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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 26608/2026

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di VelletriVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Velletri ha applicato alricorrente, su richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione edi euro 400,00 di multa.

Di poi, in forza dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 25luglio 1998, n. 286 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] sull’immigrazione), sempre su richiestadelle parti, ha disposto la sostituzione della pena irrogata con la misuradell’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato.2.

Avverso la richiamata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo conil quale lamenta, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nullità dellasentenza perché gli è stata comminata una pena illegale.Al riguardo, ripercorsa la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul concetto diillegalità della pena, sottolinea che la pena della reclusione è stata sostituita conl’espulsione dal territorio dello Stato prevista dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n.285 del 1998, senza considerare che tale misura, anche in presenza delconsenso dell’imputato, deve rispettare i limiti previsti dall’art. 19 dello stessoTesto [OSCURATO:PERSONA] sull’immigrazione, che prevede il divieto di espulsione del cittadinostraniero a tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e delle norme di naturasovranazionale poste a tutela dello stesso.Assume, invero, che l’espulsione deve essere adottata solo previa verificadei divieti previsti dalla legge a tutela dei predetti diritti, vagliando l’assenzadelle condizioni ostative all’espulsione indicate dall’art. 19 del d.lgs. n. 285 del1998.Sottolinea che nella fattispecie in esame è stata omessa tale valutazione eche, in particolare, le sue condizioni di salute ostano all’espulsione dal territoriodello Stato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Non vi è dubbio che nella categoria della pena illegale – la denuncia dellacomminazione della quale è possibile anche nell’ipotesi di sentenza diapplicazione della pena su richiesta delle parti (ex plurimis, Sez. 6, n. 4726 del20/01/2021, Rv. 280875) – rientra, secondo la giurisprudenza delle SezioniUnite di questa Corte, la pena che «senza investire i modi del concreto eserciziodel potere discrezionale assegnato al giudice di merito (e, pertanto, senzacoinvolgere i profili di erronea applicazione dei criteri commisurativi), ha riguardoai confini che segnano, nel quadro della legalità costituzionale, il fondamentodella potestà punitiva, imponendo, rispetto al risultato di tutela dei dirittifondamentali, una coerente lettura del sistema processuale» (Sez.

U, n. 38809del 31/03/2022, Rv. 283689).3.

E, tuttavia, nel caso in esame il ricorrente si richiama al doveredell’autorità giudiziaria di valutare se sussiste, per colui il quale richiede lasanzione sostitutiva in questione, una delle condizioni ostative al rientro nelterritorio dello Stato di appartenenza.Dovere che, tuttavia, non può essere affermato – vieppiù ove si tratti disanzione sostitutiva richiesta dalla parte – in mancanza di allegazione edocumentazione di una delle predette circostanze ostative oppure qualora essarisulti, comunque, ex actis.Nella specie, considerato che la difesa non aveva allegato alcuna circostanzanel giudizio di merito idonea a denotare un rischio concreto per l’imputatonell’ipotesi di rientro nel proprio Paese di origine e che, solo in sede dilegittimità, ha effettuato un generico e non documentato riferimento allasussistenza di un pericolo per lo stato di salute, la pena comminata non puòritenersi illegale.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di VelletriVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Velletri ha applicato alricorrente, su richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione edi euro 400,00 di multa. Di poi, in forza dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 25luglio 1998, n. 286 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] sull’immigrazione), sempre su richiestadelle parti, ha disposto la sostituzione della pena irrogata con la misuradell’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato.2. Avverso la richiamata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo conil quale lamenta, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nullità dellasentenza perché gli è stata comminata una pena illegale.Al riguardo, ripercorsa la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul concetto diillegalità della pena, sottolinea che la pena della reclusione è stata sostituita conl’espulsione dal territorio dello Stato prevista dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n.285 del 1998, senza considerare che tale misura, anche in presenza delconsenso dell’imputato, deve rispettare i limiti previsti dall’art. 19 dello stessoTesto [OSCURATO:PERSONA] sull’immigrazione, che prevede il divieto di espulsione del cittadinostraniero a tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e delle norme di naturasovranazionale poste a tutela dello stesso.Assume, invero, che l’espulsione deve essere adottata solo previa verificadei divieti previsti dalla legge a tutela dei predetti diritti, vagliando l’assenzadelle condizioni ostative all’espulsione indicate dall’art. 19 del d.lgs. n. 285 del1998.Sottolinea che nella fattispecie in esame è stata omessa tale valutazione eche, in particolare, le sue condizioni di salute ostano all’espulsione dal territoriodello Stato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Non vi è dubbio che nella categoria della pena illegale – la denuncia dellacomminazione della quale è possibile anche nell’ipotesi di sentenza diapplicazione della pena su richiesta delle parti (ex plurimis, Sez. 6, n. 4726 del20/01/2021, Rv. 280875) – rientra, secondo la giurisprudenza delle SezioniUnite di questa Corte, la pena che «senza investire i modi del concreto eserciziodel potere discrezionale assegnato al giudice di merito (e, pertanto, senzacoinvolgere i profili di erronea applicazione dei criteri commisurativi), ha riguardoai confini che segnano, nel quadro della legalità costituzionale, il fondamentodella potestà punitiva, imponendo, rispetto al risultato di tutela dei dirittifondamentali, una coerente lettura del sistema processuale» (Sez. U, n. 38809del 31/03/2022, Rv. 283689).3. E, tuttavia, nel caso in esame il ricorrente si richiama al doveredell’autorità giudiziaria di valutare se sussiste, per colui il quale richiede lasanzione sostitutiva in questione, una delle condizioni ostative al rientro nelterritorio dello Stato di appartenenza.Dovere che, tuttavia, non può essere affermato – vieppiù ove si tratti disanzione sostitutiva richiesta dalla parte – in mancanza di allegazione edocumentazione di una delle predette circostanze ostative oppure qualora essarisulti, comunque, ex actis.Nella specie, considerato che la difesa non aveva allegato alcuna circostanzanel giudizio di merito idonea a denotare un rischio concreto per l’imputatonell’ipotesi di rientro nel proprio Paese di origine e che, solo in sede dilegittimità, ha effettuato un generico e non documentato riferimento allasussistenza di un pericolo per lo stato di salute, la pena comminata non puòritenersi illegale.4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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