Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:434
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-HACKL
presentate il 29 giugno 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]437/04
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
«Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee dell’8 aprile 1965 – Art. 3 – Imposta a carico dei titolari di diritti reali su immobili situati nel territorio della Regione di [OSCURATO:PERSONA], presi in locazione
ad uso delle istituzioni comunitarie»
I –
Considerazioni introduttive
1.
Come nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
2
) tuttora pendente, la causa di specie verte sull’interpretazione di una disposizione del Protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo:, il «Protocollo») (
3
) – vale a dire l’art. 3 concernente l’esenzione da imposte dirette ed indirette – questione sulla quale la Corte si è, ad
oggi, soffermata in rare occasioni (
4
).
2.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere sostanzialmente che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il Protocollo, introducendo un regime fiscale
regionale non compatibile con l’esenzione fiscale di cui godono le [OSCURATO:PERSONA]. Pur gravando l’imposta controversa direttamente
sul proprietario dell’immobile adibito all’esercizio di un’attività professionale, che supera una determinata superficie,
l’onere fiscale ricadrebbe tuttavia indirettamente su coloro che hanno in godimento l’immobile, gravando così anche sulle
istituzioni comunitarie, in quanto locatarie di immobili.
II –
Contesto normativo
A –
Diritto comunitario
3.
Ai sensi delle disposizioni dell’art. 291 CE (
5
) la [OSCURATO:PERSONA] gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti.
4.
All’art. 3 il Protocollo dispone che:
«[OSCURATO:PERSONA], i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso
dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le [OSCURATO:PERSONA]
effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia
l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle [OSCURATO:PERSONA].
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi
di utilità generale».
5.
L’art. 13 del Protocollo così recita:
«Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della [OSCURATO:PERSONA], i funzionari
e gli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA] saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed
emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle [OSCURATO:PERSONA]».
6.
L’art. 19 del Protocollo prevede che:
«Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo, le istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] agiranno d’intesa con le autorità responsabili
degli Stati membri interessati».
B –
Diritto nazionale
7.
L’art. 3, par. 1, dell’ordinanza emessa dalla Regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale il 23 luglio 1992 sull’ imposta regionale a carico
di chi ha in godimento fabbricati e di titolari di diritti reali su determinati immobili (in prosieguo: l’«ordinanza regionale»),
così recita:
«Sono tenuti al versamento dell’imposta:
a) ogni capofamiglia, che utilizzi, in tutto o in parte, un fabbricato ubicato nel territorio della regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale
come residenza principale o secondaria (…);
b) chiunque occupi, in tutto o in parte, un fabbricato ubicato nel territorio della Regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale e vi eserciti
un’attività per proprio conto con o senza scopo di lucro, ivi comprese le libere professioni, nonché una qualsiasi persona
giuridica o associazione priva di capacità giuridica, che vi abbia la propria sede legale, amministrativa, operativa o sociale (…);
c) i proprietari esclusivi (…) di un fabbricato o parte di esso ubicato nel territorio della regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale e
non adibito agli usi di cui alla lett. a)».
III –
Fatti e procedimento precontenzioso
8.
Il 3 febbraio 1998 le [OSCURATO:PERSONA] europee e la SA Vita, nei cui diritti e obblighi è subentrata poi la SA Zurich, hanno stipulato
un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Tale contratto prevede che, a
partire dalla sua decorrenza, tutte le imposte e tasse, di qualsivoglia natura, gravanti sull’immobile locato a favore di
un’autorità pubblica, nonché tutte le spese accessorie connesse, siano a carico del locatario, salvo il caso in cui quest’ultimo,
a motivo del suo particolare status, disciplinato inter alia dall’art. 3 del Protocollo, ottenga l’esenzione del locatore
da parte dell’autorità pubblica competente.
9.
In base all’ordinanza regionale la Regione [OSCURATO:PERSONA]-Capitale esigeva dalla SA Vita il pagamento di diversi importi, corrispondenti
all’imposta controversa per gli anni dal 1992 al 1997. [OSCURATO:PERSONA] respingeva le sollecitazioni della SA Vita a rifondere
alla medesima gli importi corrispondenti alla predetta imposta. La SA Vita introduceva un procedimento dinanzi al giudice
di pace del primo cantone di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza 26 maggio 1998, condannava la [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla SA Vita
gli importi pari a BEF 20 000 277,00 e BEF 290 211,00. Avendo il tribunale di prima istanza di [OSCURATO:PERSONA] respinto il ricorso
in appello della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza in appello dinanzi alla
Corte di cassazione belga.
10.
Nell’ambito di questo procedimento d’impugnazione, la Corte di cassazione belga non riteneva necessario sottoporre alla Corte
le questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini di una pronuncia pregiudiziale. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto
di adire la Corte per chiarire se l’art. 28 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una [OSCURATO:PERSONA] unica delle
[OSCURATO:PERSONA] europee e l’art. 3 del Protocollo, eventualmente in combinato disposto con l’art. 23 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
sulle relazioni diplomatiche (
6
) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»), potessero essere interpretati nel senso che osterebbero alla promulgazione di
una legge o di qualsiasi altra normativa interna che preveda un’imposta diretta apparentemente a carico di quelle persone
che hanno concluso un contratto con una persona giuridica di diritto internazionale, ma che in realtà necessariamente si prefigga
o abbia per effetto di porre l’effettivo gravame a carico di persone giuridiche di diritto internazionale (tra cui la [OSCURATO:PERSONA]
europea), o di traslarlo su queste ultime.
11.
Con lettera di diffida del 2 aprile 2003 la [OSCURATO:PERSONA] avviava un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE. Il
governo belga rispondeva il 3 giugno 2003 che l’imposta controversa non concernerebbe né direttamente, né indirettamente le
istituzioni internazionali, ma riguarderebbe invece tutti quei proprietari di fabbricati non adibiti ad uso abitativo che
superano una determinata superficie. La regione [OSCURATO:PERSONA]-Capitale non avrebbe pertanto omesso di osservare in buona fede
i Trattati.
12.
Con parere motivato 16 dicembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] invitava il [OSCURATO:PERSONA] a porre rimedio all’inadempimento entro il termine
di due mesi a decorrere dalla ricezione del parere. Con lettera 30 luglio 2004 il governo belga comunicava alla [OSCURATO:PERSONA]
che la sua posizione non era mutata, ragion per cui la [OSCURATO:PERSONA], con atto introduttivo 11 ottobre 2004, pervenuto presso
la cancelleria della Corte il 15 ottobre 2004, proponeva un ricorso alla Corte.
13.
Il Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] europee veniva autorizzato ad intervenire dinanzi alla Corte con ordinanza del Presidente della
Corte 6 aprile 2005.
IV –
Argomenti delle parti
A –
[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
14.
[OSCURATO:PERSONA]
e il
Consiglio
ritengono da parte loro che l’ordinanza regionale sia un esempio di normativa fiscale atta ad aggirare l’esenzione fiscale
delle organizzazioni internazionali ed in particolare delle istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] europee. La volontà del legislatore
nazionale risulterebbe sia dall’art. 3, n. 1, dell’ordinanza regionale, che determina i soggetti passivi, sia dai lavori preparatori
dell’ordinanza regionale.
15.
Mentre la disciplina precedentemente applicabile gravava solo su coloro che avessero in godimento l’immobile, l’ordinanza
regionale avrebbe introdotto un’imposta a carico dei proprietari, quando l’immobile è adibito ad uso commerciale e supera
una determinata superficie. Di fatto l’imposta continuerebbe certo a costituire un gravame per il godimento dell’immobile.
L’effettivo gravame a carico di colui che ha in godimento l’immobile sarebbe ottenuto in quanto il proprietario, soggetto
passivo, traslerebbe inevitabilmente l’imposta sul locatario sotto forma di aumento del canone di locazione, ad esempio grazie
ad una traslazione contrattuale del carico fiscale sul locatario. È certamente corretto che le clausole contrattuali dei contratti
di locazione conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] prevedono la traslazione delle imposte sugli immobili al locatario, che tali clausole
vi erano già inserite al momento dell’adozione dell’imposta controversa e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva con ciò acconsentito in
limine anche ad un possibile aumento del canone per ragioni fiscali. Tuttavia è opportuno tenere presente che la durata dei
contratti di locazione conclusi a [OSCURATO:PERSONA] è generalmente di nove anni e che tali contratti prevedono la traslazione al locatario
del carico fiscale gravante sull’immobile. Per un locatario è, di fatto, impossibile sottrarsi a siffatta clausola ed a tale
riguardo la [OSCURATO:PERSONA] non gode affatto di una situazione privilegiata rispetto agli altri locatari. Il punto decisivo è
che la predetta situazione ha di fatto e di diritto creato le basi per l’introduzione dell’imposta nella sua forma attuale,
come confermato dalle affermazioni del ministro delle finanze, del bilancio e dei servizi pubblici della regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale,
competente, riferite dalla [OSCURATO:PERSONA].
16.
L’introduzione dell’imposta darebbe inoltre luogo ad un sensibile incremento del gettito fiscale, in quanto verrebbe riscossa,
in effetti, un’imposta su immobili precedentemente non produttivi di gettito poiché utilizzati da persone o istituzioni che
godevano di un’esenzione fiscale. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal governo belga, l’introduzione dell’imposta
non sarebbe neutrale.
17.
Inoltre, contrariamente ai locatari privati, le [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero in grado di dedurre il canone e le eventuali spese
accessorie, il che significa che questi ultimi rappresenterebbero un carico comparativamente alto per la [OSCURATO:PERSONA]. Da un punto
di vista fiscale la locazione di immobili alle [OSCURATO:PERSONA] si tradurrebbe quindi in un vantaggio particolarmente sensibile per
il [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, quando un’impresa prende in locazione un immobile, il gettito fiscale sarebbe neutralizzato dalla deduzione
del canone e delle spese accessorie dall’imponibile del locatario. Invece, quando le [OSCURATO:PERSONA] prendono in locazione immobili,
la regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale otterrebbe, da un lato, il gettito dell’imposta controversa senza, dall’altro, dover permettere
al locatario di dedurre l’imposta controversa dal suo imponibile. Il vantaggio sarebbe di conseguenza particolarmente consistente
qualora le [OSCURATO:PERSONA] fossero tenute a rimborsare al soggetto passivo proprietario sia l’imposta fondiaria («précompte immobilier»)sia
l’imposta controversa.
18.
Quanto al confronto tra l’imposta controversa e l’imposta fondiaria («précompte immobilier»), è pacifico che quest’ultima
non è stata ancora oggetto di gravame da parte delle istituzioni. Una semplice prassi non è però sufficiente per modificare
le clausole contrattuali e nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe affatto tenuta a sostenere un punto di vista identico
a quello sostenuto per l’imposta fondiaria. Inoltre il paragone non sarebbe corretto, trattandosi, nel caso dell’imposta fondiaria,
di un’imposta già esistente prima dell’insediamento delle [OSCURATO:PERSONA] europee a [OSCURATO:PERSONA] e quindi non introdotta allo scopo
di aggirare l’esenzione fiscale di cui godono le [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo non sarebbe peraltro neppure possibile mettere a confronto
i fatti generatori dell’imposta, giacché l’imposta fondiaria riguarda i redditi realizzati sugli immobili e soggetto passivo
d’imposta è il proprietario degli immobili. Nel caso dell’imposta controversa, il medesimo risultato viene raggiunto non essendo
soggetti passivi né l’utilizzatore dell’immobile né il proprietario. Il legislatore regionale dovrebbe effettuare la scelta
del soggetto passivo in sintonia con l’obbligo di leale cooperazione con le istituzioni comunitarie, assicurandosi che le
risorse destinate al bilancio delle [OSCURATO:PERSONA] non siano stornate verso l’erario dello Stato che ospita le sedi delle istituzioni
comunitarie; altrimenti tale Stato trarrebbe vantaggi ingiustificati dallo stabilimento delle [OSCURATO:PERSONA] sul suo territorio.
19.
Il legislatore regionale avrebbe altresì potuto esentare dall’imposta controversa gli immobili presi in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA],
come nel caso degli immobili dati in locazione al Parlamento. In ogni caso la regione [OSCURATO:PERSONA]-Capitale avrebbe dovuto consultarsi
con le istituzioni ai sensi dell’art. 19 del Protocollo al fine di trovare una soluzione conforme al Trattato CE.
20.
L’esenzione ex art. 3 del Protocollo di cui godono le [OSCURATO:PERSONA] europee confermerebbe ed espliciterebbe altresì la norma generale
di diritto internazionale di cui all’art. 23 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 3 del Protocollo sarebbe espressione di una
prassi consuetudinaria pluriennale fondata sul principio della sovranità e dell’eguaglianza degli Stati. Mentre l’art. 23
della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] formulerebbe in termini restrittivi l’esenzione fiscale, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo gli
immobili, ma anche tutti gli averi, le entrate ed altri beni sarebbero esenti da imposte dirette, nella misura più ampia e
completa possibile senza escludere quelle imposte che, pur essendo a carico della controparte delle [OSCURATO:PERSONA], gravano indirettamente
su queste ultime. L’art. 3 del Protocollo prevederebbe, per di più, l’esenzione da tutte le imposte indirette.
21.
Anche la giurisprudenza della Corte concernente il Protocollo confermerebbe in maniera inequivocabile la propensione ad un’interpretazione
estensiva dell’esenzione fiscale delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
22.
La causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
7
) è al riguardo degna di menzione in quanto permetterebbe di stabilire un’analogia con la causa a qua, relativamente alla traslazione
al locatario dell’onere finanziario del proprietario. Se ne discosterebbe tuttavia sensibilmente per il fatto che i dipendenti
delle [OSCURATO:PERSONA] non godono di un’esenzione fiscale completa, diversamente dalle istituzioni, la cui esenzione fiscale è oggetto
della presente causa. Nel presente caso la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe nemmeno richiesto alcuna «traslazione contrattuale dell’esenzione
fiscale» ma sarebbe unicamente del parere che le autorità belghe avrebbero dovuto includere anche gli immobili concessi in
uso alle [OSCURATO:PERSONA] tra le esenzioni dei proprietari dall’imposta controversa.
23.
In sintesi ciò dimostrerebbe inequivocabilmente come una disposizione di legge che, certo senza gravare espressamente le [OSCURATO:PERSONA]
di un’imposta, tuttavia ha per effetto o per scopo quello di gravarle indirettamente di un’imposta, è in contrasto col principio
dell’esenzione fiscale.
B –
Il governo belga
24.
Il
governo belga
osserva in limine che le [OSCURATO:PERSONA] europee, essendo esentate dal pagamento di tale imposta sia quali utilizzatori, sia quali
proprietari o affittuari ai sensi del Protocollo, sarebbero esclusi nel campo di applicazione dell’ordinanza regionale. Non
sarebbe pertanto possibile parlare di un’imponibilità delle [OSCURATO:PERSONA] europee in ordine all’imposta controversa.
25.
L’imposta non violerebbe il principio del diritto internazionale di esecuzione in buona fede delle convenzioni, per il fatto
che non violerebbe l’esenzione fiscale della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti non si tratterebbe di imponibilità, quanto piuttosto di
un dovere contrattuale nei confronti del soggetto passivo proprietario. In merito la Corte di cassazione belga ha statuito
che la traslazione del carico fiscale si fonda su un contratto di diritto privato e che sarebbe perciò sproporzionato se un’organizzazione
internazionale potesse esigere l’esenzione della porzione di canone riconducibile ad un generale aumento delle imposte.
26.
Poiché il pagamento contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe dalle clausole di un contratto di diritto privato, sarebbe anche
irrilevante che l’imposta controversa sia stata introdotta successivamente alla conclusione dei contratti in ragione dei quali
il carico di determinate imposte viene traslato sui locatari. Siffatto obbligo contrattuale sussisterebbe in capo a tutte
le persone fisiche o giuridiche a decorrere dalla stipula del contratto e le vincolerebbe per il futuro. Inoltre le parti
contraenti avrebbero senz’altro facoltà di derogare dalla traslazione automatica del carico fiscale sul locatario.
27.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] prevede altresì, ed in particolare all’art. 23, par. 2, che l’esenzione fiscale non include le imposte
che gravano sulla controparte delle [OSCURATO:PERSONA], come avviene, ad esempio, nel caso di specie. Il fatto che l’obbligo fiscale
del proprietario venga traslato sull’organizzazione internazionale sotto forma di un aumento del canone o delle spese accessorie,
non trasformerebbe infatti tale canone o tali spese accessorie ipso facto in un’imposta. L’applicazione dell’esenzione fiscale
ad una traslazione contrattuale del carico fiscale sarebbe pertanto in contrasto con le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, in quanto espressione del diritto consuetudinario internazionale, parte del diritto
internazionale generale, che le [OSCURATO:PERSONA] sono tenute a rispettare nell’esercizio delle loro competenze.
28.
Per quanto riguarda la giurisprudenza a cui si richiama la [OSCURATO:PERSONA], risulta con chiarezza che la Corte non si è mai pronunciata
in merito alla presunta esenzione fiscale della [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un’imposta gravante sul proprietario di un immobile
preso in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA], poi scaricata sulla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza concernente
il Protocollo corrobora in generale il ruolo meramente «funzionale» dei privilegi e delle immunità di cui gode la [OSCURATO:PERSONA],
che hanno la finalità di garantire il funzionamento e l’indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA].
29.
Quanto alla giurisprudenza relativa all’art. 13 del Protocollo (
8
), la [OSCURATO:PERSONA] riterrebbe che essa possa essere applicata anche all’art. 3 del Protocollo, senza tuttavia chiarire il nesso
tra le due disposizioni ovvero illustrare le differenze in ordine alle rispettive finalità ed al rispettivo campo d’applicazione
materiale e personale. Nella causa AGF Belgium (
9
) la Corte avrebbe invero espressamente distinto tra la giurisprudenza concernente l’art. 13 e quella afferente l’art. 3 del
Protocollo. In siffatta causa la Corte si sarebbe altresì basata sull’obbligatorietà della tassa controversa, al fine di concludere
che essa rientra nel campo di applicazione dell’esenzione fiscale della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3, n. 1, mentre nel presente
caso non sussiste alcun obbligo legale di pagamento a carico della [OSCURATO:PERSONA]. Le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto
dalla giurisprudenza concernente l’art. 13 del Protocollo sarebbero, quindi, inesatte (
10
).
30.
L’imposta controversa sarebbe altresì conforme al principio della neutralità fiscale. L’esenzione fiscale di cui all’art. 3
del Protocollo a favore delle istituzioni internazionali non sarebbe invero diretta a ridurre i canoni delle organizzazioni
internazionali. Nell’ambito della sua potestà fiscale il legislatore regionale di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe introdurre nuove imposte
e determinarne liberamente i soggetti passivi e le esenzioni fiscali. Nel presente caso l’ordinanza regionale designerebbe
quali soggetti passivi tutti i titolari di diritti reali su immobili, il che significa che non riguarderebbe in maniera particolare
le istituzioni internazionali. La regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale non trarrebbe pertanto alcun particolare vantaggio fiscale
dallo stabilimento delle organizzazioni internazionali sul suo territorio nazionale, essendo in effetti il proprietario tenuto
a versare l’imposta controversa indipendentemente dal fatto che l’immobile sia stato dato in locazione ad un’istituzione,
ad una persona fisica o che resti addirittura sfitto. Per di più, a partire dall’anno fiscale 2004, le imposte regionali sarebbero
peraltro più deducibili dall’imponibile. Laddove non fosse possibile riscuotere l’imposta controversa ogni qual volta l’immobile
è dato in locazione alla [OSCURATO:PERSONA], ne sarebbe generalmente compromessa la parità di trattamento tra i proprietari, godendo
i proprietari degli immobili dati in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] di un vantaggio rispetto agli altri proprietari.
31.
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe altresì dimostrato in che modo l’imposta controversa possa costituire un impedimento per il funzionamento
e l’indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
32.
Cercando di ottenere un’esenzione dall’imposta controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ignorerebbe peraltro il principio della leale cooperazione
sancito dall’art. 10 CE, che, oltre a prevedere per gli Stati membri l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie atte
ad assicurare l’attuazione e l’efficacia dell’ordinamento comunitario, impone anche alle istituzioni comunitarie obblighi
corrispondenti di leale cooperazione con gli Stati membri.
V –
Valutazione
33.
Trattasi nel presente caso di precisare il campo di applicazione dell’esenzione fiscale di cui godono le [OSCURATO:PERSONA], prevista
all’art. 3 del Protocollo.
34.
Occorre anzitutto chiarire in che modo le disposizioni dell’art. 23 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] possano essere rilevanti ai
fini dell’interpretazione dell’art. 3 del Protocollo.
35.
È fuor di dubbio che le competenze della [OSCURATO:PERSONA] devono essere esercitate nel rispetto del diritto internazionale (
11
). [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è una convenzione di diritto internazionale alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri; la
[OSCURATO:PERSONA] europea non è tuttavia parte contraente di tale convenzione. Tale convenzione è stata vieppiù stipulata dagli Stati
membri in forza della loro competenza ad instaurare relazioni diplomatiche reciproche e con Stati terzi (
12
).
36.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] concerne altresì sostanzialmente le relazioni bilaterali tra gli Stati (Stato accreditante e Stato
accreditatario) e non, come nella fattispecie, le relazioni tra la [OSCURATO:PERSONA], ossia un’organizzazione internazionale, e lo
Stato che ospita la sede di un’istituzione dell’organizzazione, ossia il [OSCURATO:PERSONA] (
13
).
37.
Nel presente caso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non è quindi di importanza determinante. L’esenzione fiscale di cui all’art. 3
del Protocollo è piuttosto da considerarsi quale esenzione fiscale coniata sulle caratteristiche delle [OSCURATO:PERSONA], che va interpretata
in primo luogo come tale nell’ambito del diritto comunitario.
38.
La Corte ha sinora dato un’interpretazione del disposto dell’art. 3 del Protocollo in una sola occasione (
14
), ossia nella causa AGF Belgium (
15
)
,
stabilendo che il Protocollo dà una definizione piuttosto ampia dell’esenzione fiscale (
16
). La Corte ha statuito che, per tenore letterale e senso, l’art. 3 del Protocollo non dispone soltanto che le [OSCURATO:PERSONA] e i
loro averi, entrate ed altri beni siano esenti da qualsiasi imposta indiretta. Esso prescrive anche che gli Stati membri concedano
l’abbuono o il rimborso delle imposte indirette e delle tasse sulla vendita comprese nei prezzi pagati in occasione di acquisti
considerevoli effettuati dalle [OSCURATO:PERSONA] per loro uso ufficiale (
17
). Fatti salvi il secondo e terzo comma dell’art. 3 del Protocollo, tale immunità riguarda tutti i tipi di tributi, diretti
o indiretti (
18
).
39.
La predetta causa ha pertanto dimostrato che ai fini dell’interpretazione dell’esenzione fiscale di cui all’art. 3 del Protocollo
non è determinante tanto il tenore letterale, quanto piuttosto la ratio della disposizione (
19
). L’interpretazione estensiva dell’esenzione fiscale ai sensi dell’art. 3 del Protocollo si fonda infatti sull’osservanza
dei principi che informano in termini generali l’esenzione fiscale delle [OSCURATO:PERSONA].
40.
L’esenzione fiscale risulta, da un lato, dalla necessità di garantire l’indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli Stati
membri ed il loro corretto funzionamento (
20
). Questo carattere «funzionale» dei privilegi e delle immunità di cui godono le [OSCURATO:PERSONA] emerge chiaramente anche dalla giurisprudenza
concernente altre disposizioni del Protocollo (
21
).
41.
D’altro lato l’interpretazione estensiva è diretta anche ad impedire che le risorse destinate al bilancio delle [OSCURATO:PERSONA] siano
stornate verso l’erario dello Stato che ne ospita le sedi, conferendo a quest’ultimo un vantaggio ingiustificato (
22
). Questa motivazione discende dal principio della sovrana eguaglianza (
23
) degli Stati. Di fatto, poiché tutti gli Stati membri concorrono al conferimento delle risorse necessarie al funzionamento
delle [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe accettabile che lo Stato ospitante delle sedi traesse vantaggi finanziari dallo stabilimento delle
[OSCURATO:PERSONA] sul proprio territorio nazionale, rendendo queste ultime soggetto passivo di imposta (
24
). Lo stabilimento delle [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nazionale dello Stato ospitante dovrebbe pertanto essere fiscalmente neutro
per quest’ultimo.
42.
Sul fondamento di tali principi, nel contesto di cause riguardanti l’art. 13 del Protocollo (
25
), la Corte è giunta a più riprese alla conclusione che deve escludersi (
26
) l’imposizione, di natura diretta o indiretta. Altrimenti ne sarebbe, di fatto, pregiudicata l’efficacia dell’immunità fiscale
di cui all’art. 13 del Protocollo (
27
).
43.
Nella fattispecie il carattere indiretto del carico fiscale è tuttavia di particolare natura. Il legislatore regionale di
[OSCURATO:PERSONA] ha invero introdotto un regime fiscale, che, pur non riguardando direttamente la [OSCURATO:PERSONA], può tuttavia comportare
un aggravio indiretto sui beni della [OSCURATO:PERSONA] a causa della clausola contrattuale sulla traslazione generale del carico fiscale,
accettata dai contraenti. Si pone pertanto la questione se anche un siffatto gravame indiretto conseguente ad un’imposizione
rientri nell’immunità fiscale goduta dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3 del Protocollo.
44.
È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non sia gravata direttamente dall’imposta, sulla base del rilievo che l’ordinanza regionale non
assoggetta le [OSCURATO:PERSONA] ad un onere fiscale diretto. A seguito di un esame più circostanziato della legislazione è tuttavia
lecito domandarsi se con siffatta disciplina il [OSCURATO:PERSONA] non abbia cercato di aggirare l’immunità fiscale delle [OSCURATO:PERSONA].
45.
È anzitutto degno di menzione lo sviluppo storico dell’imposta controversa. La normativa vigente anteriormente al 1992 assoggettava
ad imposta essenzialmente gli utilizzatori degli immobili. [OSCURATO:PERSONA] era esentata dal pagamento della predetta imposta in
forza dell’esenzione prevista dall’art. 3 del Protocollo in quanto utilizzatrice degli immobili dati in locazione alla medesima.
L’ordinanza regionale del 1992 ha modificato il contenuto ed il fatto generatore dell’imposta controversa, nel senso che,
se l’immobile viene adibito ad uso commerciale e supera una determinata superficie, il soggetto passivo dell’imposta non è
più l’utilizzatore, bensì il proprietario del medesimo.
46.
L’imposta controversa concerne quindi in linea di massima, ora come in passato, il godimento dell’immobile, per cui il soggetto
passivo dell’imposta dovrebbe essere, a rigor di logica, l’utilizzatore dell’immobile, il che invero si verificava fino al
1992. Che si tratti di un’imposizione che grava sul godimento, è confermato altresì, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], dal fatto
che le deroghe alla legislazione fiscale controversa sono previste unicamente per fattispecie concernenti colui che ha in
godimento l’immobile e non il proprietario e che le possibili esenzioni del proprietario dipendono dalle caratteristiche di
colui che ha in godimento l’immobile e dall’uso commerciale che quest’ultimo ne fa (quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile
a scopi formativi, religiosi o sociali).
47.
Il fatto generatore dell’imposta rappresenta altresì la differenza decisiva tra l’imposta controversa e l’imposta fondiaria
(«précompte immobilier»). Nel caso di quest’ultima si tratta, in primo luogo, di una tassazione del reddito del proprietario,
conseguito in virtù dell’immobile e non, come nel caso dell’imposta controversa, di una tassazione sul godimento dell’immobile.
L’imposta fondiaria («précompte immobilier») non si configura pertanto quale imposizione occulta a carico delle [OSCURATO:PERSONA],
anche qualora il carico fiscale possa essere contrattualmente traslato su queste ultime.
48.
Per contro l’effetto dell’imposta controversa sembra essere piuttosto assimilabile a quello di una misura avente come scopo,
od almeno come effetto, quello di far contribuire indirettamente le [OSCURATO:PERSONA] all’erario della regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale.
In contrasto con quanto ritiene il governo belga, l’imposta controversa concorre a tutti gli effetti a migliorare il gettito
fiscale della regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale. La situazione iniziale cui rapportarsi è, infatti, quella posta in essere dal
regime precedente, in forza del quale tutti gli immobili locati alle [OSCURATO:PERSONA] ed alle altre organizzazioni internazionali
con sede a [OSCURATO:PERSONA] non davano luogo ad alcun gettito fiscale in ragione dell’esenzione fiscale degli utilizzatori. Rispetto
alla predetta situazione l’ordinanza regionale del 1992 ha determinato un sensibile aumento del numero di immobili imponibili,
allargando l’imponibilità anche a tutti gli immobili locati alle organizzazioni internazionali, tra cui le [OSCURATO:PERSONA]. Un siffatto
aumento del gettito fiscale comporta, da ultimo, un gravame non trascurabile sul bilancio delle [OSCURATO:PERSONA] e fa sorgere dubbi
in merito alla sua compatibilità con le predette finalità dell’immunità fiscale di cui all’art. 3 del Protocollo.
49.
La fattispecie qui esaminata non permette peraltro neppure di distinguere rigorosamente, come fa il governo belga, tra un
obbligo fiscale, da un lato e un obbligo contrattuale, dall’altro. La traslazione dell’obbligo fiscale consegue, di fatto,
direttamente da un contratto civilistico e quindi, teoricamente, non trova applicazione generale. Dalla prassi diffusa di
inserire una clausola di traslazione delle imposte nei contratti di locazione consegue tuttavia che il carico fiscale viene
generalmente traslato sulle [OSCURATO:PERSONA], aggirandone in tal modo l’esenzione fiscale delle stesse. Nello specifico contesto fattuale
e normativo, l’effetto del provvedimento è pertanto assimilabile a quello di un’imposizione diretta delle [OSCURATO:PERSONA]. Come risulta
da quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle affermazioni del Ministro delle finanze, del bilancio e dei servizi pubblici riportate
nei materiali normativi in merito all’imposta controversa, quest’aspetto non sembra essere stato affatto irrilevante ai fini
dell’introduzione del provvedimento controverso da parte del legislatore di [OSCURATO:PERSONA].
50.
Qualora si desse seguito all’opinione del governo belga, sarebbe allettante per tutti gli Stati ospitanti trasformare i carichi
fiscali diretti, per i quali le [OSCURATO:PERSONA] godono di un’esenzione, in carichi fiscali indiretti, in maniera da aggirare l’esenzione
fiscale delle [OSCURATO:PERSONA] minandone, a lungo andare, l’efficacia pratica.
51.
In ultima analisi va osservato che, pur essendo lo Stato belga autorizzato ad esercitare la propria autonomia fiscale in piena
libertà, tale esercizio deve essere in sintonia con gli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, tra
cui l’obbligo di lealtà che discende dall’art. 10 CE. La struttura dell’imposta controversa, che ha per effetto incontrovertibile
quello di ottenere un gettito fiscale dagli immobili dati in locazione alle [OSCURATO:PERSONA], ossia indirettamente e a carico delle
[OSCURATO:PERSONA], nei casi in cui ciò non era previsto dalla legislazione precedente, è difficilmente compatibile con siffatto obbligo.
Inoltre la regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale avrebbe dovuto consultarsi con le istituzioni ai sensi dell’art. 19 del Protocollo,
in maniera da accertare che non vi fosse alcuna violazione dell’immunità fiscale delle [OSCURATO:PERSONA] e trovare, semmai, una soluzione
compatibile con quanto previsto dal trattato CE.
52.
Alla luce delle considerazioni che precedono si constata pertanto un’incompatibilità tra l’imposta controversa e l’esenzione
fiscale di cui all’art. 3 del Protocollo. Introducendo in forza dell’ordinanza regionale controversa un’imposta a carico delle
[OSCURATO:PERSONA] che, pur gravando direttamente sulla controparte delle [OSCURATO:PERSONA], grava indirettamente sulle [OSCURATO:PERSONA] in ragione del
contesto generale, fattuale e normativo, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della
predetta esenzione fiscale.
53.
Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è pertanto fondato.
VI –
Sulle spese
54.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è risultata vittoriosa, le spese devono essere poste a carico del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].
VII –
Conclusione
55.
Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
– il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], avendo istituito un regime fiscale che prevede un’imposta diretta la quale, pur essendo direttamente
a carico delle controparti contrattuali delle [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia indirettamente per scopo, o almeno per effetto, di gravare
effettivamente le [OSCURATO:PERSONA] di un’imposta ovvero di traslare il carico fiscale sulle medesime, è venuto meno agli obblighi
ad esso incombenti in forza dell’art. 3 del Protocollo;
– il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Le mie conclusioni del 27 aprile 2006 nella causa tuttora pendente C‑199/05, [OSCURATO:PERSONA] europea/[OSCURATO:PERSONA].
3
– Protocollo dell'8 aprile 1965 (GU 1967, n. 152, pag. 13).
4
– Sentenza 28 marzo 1996, causa C‑191/94, AGF Belgium (Racc. pag. I‑1859). La sentenza 8 dicembre 2005, causa C‑220/03,
EZB/Germania (Racc. pag. I‑0000) concerneva solo indirettamente l'art. 3 del Protocollo.
5
– V. anche art. 28, n. 1, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una [OSCURATO:PERSONA] unica delle [OSCURATO:PERSONA] europee
(GU 1967, L 152, pag. 10), nonché l'unico considerando del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
6
– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, [OSCURATO:PERSONA] (UNTS) Vol. 500, pag. 95.
7
– Sentenza 24 febbraio 1988, causa 260/86 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 955).
8
– In particolare: nelle sentenze causa 260/86 (citata alla nota 7) e 14 ottobre 1999, causa C‑229/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑7113).
9
– Sentenza nella causa C‑191/94 (citata alla nota 4), punto 14.
10
– Nella causa 260/86 (citata alla nota 7), la Corte non si è affatto pronunciata contro una traslazione contrattuale del
carico fiscale sul locatario, qualora quest'ultimo sia un dipendente delle [OSCURATO:PERSONA], ma ha solo stabilito che il rifiuto di
applicare una riduzione d'imposta per il solo motivo che il locatario è un dipendente delle [OSCURATO:PERSONA] europee ed è pertanto
esentato dal corrispondere le imposte nazionali, rappresenta un inadempimento contrattuale. [OSCURATO:PERSONA] si basa pertanto
a torto sulla predetta causa, per desumerne la possibilità di una «traslazione contrattuale dell'immunità».
Nella sentenza Van der [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 8), la Corte non menziona un'esenzione fiscale generale, bensì
solamente il divieto di tassare direttamente o indirettamente i dipendenti a motivo del percepimento di un salario dalle [OSCURATO:PERSONA].
Tale causa verteva inoltre su una discriminazione tra dipendenti e altre persone fisiche, che sarebbe motivata dal fatto che
i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] non sono soggetti passivi dell'imposta sul reddito, mentre nella fattispecie non sussiste alcuna
discriminazione tra le istituzioni belghe e le istituzioni comunitarie.
11
– Sentenza 24 novembre 1992, causa C‑286/90, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6019).
12
– [OSCURATO:PERSONA] è stata attualmente sottoscritta da 179 firmatari (v. http://untreaty.un.org/sample/EnglishInternetBible/partI/chapterIII/treaty3.asp).
13
– Cfr. A. S. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] and their [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of their [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 1995, pag. 32: «These treaties [the 1961 [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]] apply only to diplomatic and consular relations and not to the immunities of international organisations. Nevertheless,
they are at the very least useful points of historical reference and sometimes even an indirect source of law».
14
– V. nota 2.
15
– Citata alla nota 4.
16
– Sentenza nella causa AGF Belgium, punto 19; conclusioni del 15 febbraio 1996 dell'avvocato generale Jacobs in tale causa
(sentenza citata alla nota 4), paragrafo 23.
17
– Sentenza nella causa AGF Belgium (citata alla nota 4), punto 19.
18
– Sentenza nella causa AGF Belgium (citata alla nota 4), punto 20.
19
– V. le mie conclusioni nella causa pendente C‑199/05 (citata alla nota 2).
20
– Sentenza nella causa AGF Belgium (citata alla nota 4), punto 19.
21
– Art. 1 del Protocollo: ordinanze 11 aprile 1989, causa 1/88‑SA, SA Générale de Banque/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 857, punto 2),
e 13 luglio 1990, causa 2/88‑IMM, Zwartveld (Racc. pag. I‑3365, punto 20).
Sull'art. 13 del Protocollo anche: sentenza della Corte 29 marzo 1995, causa T‑497/93, Hogan (Racc. pag. II‑703, punto 48).
22
– Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa C‑191/04 (sentenza citata nella nota 4), paragrafo 23. V. in merito
all'art. 13 del Protocollo, la sentenza 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet (Racc. pag. 1197, punto C).
23
– V. sul punto anche l'art. 2, primo paragrafo, della Carta delle Nazioni Unite.
24
– Humblet (citata alla nota 22), pag. 1197, punto C.
25
– Per quanto concerne l'immunità fiscale di cui all'art. 13 del Protocollo, sussistono differenze quanto al campo di applicazione
e al contenuto dell'esenzione fiscale: l'art. 13 del Protocollo dispone l'esenzione da imposte nazionali sugli stipendi, salari
ed emolumenti versati dalle [OSCURATO:PERSONA] per i funzionari e degli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA], mentre l'art. 3 del Protocollo
esenta le stesse [OSCURATO:PERSONA] da imposte dirette e, laddove siano soddisfatti determinati presupposti, anche dalle imposte indirette
e dalle tasse sulla vendita (v. la sentenza nella causa C‑191/04 citata alla nota 4, punto 14). Lo scopo di entrambe le esenzioni
fiscali è però in larga misura coincidente. L'esenzione di cui all'art. 13 si fonda, oltre che sui due predetti motivi, anche
sulla parità di trattamento dei funzionari. L'esenzione fiscale di cui godono i funzionari è, in effetti, da imputare anche
al fatto che i rispettivi stipendi sono assoggettati ad un'imposta unitaria, versata direttamente alla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò è atto
ad assicurare che i funzionari ottengano stipendi identici per mansioni identiche (v. la sentenza nella causa 6/60 citata
alla nota 22).
26
– Sentenze nella causa 6/60 (citata alla nota 22), nella causa 260/86 (citata alla nota 7), punto 10 e nella causa C‑229/98
(citata alla nota 8), punto 21.
27
– V. le conclusioni dell'avvocato generale Mischo 26 gennaio 1988 nella causa 260/86 (sentenza citata nella nota 7), paragrafo 24.