrasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Milano per l’ulteriore corso.2. Dalla lettura della motivazione della sentenza (pag. 7 e segg.)emerge senza alcun dubbio come la Corte di appello abbia in sede didecisione, con argomentazioni rese note alla parte appellante solo adesito del deposito della motivazione, oggettivamente modificato il fattooggetto di imputazione per il quale il ricorrente ha riportato condanna.quanto alle caratteristiche della condotta per come richiamata eritenuta sussistente dalla Corte di appello rispetto alla originariaimputazione. La condotta oggetto di imputazione nell’ambito delpresente procedimento, deve essere identificata in assenza di dubbio oambiguità nel non essersi il ricorrente recato presso la scuola guidadalle 18 alle 19 in data 30/07/2021.3. L’esordio della motivazione della Corte di appello, nelgiustificare il proprio convincimento, dimostra la mancata correlazionecon l’imputazione ascritta, l’allargamento unilateralmente dispostodelle condotte valutate, sicché appare tempestiva la proposizione dellarelativa questione in questa sede, primo momento utile per poterevidenziare la lesione del contraddittorio patita e la condannaintervenuto per fatto diverso. La Corte afferma infatti “che la sentenzadebba essere parzialmente riformata con esclusione della condottarelativa all’evasione del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, richiamando la sentenzadella Sesta Sezione penale di questa Corte e la documentazioneconseguentemente acquisita. In seguito, tenuto conto degli atti diindagine acquisiti, degli accertamenti espletati dal personale operantee del rito prescelto, la Corte di appello ha affermato che: “risultadunque pienamente dimostrato che nei giorni di lunedì 26.7 mercoledì28.7 e venerdì 30.7 [OSCURATO:PERSONA] – autorizzato ad allontanarsi dal luogodegli arresti per frequentare la scuola guida dalle 18 alle 19 – non vi siera recato”. Nel richiamare accertamenti ulteriori espletati quanto alluogo di lavoro ove il ricorrente veniva trovato (senza alcunchiarimento sul come si fosse giunti alla identificazione del diversoluogo) la Corte di appello ha affermato che, atteso che il Campagnanon si era recato presso la scuola guida “nemmeno il lunedì e il venerdì,nonostante avesse avvisato i CC di ciò, risulta pienamente integrato ilreato di evasione con riferimento a tali specifiche assenze”. Emergedunque la connotazione del fatto in senso difforme e diverso dal fattooggetto di contestazione, tenuto conto della descrizione della condottaascritta (unica e non plurima) e dalla identificazione della data dicommissione del fatto (Accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).4. La Corte di appello nel giungere alle proprie conclusioni nonha, dunque, fatto corretta applicazione del principio enunciato dalleSez. U, n. 2477 del 06/12/1991, [OSCURATO:PERSONA]. 189397-01 che hannochiarito che: “la mancanza di correlazione tra fatto enunciatonell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto dicitazione e fatto risultato nel dibattimento deve essere rilevata dalgiudice di appello sia quando tale diversità non sia stata rilevata dalgiudice di primo grado, sia quando la diversità del fatto risulti nelgiudizio di appello. In questa ipotesi in cui il giudice di appello accertache la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa e che perciòesula dai suoi poteri di cognizione, in virtù degli artt. 477 e 519 cod.proc. pen., e in applicazione analogica dell'art. 522, primo comma, cod.proc. pen., deve annullare la sentenza di primo grado e ordinare latrasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza. Talesentenza, che è meramente processuale perché non si pronuncia nèsul fatto contestato nè su quello accertato, è soggetta a ricorso percassazione secondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190,secondo comma, cod. proc. pen. che non distingue tra sentenze dimerito e sentenze processuali”. Si è su questo tema precisato che ladiversità del fatto accertato rispetto a quello contestato può essererilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, conl'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenzadell'addebito, di talché, la mancata pronuncia sulla domanda, ancorchéproveniente da una parte non impugnante, di accertare la correlazionetra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione determina una nullitàex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza dinorme processuali (Sez. 6, n. 43336 del 09/09/2016, Stizanin, Rv.268441-01).5. Da quanto evidenziato consegue che nel caso in cui laquestione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capod'imputazione si ponga nel giudizio d'appello, in quanto non rilevatadal primo giudice o perché emersa solo in secondo grado, il giudice ètenuto, non solo a disporre la trasmissione degli atti al P.M., ma anchea pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisionedi primo grado, al fine di evitare il suo passaggio in giudicato; lasentenza è meramente processuale, perché non si pronuncia sul fattocontestato, nè su quello accertato, ed è soggetta a ricorso percassazione (in termini Sez. 2, n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque,Rv. 230954-01, che ha precisato che: ”È l'espressa disposizionedell'art. 521 c. 2^ c.p.p. che impone al giudice, qualora accerti che ilfatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ditrasmettere gli atti al P.M. perché proceda in ordine a quanto essogiudice ha accertato. Nel caso in cui la questione della diversità delfatto rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione si ponga nelgiudizio di appello, perché non rilevata dal primo giudice o perchéemersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto non solo a disporrela trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma anche a pronunciaresentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado,onde evitare il suo passaggio in giudicato (Cass. 2^ 7.11.96 n. 9471,ud. 25.9.96, rv. 206274; Cass. S.U. 17.3.92 n. 2477, ud. 6.12.91, rv.189397) procedura seguita nel caso in esame dalla Corte territoriale.Come hanno rilevato le S.U. nella decisione ora indicata(detta sentenzaè meramente processuale perché non si pronuncia ne' sul fattocontestato ne' su quello accertato, è soggetta a ricorso per cassazionesecondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190 c. 2c.p.p. previgente (ora art. 568 c. 2 c.p.p.) che non distingue trasentenze di merito e sentenzeprocessuali. In simile concreta fattispecie la trasmissione degli atti alP.M. perché proceda per fatto diverso non costituisce indebito esercizioda parte del giudice delle funzioni proprie del requirente, titolareesclusivo dell'azione penale, in quanto in ordine a quella imputazione,così ritenuta dal giudice, il P.M. può ben ritenere di non sussistere gliestremi per l'esercizio dell'azione penale e può chiedere l'archiviazionedegli atti, così come avviene nelle ipotesi di formulazione coatta diimputazione a seguito di richiesta del Gip ex art. 409 c. 5^ c.p.p. (vedial riguardo Cass. 4^ 2.4.04 n. 15615, c.c. 25.11.03, rv.227907, Cass.1^ 24.1.96 n. 5291, c.c. 24.10.95, rv. 203420).”). In conclusioneinfine, quanto al caso di specie, si deve ribadire il principio di dirittosecondo il quale l'accertamento della diversità del fatto ex art. 521,comma 2, cod. proc. pen., che comporta la trasmissione degli atti alpubblico ministero, non coincide con l'accertamento di cui all'art. 533cod. proc. pen., in quanto solo quest'ultimo giudizio postula il pienoconvincimento sulla colpevolezza, essendo prodromico ad unapronuncia di condanna (Sez. 2, n. 27826 del 20/04/2019, Stizanin, Rv.276984-03). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado,disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Milano, per l'ulteriore corso.Così è deciso, 30/03/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16606/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris