CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to D’Isa e [OSCURATO:PERSONA] DeBottis;- ricorrenti -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, volontariamente rappresentato dalla doNext s.p.a., anch’essa inpersona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legeall’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell’ordinanza della Corte dicassazione 7 ottobre 2024 n. 26179;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 1994 chiese ed ottenne dalPresidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di lire 350milioni.A fondamento del ricorso monitorio la società intimante dedusse:Numero registro generale 3180/2025N.R.G.: 3180/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4763/2025Numero di raccolta generale 14467/2026Data pubblicazione 15/05/2026-) di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di lire452.060.800 alla data del 17 agosto 1994;-) che il credito scaturiva dal saldo passivo di due conti correnti: (a) ilconto n. 1333546/01/16, che al momento della domanda presentava unsaldo passivo di lire 152.060.800; (b) il conto n. 1333546/51/66, che almomento della domanda presentava un saldo passivo per lire 300.000.000;-) che i debiti di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della BancaCommerciale Italiana erano stati garantiti con fideiussione dai due intimati,fino alla concorrenza di lire 350.000.000 ciascuno.2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposero tempestiva opposizione aldecreto ingiuntivo, deducendo:a) che il decreto ingiuntivo era “nullo” (sic), in quanto emesso dopoche i due fideiussori avevano già convenuto in giudizio la BancaCommerciale Italiana, al fine di fare accertare che nulla le era da essidovuto;b) nel merito, si limitarono a dichiarare di “nutrire seri dubbi in ordineal regolare e corretto svolgimento dei rapporti di conto corrente intrattenutidal [OSCURATO:PERSONA], atteso che per quanto riguarda il conto anticipofattura non si comprendono le ragioni per le quali non sono stati riscossi icrediti relativi, e, più in generale, sulle continue operazioni di girocontochissà se autorizzate, per cui le disponibilità acquisite di volta in voltarifluivano sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], intrattenuto presso ilmedesimo istituto”.3. Nel corso del giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.si fuse per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; questa a sua voltacedette il credito litigioso alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..4. Undici anni dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, con sentenza18.3.2016 n. 1161 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettòl’opposizione, rilevando in via preliminare che:Numero registro generale 3180/2025N.R.G.: 3180/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4763/2025Numero di raccolta generale 14467/2026Data pubblicazione 15/05/2026-) erano tardive “tutte le questioni” agitate dagli opponenti in tema dianatocismo, nullità del patto di interessi, nullità della clausola di “massimoscoperto”;-) in ogni caso nel parallelo giudizio di accertamento negativointrodotto dai fideiussori nei confronti della (in allora) Banca CommercialeItaliana era stata affermata la validità della fideiussione con sentenzapassata in giudicato.4.1. Quanto al merito, il Tribunale ragionò così:-) il debitore principale ([OSCURATO:PERSONA]) aveva intrattenuto conla [OSCURATO:PERSONA] due conti correnti, n. 01/16 e 51/16 (siindicano per brevità le sole quattro cifre finali, essendo identiche lerestanti);-) alla data in cui i due fideiussori revocarono la garanzia:a) il conto 01/16 aveva un passivo di lire 416.217.722;b) il conto 51/16 aveva un saldo pari a zero;-) ai due fideiussori pertanto legittimamente era stato intimato ilpagamento della garanzia, fino alla concorrenza di lire 350 milioni.-) andavano “rigettate per difetto dei presupposti le altre domande”formulate dagli opponenti nell’atto di citazione in opposizione (domandeche, per vero, questa Corte non riesce a ravvisare in quell’atto).5. La sentenza fu appellata dai soccombenti, i quali prospettarono comemotivo di gravame il seguente errore: avere il Tribunale pronunciato extrapetita.La tesi degli appellanti può così riassumersi: se l’attore assume di esserecreditore di “100” in virtù di due contratti, da ciascuno dei quali è sorto uncredito di “50”, non potrebbe il giudice rilevare ex officio che il credito è pursempre di “100”, ma sorto da uno solo dei contratti invocati dal creditore.6. Nelle more del giudizio d’appello il credito litigioso fu ceduto dalla societàIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la qualeNumero registro generale 3180/2025N.R.G.: 3180/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4763/2025Numero di raccolta generale 14467/2026Data pubblicazione 15/05/2026conferì mandato per la riscossione del credito e la gestione della litependente alla società [OSCURATO:SOCIETA]..7. Con sentenza 22.10.2020 n. 3599 la Corte d’appello di Napoli rigettò ilgravame.In punto di fatto, la Corte d’appello rilevò che:-) il debitore principale intratteneva con la Banca commerciale dueconti “collegati”;-) il 17.8.1994 aveva trasferito 300 milioni di lire dall’uno all’altroconto;-) per effetto di tale trasferimento il saldo passivo del conto correntedi provenienza era aumentato, mentre il saldo passivo del conto didestinazione si era ridotto a zero;-) cionondimeno, doveva ritenersi “inequivoco che la banca ha intesoagire per l’esposizione debitoria complessiva di [OSCURATO:PERSONA], aprescindere dal dettaglio delle specifiche risultanze di ciascuno dei dueconti”.8. La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] eAlfonsina Reccia.Col primo motivo di ricorso, tra molte divagazioni non del tutto pertinenti, iricorrenti riproposero la censura di ultrapetizione già formulata in appello.Tornarono a sostenere che non fosse consentito al giudice “ripartire” exofficio la complessiva esposizione debitoria del garantito tra i due conticorrenti in modo diverso rispetto a quanto indicato nel ricorso per decretoingiuntivo.Col secondo motivo dedussero che la Corte d’appello non avrebbe potutotrarre la prova dell’ammontare dell’esposizione del debitore principale dagliestratti conto, in quanto ciò era consentito da una previsione contrattualeche si sarebbe dovuta ritenere nulla ex art. 2698 c.c..Col terzo motivo dedussero che la Corte d’appello aveva violato l’art. 1941c.c., per avere condannato i fideiussori al pagamento d’una sommaNumero registro generale 3180/2025N.R.G.: 3180/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4763/2025Numero di raccolta generale 14467/2026Data pubblicazione 15/05/2026eccedente l’esposizione del debitore principale alla data di revoca dellagaranzia.9. Nel giudizio dinanzi a questa Corte la società creditrice ([OSCURATO:PERSONA].r.l.), come aveva fatto in grado di appello, resistette per il tramite dellapropria mandataria doNext s.p.a., nuova ragione sociale della Italfondiarios.p.a..A fronte di tale controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositaronouna memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nella quale dedussero che tantola società [OSCURATO:PERSONA], quando la sua mandataria doNext, erano“carenti di legittimazione attiva”.Dedussero - in sintesi - non esservi prova che la [OSCURATO:PERSONA] (e, peressa, la mandataria doNext) avesse acquistato per effetto di cessione icrediti della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].10. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26179 questa Corte dichiarò inammissibileil ricorso.L’ordinanza suddetta è così motivata:a) sulla questione della prova della cessione, osservò che “al giudiziodi legittimità non s’applica l’art. 299 c.p.c.”;b) sulla denuncia di extrapetizione ritenne il motivo infondato, inquanto “l’importo portato nel decreto ingiuntivo, per quanto attestato dadue distinti estratti di conti correnti successivi alla data di revoca dellefideiussioni, non differiva da quello complessivamente afferente allaposizione debitoria del debitore principale verso la banca, oggetto digaranzia fideiussoria”;c) delle restanti censure rilevò l’inammissibilità, in quanto concernentila valutazione delle prove.11. L’ordinanza di questa Corte 26179/24 è stata impugnata perrevocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., da [OSCURATO:PERSONA] e AlfonsinaReccia, con ricorso fondato su due motivi.N.R.G.: 3180/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 3180/2025Numero sezionale 4763/2025Numero di raccolta generale 14467/2026Data pubblicazione 15/05/2026La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il tramite della propria rappresentante doNexts.p.a., ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Estinzione del giudizio.E’ superfluo dar conto dei motivi di revocazione, in quanto con attodepositato l’8 dicembre 2025 (giorno precedente l’adunanza cameralefissata per la decisione del ricorso) i due ricorrenti hanno rinunciatoall’impugnazione.Va, di conseguenza, dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità: infattila rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo aprescindere dall'accettazione, che può rilevare solo ai fini delle spese (exmultis, Cass. Sez. 1, 29/07/2014, n. 17187; Cass. Sez. 3, 18/09/2008, n.23840, e soprattutto Cass. Sez. U., 24/12/2019, n. 34429).2. Sulle spese.Stabilisce l’art. 391, secondo comma, c.p.c. che con l’ordinanza dichiarativadell’estinzione la Corte può condannare alle spese “la parte che vi ha datocausa”.Questa Corte ha già evidenziato che Nel caso in cui la rinuncia al ricorsoper cassazione non sia stata accettata dall'altra parte, spetta al giudice,sulla base di quanto è dato desumere dal combinato disposto dei commisecondo e quarto dell'art. 391 c.p.c., il potere di porre a carico delricorrente - in tutto o in parte - le spese sostenute dal resistente ovvero dicompensarle, con l'unico limite di non far gravare su quest'ultimo il costodell'attività processuale svolta. (Cass. (ord.) n. 30148 del 2025).Reputa il Collegio che nel caso di specie la tardività della rinuncia - la qualeha costretto le controparti a predisporre comunque le proprie difese, e laCorte a spogliare, classificare, studiare e calendarizzare il ricorso - nonconsenta la compensazione integrale delle spese.Pertanto, mancando una accettazione o un accordo tra le parti, le spesepossono essere compensate per metà, ma vanno poste per la metà restantea carico dei ricorrenti, che hanno - per usare le parole della legge - “datocausa” al giudizio.Numero registro generale 3180/2025N.R.G.: 3180/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4763/2025Numero di raccolta generale 14467/2026Data pubblicazione 15/05/2026P.q.m.(-) dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come in epigrafe rappresentata, della metàdelle spese del presente giudizio di legittimità, percentuale che si liquidanella somma di euro 4.000, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta,cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])