CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 24944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANABONI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato3105 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 385/2025 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23414/20251.La Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame propostoN umero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24944/2026dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzDaat a pubblicazione 02/09/2026di primo grado di rigetto dell’opposizione ad avviso di addebito,dell’importo di euro 162.945,02, emesso da INPS perdisconosciute agevolazioni previste dall’art. 5 co.9 L. n.67/88per i terreni situati in zona montana, ed ai quali la società avevaaccesso, rilevando non già la sede aziendale (legale eoperativa), ma il luogo di occupazione dei lavoratori impiegati,in parte, in territori montani ed in parte in aree a tariffazioneordinaria senza alcuna specificazione sui Mod DMAG trimestrali.La Corte, confermando il giudizio di primo grado, ha confutatoquanto sostenuto dal ricorrente, ossia che non fosse necessariolo svolgimento dell’attività dei lavoratori in terreni situati interritori montani o agricoli svantaggiati per essere sufficientel’essere stati “assunti” da aziende collocate in quei territori,potendo fruire dello sgravio anche aziende “senza terra” e peralcuni periodi dell’anno durante i quali i dipendenti lavoranopresso la sede della società per attività complementari alleagricole. Per i giudici di merito, la norma, nel riferirsi ailavoratori “occupati” nei territori montani, indica l’impiego dellaprestazione lavorativa nelle zone svantaggiate, non già la meraassunzione in quelle aree, per essere la finalità delladisposizione volta ad incoraggiare l’occupazione in attivitàagricola nelle zone svantaggiate, con riduzione del costo dellavoro; diversamente, sarebbe sufficiente fissare la sede in unterritorio svantaggiato e svolgere altrove l’attività per goderedel beneficio contributivo. Quanto alla inapplicabilità dellosgravio alle imprese cd. senza terra, la Corte di merito ritenevanon impossibile documentare i luoghi d’impiego dei dipendentie di svolgimento della relativa prestazione. In ordine al quantumdella pretesa, poi, era stata disposta una consulenza contabile,Numero registro generale 23414/2025ma non risultavano indicazioni specifiche circa le giornate dNi umero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24944/2026occupazione dei dipendenti in zone agevolate o a tariffazionDeat a pubblicazione 02/09/2026ordinaria, per cui, non essendo stato assolto l’onere probatorioa carico della società, nessuno sgravio poteva esserericonosciuto, né assumeva rilevanza la circostanza che ilavoratori fossero tenuti quotidianamente a recarsi presso lasede aziendale per ricevere direttive, non essendo la sedesociale il luogo di espletamento della prestazione. La Corte haconfermato la sentenza di primo grado anche con riferimento alquantum dovuto, avendo la CTU calcolato un importo dicontribuzione dovuta persino eccedente l’importo preteso daINPS.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la societàaffidandosi a due motivi, illustrati da memorie; l’INPS resistecon controricorso. In sede di esame preliminare del ricorso, ilConsigliere delegato ha proposto definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., a cui il ricorrente si oppone chiedendo ladecisione in udienza.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 26 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 9 co .5 L. 67/88 e dell’art. 3 Cost. per avere la Corted’appello ritenuto corretta l’interpretazione del tribunalesecondo la quale ai fini dello sgravio non rileva il possesso o lagestione diretta da parte del datore di lavoro dei terreni agricolisu cui la manodopera è impiegata, ma l’adibizione di lavoratoriad attività agricola in territori montani; se la ratio legis è creareNumero registro generale 23414/2025impresa in territori montani e in zona agricole svantaggiate, iNl umero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24944/2026termine “occupati” va inteso come sinonimo di “assunti”, sì dDaat a pubblicazione 02/09/2026consentire alle imprese agricole con sede nei territori montani esvantaggiati di fruire delle agevolazioni in questione.Rileverebbe, quindi, la localizzazione territoriale dell’aziendaagricola, sia per le aziende tipiche, dotate di terreni destinatialla coltivazione ed all’allevamento, in cui la sede aziendalecoincide in linea di massima con il luogo in cui i lavoratorioperano, sia per le aziende senza terra, come nel caso dellaGreen Service, operanti nel settore giardinaggio, potatura emanutenzione verde pubblico, i cui lavoratori prestino la loroopera in zone diverse; se per queste ultime non fosse possibilelo sgravio, vi sarebbe una disparità di trattamento.Contrariamente a quanto argomentato dalla Corte di merito, selo scopo è incentivare l’occupazione e l’attività d’impresa nellezone montane e svantaggiate, soltanto un’azienda con sede inquelle aree è in grado di attirare dipendenti con assunzione dipersonale locale. Rileva, infine, la parte ricorrente che il comma5 dell’art. 9 va letto unitamente al successivo comma 5-bis, dalquale si comprende che il termine “occupati” vuol dire “assunti”,mentre individuare negli occupati i lavoratori di cui sia impiegatala prestazione, è una forzatura del testo. Contrariamente aquanto osservato nella sentenza impugnata, sarebbeimpossibile dimostrare luogo e orario delle prestazioni deilavoratori, i quali potrebbero, nell’arco di una giornatalavorativa, attraversare diverse particelle di terreno con diversaclassificazione contributiva.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggettodi discussione tra le parti, inerente alla circostanza che l’attivitàlavorativa dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. si sia svolta,Numero registro generale 23414/2025nel periodo in osservazione, in vari comuni, alcuni appartenentNi umero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24944/2026a zone non agevolate altri ritentanti in zone montane Doat a pubblicazione 02/09/2026svantaggiate; nonché deduce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. inerente alla circostanzache l’attività lavorativa dei dipendenti della società nei periodidi accertamento si è svolta in terreni a diversa tariffazione,dovendosi procedere ad una ripartizione equitativa fra i variterreni rientranti nelle due categorie, restando per contro violatol’art. 2697 c.c. per avere la società indicato i vari comuni, nontutti svantaggiati, potendo quindi procedersi a ripartizione dellaripresa a contribuzione per le sole aree normali.2. L’INPS nel controricorso eccepisce l’inammissibilità del ricorsoche non sviluppa argomenti per mutare orientamentogiurisprudenziale; e sul secondo motivo esso è in parteinammissibile in presenza di una pronuncia doppia conforme inmerito, ed in parte infondato poiché costituisce un dato pacificoche i lavoratori non avessero svolto, nel periodo di causa, la loro3. La proposta di definizione anticipata si concentra sullainterpretazione del dato normativo di cui all’art. 9 co. 5 L.n.67/88, riferito alla prestazione dei lavoratori in zonesvantaggiate non alla sede delle aziende, ed anche dal termine“occupati” citato al comma 5-bis si comprende il riferimento ailavoratori impiegati in lavorazioni entro i territori svantaggiati,né era dimostrata la circostanza che i lavoratori fossero statiimpiegati nelle zone montane o svantaggiate. E taleinterpretazione segue le considerazioni sviluppate in precedentipronunce della Corte (n. 29955/2017, n. 10230/2024 e n.11829/2024). Sul secondo motivo non si ritiene violato l’art.2697 c.c. perché spetta al datore fornire la prova deiNumero registro generale 23414/2025presupposti per lo sgravio, e non è illustrato il fatto decisivo iNl umero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24944/2026cui esame sarebbe stato omesso dai giudici di merito. Data pubblicazione 02/09/20264. Il ricorrente ha depositato istanza di decisione e nellememorie illustrative ribadisce le proprie ragioni difensive.5. Il ricorso è inammissibile.6. Preliminarmente occorre riportare il testo normativo chedisciplina la materia in oggetto. L’art. 9 della L. n.67/1988(Legge finanziaria 1988) prevede al comma quinto, nella piùampia disciplina delle entrate, che in ambito di impresa e lavoroagricolo “i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenzialied assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il propriopersonale dipendente, occupato a tempo indeterminato e atempo determinato nei territori montani di cui all’articolo 9 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973n.601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predettipremi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operantinelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell’articolo15 della legge 27 dicembre 1977 n.984, sono fissati nella misuradel 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per centoa decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal1 ottobre 1996”.6.1 - Lo sgravio contributivo degli obblighi a cui è tenuto ildatore è quindi ammesso con riferimento al personaledipendente “occupato” nei territori montani: il testo normativonon si riferisce alle modalità assunzionali del nuovo personale,non è finalizzato all’incentivo occupazionale di manodoperaderivante da cause di perdita involontaria di lavoro o daNumero registro generale 23414/2025condizioni socio-economiche disagiate, od a categorie protetteN umero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24944/2026destinatarie di strumenti di collocamento mirato, ma, Daat a pubblicazione 02/09/2026prescindere da esse, si riferisce all’impiego di personaledipendente “occupato a tempo indeterminato o a tempodeterminato nei territori montani” ed a datori “operanti nellezone agricole svantaggiate”; e per i primi, il comma 5-bis, inconnessione con la finalità meritoria dello sgravio contributivo,“le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori dilavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle normesul collocamento”. La ratio legis tende, invero, a ridurre il costodel lavoro per l’impiego di manodopera che operi in zonemontane o aree svantaggiate, per agevolare da un lato leaziende che hanno sede operativa in aree connotate daparticolari difficoltà nella lavorazione del terreno e cherichiedono particolare impegno di risorse umane e diorografia ed ubicazione dei terreni, al tempo e modalità per illoro raggiungimento e per il trasporto dei prodotti coltivati, perla loro conservazione e commercializzazione), dall’altro perincoraggiare la permanenza occupazionale del personaleimpiegato nei territori montani o in zone svantaggiate. Gliargomenti sono stati coerentemente già sviluppati, in tema dicooperative per la trasformazione di prodotti agricoli, nellarecente pronuncia di questa Corte con ord. n. 17621/2026, conriferimento al dato rilevante della provenienza del prodottoconferito da chi ha lavorato nelle zone svantaggiate, e non giàavuto riguardo alla ubicazione della sede sociale. Parimenti è adirsi, con specifico riferimento alla concessione di sgravicontributivi di cui alla L. n. 67/1988, per l’individuazione delrequisito previsto dall’art. 9 co. 5, con riferimento alleagevolazioni per i datori che abbiano adibito i lavoratori adNumero registro generale 23414/2025Numero di raccolta generale 24944/2026che rilevi il possesso o la gestione diretta dei terreni su cui lDaat a pubblicazione 02/09/2026manodopera agricola è impiegata (cfr. Cass. ord. n.29955/2017).7. Orbene, il canone interpretativo teleologico è coerente con ildato letterale della normativa in esame, laddove èespressamente asserito che la contribuzione agevolata èriservata ai datori con riferimento al personale “occupato” “nei”territori montani, e le agevolazioni non spettano ai datori perlavoratori “occupati in violazione delle norme sul collocamento”.8. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile poichéalternativa non supportata da critiche idonee a superare gliargomenti sviluppati nel citato indirizzo giurisprudenziale, comerichiamato nella proposta di definizione anticipata, ed innanziesplicitato. Peraltro, attraverso la doglianza di violazione dilegge il ricorrente non censura la sentenza per non aver seguitoi corretti canoni ermeneutici di cui all’art. 12 disp. prel. c.c.,bensì per essere stata resa in sentenza un’interpretazione deltesto normativo in senso difforme da quanto prospettato dallaparte; trattasi, tuttavia, di attività giudiziale tipica, censurabilenel caso di travisamento della norma o di erronea applicazione,esaminabile in sede di legittimità attraverso la verifica delrispetto dei parametri interpretativi previsti ex lege.8.1 - Invero, è stato osservato (di recente, in ord. 7871/2025)che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, daparte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge e implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erroneaNumero registro generale 23414/2025ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzeN umero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24944/2026di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione delDlaat a pubblicazione 02/09/2026norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità”.8.2 - Per contro, nel motivo di ricorso la parte estende ilsignificato letterale dei termini utilizzati dal legislatoresostituendo la parola “occupati” con “assunti”, riportando isoggetti occupati al luogo aziendale di svolgimento delleprestazioni e non alle prestazioni lavorative a cui sono impiegatientro i territori svantaggiati; si appalesa, con quantoargomentato dal ricorrente, una forzatura del testo normativo,un ampliamento soggettivo, oggettivo, e logistico delladisciplina degli sgravi non conforme alle finalità della norma, edin contrasto con le indicazioni di questa Corte. Anche di recente,con ord. n. 10230/2024 e 11829/2024 è stato infatti confermatoche la disposizione in esame si riferisce a dipendenti, a tempodeterminato o indeterminato, che siano stati impiegati inlavorazioni entro i territori svantaggiati.8.3 - Il richiamo alle aziende “senza terra” ed all’inegualetrattamento per i lavoratori che nell’arco della giornatalavorativa potrebbero essere impiegati in lavorazioni all’internodi terreni aventi diversa classificazione contributiva introduce uninevitabile accertamento di fatto non demandabile al giudice dilegittimità e che, in assenza di specifica indicazione delladevianza dal criterio distributivo dell’onere della prova, neppureè censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c.;invero non v’è inversione dell’onere probatorio nel ritenere chespetti a colui che intende fruire dello sgravio dimostrare diaverne diritto, dovendo questi fornire la prova degli elementiNumero registro generale 23414/2025costitutivi del diritto a beneficiare della specifica ipotesNi umero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24944/2026eccettuativa dell’obbligo contributivo. Data pubblicazione 02/09/20269. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Proseguendo sul solco di quanto appena argomentato sullainsussistenza della dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., nonsarebbe stato sufficiente, nell’ipotesi in concreto rappresentatadal ricorrente, enunciare gli ambiti territoriali comunali in cui sisarebbero svolte le prestazioni di lavoro agricolo, ma anchedimostrare che i lavoratori erano stati occupati in quei territoririentranti nelle zone montane o svantaggiate per undeterminato numero di giornate lavorative seguendodisposizioni datoriali. Non sfugge, poi, che la doluta violazionedi omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussioneincontra un limite processuale in presenza di una pronuncia dimerito cd. doppia conforme; e ad ogni modo non risultaspecificamente localizzato dove, come, quando, la questione sistata sollevata nelle difese dei gradi di merito e non sia stataesaminata dal giudice, e del pari manca il rilievo di decisivitàdella questione, afferente al quantum contributivo e non al temacentrale dell’ an dell’invocata riduzione contributiva.10. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. La soluzione cui si perviene è in linea con laproposta di definizione anticipata, le cui argomentazioni nonsono superate della prospettazione difensiva riportata nellaistanza di decisione.11. Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente alpagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate inragione del valore di causa.Numero registro generale 23414/202512. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta nonN umero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24944/2026accettata, si applicano gli ultimi due commi dell’art.96 c.p.cD.a,t a pubblicazione 02/09/2026contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legaletipica della sussistenza dei presupposti per la condanna alpagamento di una somma equitativamente determinata infavore della controparte e di un’ulteriore somma di denaro infavore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito daquesta Corte (S.U. n. 27195, 27433, 36069 del 2023, e Cass.27947/23), l’una come ulteriore aggravamento della condannaalle spese, l’altra con funzione prettamente sanzionatoria afavore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievodato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto alcompimento di atti processuali meramente defatigatori,valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitoria perdisincentivare, in presenza di orientamenti consolidati ed inmancanza di innovative argomentazioni, inutili lungagginiprocessuali. La parte ricorrente va dunque condannata apagare, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma c.p.c., unasomma equitativamente determinata in euro 3.500,00 in favoredella resistente (pari alla metà della principale condanna allespese), ed un’eguale somma in favore della Cassa delleAmmende.13. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrenNtueme roa rle gistro generale 23414/2025Numero sezionale 3105/2026pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.N0um0e0ro, 0di 0ra ccolta generale 24944/2026oltre accessori di rito. Data pubblicazione 02/09/2026Condanna altresì il ricorrente al pagamento, ai sensi del terzocomma dell’art. 96 c.p.c., della somma di euro 3.500,00 infavore della controparte, ed al pagamento della ulteriore sommadi euro 3.500,00, in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneQuarta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino