CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce difetto di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo contestato al capo 1). Argomenta che il Tribunale aveva espresso una motivazione carente in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo contestato, non dando adeguata risposta alle censure difensive mosse con la memoria scritta depositata in udienza e limitandosi a richiamare l'ordinanza genetica; in particolare, al ricorrente era stato contestato un unico reato-fine, relativo ad un trasporto di stupefacente (circa 30 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana) a bordo del Tir sul quale l'[OSCURATO:PERSONA] viaggiava per motivi di lavoro, oggetto, però, di un separato procedimento; la difesa aveva censurato la sussistenza dell'elemento organizzativo del reato associativo e la stabilità del vincolo tra i coindagati; con riferimento al reato-fine era stato dedotto che il luogo in cui era stata rinvenuta la sostanza stupefacente- vano porta bancali- era privo di chiusura e sistema di allarme e, quindi, era facilmente accessibile da terzi estranei; la difesa, inoltre, aveva documentato la provenienza lecita della somma di denaro rinvenuta indosso all'[OSCURATO:PERSONA] al momento dell'arresto e contestato che i telefoni cellulari potessero costituire elemento indiziario a carico dell'indagato; del pari, era stato dedotto che la contestazione mossa all'indagato riguardava un ristretto periodo temporale di un mese - dal febbraio 2021 sino al 10.3.2021-, nel quale era stato coinvolto in un unico episodio e che non vi era prova né di un programma criminoso né della adesione allo stesso da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; i rapporti evidenziati dal Tribunale erano stati desunti da due sole intercettazioni, quelle del 9.3.2021 e del 10.3.2021, relative al predetto episodio; il riferimento a tale "Maurizio" nella intercettazione del 25.2.2021 non era stata adeguatamente giustificata come riferibile al ricorrente se non con riferimento alla circostanza che sarebbe stato l'unico nel gruppo ad avere tale nome di battesimo e, comunque, dalla stessa nulla mergeva in ordine alla esistenza di un sodalizio criminoso; il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare l'opzione fornita dalla difesa e, cioè, che non poteva escludersi che il sodalizio si serviva in maniera estemporanea di esecutori materiali arruolati volta per volta, non consapevoli dell'esistenza di una stabile realtà organizzativa, come nel caso dell'[OSCURATO:PERSONA]; infine, con riferimento al reato-fine, il Tribunale aveva ritenuto scontato il coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA], senza dare contezza delle doglianze mosse dalla difesa, non emergendo dal contenuto dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che fosse stato effettivamente consegnato dello stupefacente all'[OSCURATO:PERSONA], non essendovi stato un incontro tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed i suoi interlocutori e non essendo verosimile che durante il trasporto dello stupefacente i coindagati Sessa e Scimone facessero da "apripista" in quanto era risultato che il loro cellulare era stato spento. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura. Argomenta che il Tribunale aveva espresso in ordine alle esigenze cautelari una motivazione carente e contraddittoria, facendo ricorso a clausole di stile e riferendosi ad elementi (quali professionalità, sistematicità, abitualità e continuità) oggettivamente incompatibili con la figura dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva partecipato ad un unico fatto; la motivazione, infine, era anche illogica e contraddittori quanto alla inadeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, in quanto, il ruolo dell'[OSCURATO:PERSONA], delineato quale corriere, era oggettivamente incompatibile con tale misura né era stato valorizzato l'esito negativo della perquisizione effettuata presso l'abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA], che escludeva un ruolo di custode o detentore di sostanza stupefacente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La difesa del ricorrente ha depositato memoria contente motivi nuovi, con i quali ha ribadito la censura di violazione di vizio e di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti oggetti e soggettivi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria e la censura di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla adeguatezza e proporzionalità della misura in relazione all'esigenza cautelare di reiterazione criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono, ed assorbente dell'ulteriore doglianza proposta. 2. Va evidenziato, in premessa, che in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646); e tuttavia è altrettanto vero che, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione; l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde, dunque, dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927; Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073). 3. Ribaditi tali principi, osserva il Collegio che il Tribunale, a fronte di specifiche censure difensive in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] per la contestata partecipazione all'associazione criminosa, si è limitato a richiamare le argomentazioni dell'ordinanza genetica, esponendone semplicemente il contenuto, senza fornire adeguate e complete risposte ai rilievi difensivi, con i quali si contestava specificamente che la compartecipazione ad un solo episodio potesse integrare la gravità indiziaria di partecipazione all'associazione criminosa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e, in particolare, comprovare l'adesione ad un programma criminoso avente ad oggetto la commissione di una pluralità indistinta di reati in materia di stupefacenti, al quale l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato piena e consapevole adesione. In particolare, il Tribunale non ha specificamente analizzato ed adeguatamente argomentato in ordine agli elementi di fatto (specifiche modalità del reato-fine contestato, natura e contenuto dei contatti intercorsi tra i coindagati immediatamente precedenti e successivi la commissione di tale reato, natura e contenuto dei pregressi rapporti tra i coindagati; ruolo specifico che sarebbe stato assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione, anche con riferimento ad altri episodi criminosi riferibili all'attività del sodalizio criminoso), evinti dall'ordinanza genetica ed indicati come come dimostrativi dell'affectio societas in capo all'[OSCURATO:PERSONA]; il Collegio cautelare, inoltre, non ha adeguatamente argomentato in ordine alla inconsistenza delle doglianze difensive, involgenti sia la valutazione delle modalità attuative del reato- fine contestato che la limitata portata degli esiti investigativi relativi alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], circostanze che comproverebbero - secondo l'assunto difensivo - che il predetto non fosse stato consapevole di operare all'interno di un sodalizio criminoso; la valutazione del Tribunale, inoltre, non risulta approfondita neanche in relazione alla ulteriore e rilevante circostanza - specificamente evidenziata dalla difesa - della limitata durata temporale dell'associazione, indicata nell'imputazione provvisoria con riferimento ad un ristretto lasso temporale, pressoché coincidente con la consumazione del reato-fine contestato all'[OSCURATO:PERSONA]. La motivazione del Tribunale, pertanto, risulta carente in ordine ad aspetti decisivi, specificamente contestati dalla difesa. Deve, quindi, ribadirsi il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, in tema di motivazione, secondo cui è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", la decisione che si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal primo giudice, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Rv. 254102). 4. La carenza motivazionale rilevata vizia l'ordinanza impugnata e ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c