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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05422/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna a mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è formulata in temini generici in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che, facendo riferimento alle modalità della condotta e ai precedenti penali dell'imputato ha dato adeguato e corretto conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna a mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è formulata in temini generici in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che, facendo riferimento alle modalità della condotta e ai precedenti penali dell'imputato ha dato adeguato e corretto conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 05422/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris