CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 17423/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Pistoia ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 19/11/2010, irrevocabile in data 14/11/2015; Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 09/03/2021, irrevocabile dal 18/04/2024, per un delitto commesso nel quinquennio successivo al 14/11/2015 (precisamente nel 2019), e quindi per la ricorrenza di un'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.; che il ricorso lamenta che la revoca non poteva essere disposta in sede di esecuzione, non avendovi provveduto il giudice della cognizione che aveva emesso la seconda sentenza; che tuttavia il ricorrente richiama un orientamento relativo all'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione debba procedere alla revoca di beneficio, concesso in presenza di cause ostative, ipotesi non pertinente al caso di specie, dove invece si è proceduto ad una revoca obbligatoria per fatti sopravvenuti, in particolare per la condanna per fatti commessi nel quinquennio successivo alla concessione legittima del beneficio; che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio; e pertanto è sufficiente che il giudice che ha emesso la seconda condanna non abbia applicato una pena che cumulata rientri nel limite del beneficio e che non abbia effettuato alcuna valutazione di meritevolezza (cfr. ex multis Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Rv. 280682 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025 Il "g Her