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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09211/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1031/2021depositata il 05/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato il 20/3/2013 i sig.ri Giovanni,Stefano e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto davanti al Tribunale di BolognaIntesa [OSCURATO:PERSONA] spa, riferendo di aver acquistato in data15/2/2008 obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di €. 40.000 eNumero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contatto quadro del6/4/1989 (e ricontrattualizzazione del 3/2/1992) e l’inefficacia dell’ordinedi acquisto delle obbligazioni per la mancata sottoscrizione della Banca,che in subordine venisse dichiarata la nullità sopravvenuta del contrattoquadro per mancato adeguamento al d.lgs. 52/98, e/o la risoluzione delcontatto quadro e degli ordini di acquisto delle obbligazioni a causa delmancato adempimento dell’intermediario rispetto agli obblighi informativi(fra l’altro, veniva contestato che la Banca non avesse consegnato aiclienti il documento informativo sui rischi dell'investimento e che nonavesse comunicato tempestivamente ai clienti ogni "variazionesignificativa dei livelli di rischio" dei titoli).Il Tribunale di Bologna, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], hadichiarato la nullità sopravvenuta, dal 2/11/2007, del contratto quadro del3/2/1992 e l’inefficacia delle operazioni di acquisto delle obbligazioniLehman Brothers e ha condannato la Banca alla restituzione di €.26.395,70, già al netto delle cedole percepite.A seguito di appello proposto dalla Banca e di appello incidentaleproposto dai sig.ri Galuppi (che hanno chiesto l’accoglimento delledomande già rassegnate in atto di citazione non esaminate dal primoGiudice perché ritenute assorbite), la Corte d’Appello di Bologna, consentenza depositata il 5/5/2021, ha accolto l’appello principale e, inriforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda degli attori;inoltre ha rigettato l’appello incidentale e ha condannato gli appellati arestituire quanto già pagato dalla Banca in esecuzione della primasentenza.La Corte d’Appello, in particolare, in riforma della sentenza impugnata,ha escluso la nullità del contratto quadro, ritenendo sussistenti i requisitiminimi previsti dall’art. 37 Reg.

Consob n. 16190/2007, ha escluso anchela nullità sopravvenuta del contratto quadro per mancato adeguamentoalle nuove normative, considerato che lo ius superveniens del T.U.Numero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026sull’intermediazione finanziaria non ha comportato la caducazione deicontratti regolarmente stipulati in precedenza, e ha rilevato chel’eventuale mancato rispetto degli obblighi comportamentali imposti dallanormativa di settore non costituisce causa di nullità, considerato ancheche si tratta in questo caso di mero contratto di deposito titoli.Ritenuta, dunque, la validità del contratto 3/2/1992, la Corte haproceduto all’esame delle questioni che il Tribunale aveva consideratoassorbite e, ritenuta rispettata la forma scritta, passando a verificarel’eventuale inadempimento della Banca rispetto all’ordine di acquisto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ai sensi del Reg.

Consob 16190/2007), ha considerato, da unlato, non violato l’obbligo della Banca di verifica preventivadell’appropriatezza dell’operazione (visto il profilo degli investitori e latipologia dello strumento finanziario).Dall’altro lato, riguardo al rispetto dell’obbligo di informare l’investitoredi ogni eventuale variazione di rischio che fosse intervenuta dopol’acquisto (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la Corte, in primo luogo, ha ritenuto che nonemergesse un tale obbligo dalla normativa (non trattandosi di contratto digestione o consulenza), in secondo luogo, con riferimento alla clausolanegoziale inserita nell’ordine di acquisto, ha affermato che l’obbligoassunto dall’intermediario in caso di vendita delle obbligazioni delConsorzio “[OSCURATO:PERSONA]” è limitato alle sole informazioni che discendono dalConsorzio medesimo (circa l’uscita dei titoli dall’elenco delle obbligazioni abasso rischio).La Corte d’Appello, pertanto, ha escluso l’inadempimento contrattualedella Banca ed una sua responsabilità nel non aver previsto il default dellaLehman Brothers.2) Con ricorso del 3/12/2021 i sig.ri Giovanni, Stefano e AngeloGaluppi hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna,proponendo un motivo di ricorso, distinto in due parti.[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso.Numero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione su un punto decisivo della controversia.

Violazione e falsaapplica-zione ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. del combinatodisposto degli artt. 163 co. 1° n. 3 e n. 5 per omesso esame di fattidecisivi per il giudizio con conseguente nullità della sentenza impugnata”.1.1) “Per aver omesso di pronunciarsi su parte di un impegnocontrattuale e così su parte delle domande attoree riproposte in sede dicostituzione in sede di appello”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver preso inesame l’intero testo contrattuale della clausola negoziale contenutanell’ordine di acquisto delle obbligazioni [OSCURATO:PERSONA].Essi riferiscono che alcuni istituti di credito, fra cui [OSCURATO:PERSONA],avevano deciso di istituire un consorzio di banche denominato “PattiChiari”, avente il compito di tenere monitorato il rischio collegato ai singolititoli per permettere al singolo istituto di credito di segnalare per tempo aiclienti tale rischio intervenuto nella fase post acquisto anche al di fuori diun contratto di gestione patrimoniale, e che così era stato inserito neicontratti un obbligo aggiuntivo per la Banca.I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello ha deciso sulla base di unerrato presupposto di fatto, omettendo di considerare l’ultimo periododella suddetta, clausola negoziale, che imponeva alla Banca di segnalare ilrischio anche se i titoli non erano ancora stati esclusi dal Consorzio “PattiChiari” dal “paniere titoli sicuri”.Il motivo è fondato.1.1.1) La clausola negoziale inserita nell’ordine [OSCURATO:DATA_NASCITA] di acquistodele obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] dispone: “Il titolo fa parte dell'elencodelle obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso alla data dell'ordineNumero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026e redatto nell'ambito del progetto '[OSCURATO:PERSONA]'.

NB In base agli andamentidi mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla datadell'ordine.

Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisceuna variazione significativa del livello di rischio”.Secondo la Corte d’Appello, l'obbligo assunto dall'intermediario in casodi vendita di titoli inseriti nell'elenco delle obbligazioni del Consorzio "PattiChiari" è limitato alle sole informazioni che discendono dal Consorziomedesimo, dovendosi dedurre, dalla lettura combinata delle espressionidella predetta clausola, che oggetto dell'obbligo informativo sia quello difornire una tempestiva informazione al cliente nel caso in cui fosse venutomeno il mantenimento del titolo nell'elenco (del Consorzio) di quelli abasso rischio-rendimento.La Corte sottolinea che la permanenza del titolo nell'elenco nondipende da una valutazione rimessa al singolo intermediario che partecipaal progetto "[OSCURATO:PERSONA]", il quale, pur essendo operatore professionale,potrebbe non avere gli strumenti necessari per una valutazione autonoma;e infatti tale valutazione è affidata ad agenzie specializzate di rating.Pertanto, oggetto dell'obbligo assunto dalla Banca è solo la tempestivacomunicazione al cliente dell'eventuale fuoriuscita del titolo dall'elenco,qualora tale provvedimento sia stato adottato dal Consorzio gestoredell'elenco stesso.La Corte conclude osservando che l'eventuale declassamento dei titoliin oggetto o anche la presenza di eventuali indizi di crisi non comportava ilnecessario adempimento dell'obbligo informativo da parte della Banca inmancanza di una determinazione da parte del gestore del progetto "PattiChiari" di esclusione del titolo dall'elenco delle obbligazioni a basso rischio,e che le espressioni utilizzate nella predetta clausola vanno lette inmaniera coordinata e che anche l'informazione circa la "variazionesignificativa del livello di rischio" va riferita sempre alle comunicazioniprovenienti dal Consorzio e quindi all'uscita del titolo dall'elenco predetto.Numero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026Pertanto, secondo la Corte, va escluso l'inadempimento contrattualedella Banca al predetto obbligo, e conseguentemente la responsabilità dinon aver previsto il default della Lehman Brothers1.1.2) Si ritiene che la Corte d’Appello abbia erroneamenteinterpretato le obbligazioni ricadenti sulla Banca, omettendo di esaminarela portata giuridica del contratto intercorso tra le parti.Ciò emerge dall’esame dell’ormai costante orientamento di questaCorte: Cass. civ., sez.

I, 11/12/2025, n. 32225: "In tema diintermediazione finanziaria, per effetto dell'adesione alla guida "PattiChiari" proposta dall'omonimo consorzio, l'intermediario garantiscespecificamente al cliente la bassa rischiosità dell'investimento e assume,per l'effetto, nei confronti di quest'ultimo uno specifico obbligo diinformazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall'art. 21del D.Lgs. n. 58 del 1998, che consiste in un obbligo di monitoraggio e ditempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sullamodificazione delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente,potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni diredditività dei titoli oggetto di collocamento", in ciò sostanziandosi il"valore aggiunto" della garanzia "[OSCURATO:PERSONA]" (si vedano anche: Cass.civ., sez. 1, n. 15668 del 12/6/2025; Cass. civ., sez. 1, n. 26458 del30/9/2025); Cass. civ., sez.

I, 14/10/2025, n. 27473: “In materia dicontratti di intermediazione finanziaria, le pattuizioni contenute nel"[OSCURATO:PERSONA]" vengono ad addossare all'intermediariobancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazionedegli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delleobbligazioni”.Si ritiene, dunque, che la clausola negoziale in esame comportil’assunzione, per la Banca, non solo dell’obbligo di comunicare al cliente ledecisioni del Consorzio “[OSCURATO:PERSONA]” (circa la permanenza o meno deltitolo nel loro elenco di titoli sicuri), ma anche quello di informareNumero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026tempestivamente il cliente se il titolo facente parte dell’elenco subisce unasignificativa variazione del livello di rischio.Infatti, l’ultimo periodo della clausola (“Il cliente sarà tempestivamenteinformato se il titolo subisce una variazione significativa del livello dirischio”) chiaramente non fa riferimento alle semplici comunicazioni delConsorzio, ma delinea un contenuto più ampio dell’obbligo di monitoraggioe informazione gravante sulla Banca, che va oltre la segnalazione dellaconsistenza dell’elenco istituito presso il Consorzio e ha ad oggetto, comeaffermato dai precedenti di questa Corte su riportati, “ogni circostanzaacquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziariedell'emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramentodelle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento”.1.2) Seconda parte del motivo di impugnazione:b) “Per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione delcontratto quadro per mancato adeguamento dello stesso alla normativavigente”.I ricorrenti lamentano il fatto che la Corte d’Appello, dopo aver esclusola nullità del contratto quadro, abbia omesso di pronunciarsi sulladomanda di risoluzione dello stesso per mancato rispetto di un obbligocontrattuale richiamato al punto precedente del ricorso e anche per nonaver adeguato il contratto alla normativa di settore.Il motivo è inammissibile.Infatti, da un lato, nella prima parte (riferimento ad un obbligocontrattuale non meglio precisato) è inammissibile perché generico.Dall’altro lato, difetta l’autosufficienza del motivo, ai sensi dell’art. 366n. 6 c.p.c., perché i ricorrenti non hanno indicato in modo specifico inquale atto o verbale sia contenuta questa domanda, sulla quale la Cortenon si sarebbe pronunciata.2) Va pertanto accolta la prima parte del motivo di ricorso (dichiaratainammissibile la seconda parte).Numero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie parzialmente il ricorso e cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 26/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1031/2021depositata il 05/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato il 20/3/2013 i sig.ri Giovanni,Stefano e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto davanti al Tribunale di BolognaIntesa [OSCURATO:PERSONA] spa, riferendo di aver acquistato in data15/2/2008 obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di €. 40.000 eNumero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contatto quadro del6/4/1989 (e ricontrattualizzazione del 3/2/1992) e l’inefficacia dell’ordinedi acquisto delle obbligazioni per la mancata sottoscrizione della Banca,che in subordine venisse dichiarata la nullità sopravvenuta del contrattoquadro per mancato adeguamento al d.lgs. 52/98, e/o la risoluzione delcontatto quadro e degli ordini di acquisto delle obbligazioni a causa delmancato adempimento dell’intermediario rispetto agli obblighi informativi(fra l’altro, veniva contestato che la Banca non avesse consegnato aiclienti il documento informativo sui rischi dell'investimento e che nonavesse comunicato tempestivamente ai clienti ogni "variazionesignificativa dei livelli di rischio" dei titoli).Il Tribunale di Bologna, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], hadichiarato la nullità sopravvenuta, dal 2/11/2007, del contratto quadro del3/2/1992 e l’inefficacia delle operazioni di acquisto delle obbligazioniLehman Brothers e ha condannato la Banca alla restituzione di €.26.395,70, già al netto delle cedole percepite.A seguito di appello proposto dalla Banca e di appello incidentaleproposto dai sig.ri Galuppi (che hanno chiesto l’accoglimento delledomande già rassegnate in atto di citazione non esaminate dal primoGiudice perché ritenute assorbite), la Corte d’Appello di Bologna, consentenza depositata il 5/5/2021, ha accolto l’appello principale e, inriforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda degli attori;inoltre ha rigettato l’appello incidentale e ha condannato gli appellati arestituire quanto già pagato dalla Banca in esecuzione della primasentenza.La Corte d’Appello, in particolare, in riforma della sentenza impugnata,ha escluso la nullità del contratto quadro, ritenendo sussistenti i requisitiminimi previsti dall’art. 37 Reg. Consob n. 16190/2007, ha escluso anchela nullità sopravvenuta del contratto quadro per mancato adeguamentoalle nuove normative, considerato che lo ius superveniens del T.U.Numero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026sull’intermediazione finanziaria non ha comportato la caducazione deicontratti regolarmente stipulati in precedenza, e ha rilevato chel’eventuale mancato rispetto degli obblighi comportamentali imposti dallanormativa di settore non costituisce causa di nullità, considerato ancheche si tratta in questo caso di mero contratto di deposito titoli.Ritenuta, dunque, la validità del contratto 3/2/1992, la Corte haproceduto all’esame delle questioni che il Tribunale aveva consideratoassorbite e, ritenuta rispettata la forma scritta, passando a verificarel’eventuale inadempimento della Banca rispetto all’ordine di acquisto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ai sensi del Reg. Consob 16190/2007), ha considerato, da unlato, non violato l’obbligo della Banca di verifica preventivadell’appropriatezza dell’operazione (visto il profilo degli investitori e latipologia dello strumento finanziario).Dall’altro lato, riguardo al rispetto dell’obbligo di informare l’investitoredi ogni eventuale variazione di rischio che fosse intervenuta dopol’acquisto (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la Corte, in primo luogo, ha ritenuto che nonemergesse un tale obbligo dalla normativa (non trattandosi di contratto digestione o consulenza), in secondo luogo, con riferimento alla clausolanegoziale inserita nell’ordine di acquisto, ha affermato che l’obbligoassunto dall’intermediario in caso di vendita delle obbligazioni delConsorzio “[OSCURATO:PERSONA]” è limitato alle sole informazioni che discendono dalConsorzio medesimo (circa l’uscita dei titoli dall’elenco delle obbligazioni abasso rischio).La Corte d’Appello, pertanto, ha escluso l’inadempimento contrattualedella Banca ed una sua responsabilità nel non aver previsto il default dellaLehman Brothers.2) Con ricorso del 3/12/2021 i sig.ri Giovanni, Stefano e AngeloGaluppi hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna,proponendo un motivo di ricorso, distinto in due parti.[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso.Numero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsaapplica-zione ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. del combinatodisposto degli artt. 163 co. 1° n. 3 e n. 5 per omesso esame di fattidecisivi per il giudizio con conseguente nullità della sentenza impugnata”.1.1) “Per aver omesso di pronunciarsi su parte di un impegnocontrattuale e così su parte delle domande attoree riproposte in sede dicostituzione in sede di appello”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver preso inesame l’intero testo contrattuale della clausola negoziale contenutanell’ordine di acquisto delle obbligazioni [OSCURATO:PERSONA].Essi riferiscono che alcuni istituti di credito, fra cui [OSCURATO:PERSONA],avevano deciso di istituire un consorzio di banche denominato “PattiChiari”, avente il compito di tenere monitorato il rischio collegato ai singolititoli per permettere al singolo istituto di credito di segnalare per tempo aiclienti tale rischio intervenuto nella fase post acquisto anche al di fuori diun contratto di gestione patrimoniale, e che così era stato inserito neicontratti un obbligo aggiuntivo per la Banca.I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello ha deciso sulla base di unerrato presupposto di fatto, omettendo di considerare l’ultimo periododella suddetta, clausola negoziale, che imponeva alla Banca di segnalare ilrischio anche se i titoli non erano ancora stati esclusi dal Consorzio “PattiChiari” dal “paniere titoli sicuri”.Il motivo è fondato.1.1.1) La clausola negoziale inserita nell’ordine [OSCURATO:DATA_NASCITA] di acquistodele obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] dispone: “Il titolo fa parte dell'elencodelle obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso alla data dell'ordineNumero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026e redatto nell'ambito del progetto '[OSCURATO:PERSONA]'. NB In base agli andamentidi mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla datadell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisceuna variazione significativa del livello di rischio”.Secondo la Corte d’Appello, l'obbligo assunto dall'intermediario in casodi vendita di titoli inseriti nell'elenco delle obbligazioni del Consorzio "PattiChiari" è limitato alle sole informazioni che discendono dal Consorziomedesimo, dovendosi dedurre, dalla lettura combinata delle espressionidella predetta clausola, che oggetto dell'obbligo informativo sia quello difornire una tempestiva informazione al cliente nel caso in cui fosse venutomeno il mantenimento del titolo nell'elenco (del Consorzio) di quelli abasso rischio-rendimento.La Corte sottolinea che la permanenza del titolo nell'elenco nondipende da una valutazione rimessa al singolo intermediario che partecipaal progetto "[OSCURATO:PERSONA]", il quale, pur essendo operatore professionale,potrebbe non avere gli strumenti necessari per una valutazione autonoma;e infatti tale valutazione è affidata ad agenzie specializzate di rating.Pertanto, oggetto dell'obbligo assunto dalla Banca è solo la tempestivacomunicazione al cliente dell'eventuale fuoriuscita del titolo dall'elenco,qualora tale provvedimento sia stato adottato dal Consorzio gestoredell'elenco stesso.La Corte conclude osservando che l'eventuale declassamento dei titoliin oggetto o anche la presenza di eventuali indizi di crisi non comportava ilnecessario adempimento dell'obbligo informativo da parte della Banca inmancanza di una determinazione da parte del gestore del progetto "PattiChiari" di esclusione del titolo dall'elenco delle obbligazioni a basso rischio,e che le espressioni utilizzate nella predetta clausola vanno lette inmaniera coordinata e che anche l'informazione circa la "variazionesignificativa del livello di rischio" va riferita sempre alle comunicazioniprovenienti dal Consorzio e quindi all'uscita del titolo dall'elenco predetto.Numero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026Pertanto, secondo la Corte, va escluso l'inadempimento contrattualedella Banca al predetto obbligo, e conseguentemente la responsabilità dinon aver previsto il default della Lehman Brothers1.1.2) Si ritiene che la Corte d’Appello abbia erroneamenteinterpretato le obbligazioni ricadenti sulla Banca, omettendo di esaminarela portata giuridica del contratto intercorso tra le parti.Ciò emerge dall’esame dell’ormai costante orientamento di questaCorte: Cass. civ., sez. I, 11/12/2025, n. 32225: "In tema diintermediazione finanziaria, per effetto dell'adesione alla guida "PattiChiari" proposta dall'omonimo consorzio, l'intermediario garantiscespecificamente al cliente la bassa rischiosità dell'investimento e assume,per l'effetto, nei confronti di quest'ultimo uno specifico obbligo diinformazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall'art. 21del D.Lgs. n. 58 del 1998, che consiste in un obbligo di monitoraggio e ditempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sullamodificazione delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente,potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni diredditività dei titoli oggetto di collocamento", in ciò sostanziandosi il"valore aggiunto" della garanzia "[OSCURATO:PERSONA]" (si vedano anche: Cass.civ., sez. 1, n. 15668 del 12/6/2025; Cass. civ., sez. 1, n. 26458 del30/9/2025); Cass. civ., sez. I, 14/10/2025, n. 27473: “In materia dicontratti di intermediazione finanziaria, le pattuizioni contenute nel"[OSCURATO:PERSONA]" vengono ad addossare all'intermediariobancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazionedegli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delleobbligazioni”.Si ritiene, dunque, che la clausola negoziale in esame comportil’assunzione, per la Banca, non solo dell’obbligo di comunicare al cliente ledecisioni del Consorzio “[OSCURATO:PERSONA]” (circa la permanenza o meno deltitolo nel loro elenco di titoli sicuri), ma anche quello di informareNumero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026tempestivamente il cliente se il titolo facente parte dell’elenco subisce unasignificativa variazione del livello di rischio.Infatti, l’ultimo periodo della clausola (“Il cliente sarà tempestivamenteinformato se il titolo subisce una variazione significativa del livello dirischio”) chiaramente non fa riferimento alle semplici comunicazioni delConsorzio, ma delinea un contenuto più ampio dell’obbligo di monitoraggioe informazione gravante sulla Banca, che va oltre la segnalazione dellaconsistenza dell’elenco istituito presso il Consorzio e ha ad oggetto, comeaffermato dai precedenti di questa Corte su riportati, “ogni circostanzaacquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziariedell'emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramentodelle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento”.1.2) Seconda parte del motivo di impugnazione:b) “Per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione delcontratto quadro per mancato adeguamento dello stesso alla normativavigente”.I ricorrenti lamentano il fatto che la Corte d’Appello, dopo aver esclusola nullità del contratto quadro, abbia omesso di pronunciarsi sulladomanda di risoluzione dello stesso per mancato rispetto di un obbligocontrattuale richiamato al punto precedente del ricorso e anche per nonaver adeguato il contratto alla normativa di settore.Il motivo è inammissibile.Infatti, da un lato, nella prima parte (riferimento ad un obbligocontrattuale non meglio precisato) è inammissibile perché generico.Dall’altro lato, difetta l’autosufficienza del motivo, ai sensi dell’art. 366n. 6 c.p.c., perché i ricorrenti non hanno indicato in modo specifico inquale atto o verbale sia contenuta questa domanda, sulla quale la Cortenon si sarebbe pronunciata.2) Va pertanto accolta la prima parte del motivo di ricorso (dichiaratainammissibile la seconda parte).Numero registro generale 30232/2021Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 9211/2026Data pubblicazione 11/04/2026La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie parzialmente il ricorso e cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 26/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
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