CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 365/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Milano, Questura di Milano, - intimati - avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, depositata il 01/09/2020; R.G.N. 365/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA]: Con decreto del 13 febbraio 2020 il Prefetto di Milano aveva ordinato l'espulsione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino extracomunitario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] pace di Milano, adito dallo straniero, ha respinto l'impugnazione sulla considerazione che questi era privo del permesso di soggiorno, in quanto scaduto da quasi dieci mesi, e quindi oltre il termine per chiedere il rinnovo, e che non aveva dato prova della convivenza con la madre, cittadina italiana, in base alla quale aveva eccepito l'inespellibilità. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, seguito da memoria. L'amministrazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998 e si denuncia la non corretta applicazione del principio del c.d. "automatismo espulsivo". Il motivo è inammissibile perché formulato in termini del tutto astratti. Invero il ricorrente nel criticare la statuizione, laddove è stata ravvisata la legittimità del provvedimento espulsivo per essere trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni entro il quale egli avrebbe potuto richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, argomenta sulla teorica possibilità che tale domanda potesse essere presenta in ritardo e sulla valenza di tale circostanza nella valutazione R.G.N. 365/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione al decreto espulsivo. Questa prospettazione è priva di diretta rilevanza nel caso in esame, atteso che - alla stregua dello stesso ricorso - non è dato evincere se e quando tale domanda sia stata presentata e se la questione sia stata sottoposta al Giudice di pace, con evidenti negative ricadute sul motivo sul piano della specificità. 2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa valutazione della situazione personale e familiare del ricorrente, nonché la violazione dell'art.13, comma 2 bis, d.lgs. 286/19998, della Direttiva 2008/115/CE e dell'art.8 CEDU, tenuto conto del rapporto di paternità che legherebbe il ricorrente al figlio di quattro anni. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità, atteso che alla stregua del provvedimento impugnato e dello stesso ricorso non è dato evincere se e quando la sussistenza di un rapporto di genitorialità sia stata dedotta nella fase di merito. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati. Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, I. n. 228 del 2012. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il