CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 16983/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30300/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiGIUFFRE’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’INSUBRIA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CANTU’ANGELO e [OSCURATO:PERSONA] , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D’APPELLO di MILANO n. 574/2020 depositata il 19/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, la Cooperativa), il Tribunale di Como con decreto n. 505/2015 ingiungeva al Comune di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito il Comune) di corrispondere alla società ingiungente l’importo di euro 20.000,00 a titolo di rette maturate nel periodo dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2014 per la frequentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del suo [OSCURATO:PERSONA]. Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione il Comune, che: in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria (di seguito l’Agenzia) al fine della corretta suddivisione della spesa; mentre, nel merito, deduceva che, se una quota sociale poteva essere riconosciuta, questa non poteva superare la quota di legge (pari al 30% della retta complessiva). Costituitasi l’Agenzia ed istruita la causa, il Tribunale di Como con sentenza n.1170/2018 affermava la propria giurisdizione con riferimento alla domanda svolta dalla Cooperativa nei confronti del Comune, ma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda svolta dal Comune nei confronti della terza chiamata Agenzia, avente ad oggetto la corresponsione della quota del 70% della medesima retta. In particolare, al riguardo di detta ultima domanda, il giudice di primo grado rilevava che:a) la pretesa dell’Agenzia di limitare ad euro 58/die la sua partecipazione alle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria era fondata su una delibera della [OSCURATO:PERSONA] (la delibera n. 399 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che – pur presentandosi come lesiva della normativa statale (alla quale, ai sensi dell’art.117 secondo comma lett. M Cost., compete la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale) ed, in particolare, del dpcm 29.11.2011 (che prevede una ripartizione delle relative spese tra comune e [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 30% e del 70%) - coinvolgeva scelte di programmazione sanitaria, riguardo alle quali l’Amministrazione conserva poteri autoritativi e di controllo anche nella fase attuativa; b) nella specie non si trattava di esaminare il diritto soggettivo del cittadino alla prestazione socio-sanitaria (questione che sarebbe stata di competenza del giudice ordinario) e neppure di esaminare il corrispettivo dovuto dal Comune alla struttura privata che tale prestazione aveva erogato al cittadino in esecuzione della convenzione (anch’essa di competenza del giudice ordinario, come riconosciuto dal Tribunale che infatti aveva accolto la domanda della Cooperativa nei confronti del Comune), bensì della pretesa del Comune di ottenere il rimborso di quanto pagato alla struttura privata oltre i limiti di spesa stabiliti da provvedimento amministrativo della Regione: era dunque la legittimità di tali limiti (fissati nell’ambito dei compiti di programmazione sanitaria e dei relativi impegni finanziari) che veniva in rilievo, senza alcun coinvolgimento dei diritti dei privati, e in ordine a ciò sussisteva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prescritta dall’art. 33 d.lgs . [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 80 (an che a seguito della sentenza n.2004/2004 della Corte Costituzionale). 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Comune, che – dopo aver dedotto che quel giudice, affermando erroneamente la giurisdizione del giudice amministrativo, si era posto in contrasto con giurisprudenza consolidata sia di questa Corte che del Consiglio di Stato – chiedeva la condanna della Cooperativa alla restituzione della quota a carico dell’Agenzia o la condanna dell’Agenzia a rimborsargli la quota di sua spettanza; e contestava altresì la liquidazione a suo carico delle spese processuali, sproporzionata tenuto conto della peculiarità della controversia. Si costituiva soltanto l’Agenzia mentre la Cooperativa rimaneva contumace. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, il Comune dava atto di aver concluso una transazione con la Cooperativa ed insisteva nell’accoglimento della domanda proposta nei confronti dell’Agenzia. La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 574/2020, rigettando l’impugnazione, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria. Nessuna difesa è stata svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza camerale del 31 gennaio 2024 il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore del Comune ricorrente ha depositato memoria. La trattazione del ricorso è stata rinviata per impedimento del Relatore all’odierna adunanza, in vista della quale il Difensore del Comune ricorrente ha nuovamente depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare la motivazione della decisione entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi.1.1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 co. 1. n. 1 e n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 133 co. 1 del d.leg. n. 104/2010 (c.d. codice del processo amministrativo). Violazione del d.P.C.M. 14/02/2001 (tabella allegata -area disabili - punto 2). Violazione del d.P.C.M. 29/11/2001 (Allegato 1C-Punto 8 Assistenza territoriale semiresidenziale - Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali - lett. b) prestazioni diagnostiche terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi”nella parte in cui la corte territoriale, negando la giurisdizione del giudice ordinario, ha statuito in modo irriducibile rispetto al testo dell’art. 133 co. 1 del d.lgs. n. 104/2010, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza, amministrativa (Cons. Stato n. 498/2015 e n. 3133/2013) e civile (SU ord. N. 18978/2017). Censura la sentenza della corte territoriale nella parte in cui la corte territoriale ha affermato: “Come osservato nella sentenza impugnata, infatti, non si tratta nella fattispecie di esaminare il diritto soggettivo del cittadino alla prestazione socio-sanitaria (questione che sarebbe stata di competenza del giudice ordinario) né quello del corrispettivo dovuto dal Comune alla struttura privata che tale prestazione ha erogato al cittadino in esecuzione della convenzione (anch’essa di competenza del giudice ordinario, come riconosciuto dal Tribunale che infatti ha accolto la domanda di Arca nei confronti dell’odierno appellante) - ipotesi cui si riferiscono le pronunce richiamate dalla Difesa dell’appellante a sostegno della giurisdizione del GO anche sulla domanda del Comune nei confronti dell’ATS, bensì della pretesa del Comune di ottenere il rimborso di quanto pagato alla struttura privata oltre i limiti di spesa stabiliti da provvedimento amministrativo della Regione: è dunque la legittimità di tali limiti (fissati nell’ambito dei compiti di programmazione sanitaria e dei relativi impegni finanziari) che viene qui in rilievo, senza alcun coinvolgimento dei diritti dei privati, e in ordine a ciò sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prescritta dall’art 33 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.BO (anche a seguito della sentenza n. 2004/2004 della Corte Costituzionale)”. Si duole che la corte territoriale, tanto statuendo, ha obliterato da un lato la portata dell’art 133 del vigente Codice del [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.lgs. n.104/2010, dall’altro il fondamentale dictumdelle Sezioni Unite, che ha accertato la giurisdizione del Giudice ordinario (sul presupposto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi e che i presupposti delle obbligazioni, postea carico dei Comuni, sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurati come diritti delle persone che si trovano in stato di bisogno). 1.2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 co. 1. n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 91 c.p.c.” nella parte in cui la corte territoriale ha condannato esso comune al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia, liquidandole in complessivi euro 1889,00. Sostiene che detta statuizione è errata ed ingiusta: sia perché una siffatta condanna alle spese appare sproporzionata rispetto al valore della causa; sia perché è frutto di una errata denegata giurisdizione. Osserva che errata era stata anche la statuizione delle spese da parte del giudice di primo grado, in quanto questi, pur riconoscendo che esso comune aveva titolo a ripetere le somme dall’Agenzia, aveva compensato le spese tra il Comune e l’Agenzia. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Il primo motivo è fondato. Come sopra rilevato, nel giudizio di merito è stato oggetto di contestazione tra il Comune e l’Agenzia la suddivisione tra quota sociale e quota sanitaria in relazione alle rette di frequenza di un [OSCURATO:PERSONA] da parte di un utente, maturate nel periodo dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2014. In sintesi: la quota sociale della retta esposta dall’ente gestore (che non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità) era pari a € 1.250,00/mese, vale a dire € 56,81/die (su base ventidue giorni), mentre la quota sanitaria che l’Agenzia dichiarava di sostenere legittimamente, calcolata in base al “sistema regionale SIDI”, era pari a “Euro 58,00 pro/die”, vale a dire € 1.276,00/mese (sempre su base ventidue giorni). Occorre aggiungere che la Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella misura in cui attribuisce al giudice amministrativo l’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte. E che la normativa vigente all’epoca dei fatti (il d.P.C.M. 14/02/2001, tabella allegata –area disabili – punto 2; ed il d.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1C –Punto 8 Assistenza territoriale semiresidenziale - Attività sanitaria e sociosanitaria nell ’ ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali – lett. b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi) stabiliva che la retta complessiva di quella tipologia di unità di offerta doveva suddividersi per il 70% in capo alla quota sanitaria (e quindi all’Agenzia) e per il 30% in capo alla quota sociale (e quindi alla diade Comune/utente). Pertanto, secondo il meccanismo seguito dall’Agenzia, la retta complessiva (quota sanitaria + quota sociale) sarebbe stata di € 2.526,00/mese (pari a € 114,81/die, su base ventidue giorni) e la stessa si sarebbe dovuta suddividere in una quota sociale di € 1.250,00/mese (pari al 49,49% della retta, in luogo del prescritto 30%) ed in una quota sanitaria di € 1.276,00/mese (pari al 50,51% della retta, in luogo del prescritto 70%).Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte –nel decidere il conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza n. 2481/2023 del 7 agosto 2023, in ordine alla controversia promossa dall’AUSL Catania n. 3 nei confronti del Comune di Acireale davanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ricorso in opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 avverso ordinanza- ingiunzione inerente al rimborso di spese di rette per ricovero di anziani anticipate dal Comune di Acireale – hanno di recente ribadito (cfr. SU n. 9953/2024) il principio di diritto (già da esse affermato con ord. n. 18978/2017), per il quale nelle controversie tra pubbliche amministrazioni aventi ad oggetti l’ascrizione/suddivisione dei costi assistenziali, tra costi sociali e costi sanitari, si deve riconoscere la giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e, quindi, le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi. In definitiva, va qui ribadito che la controversia promossa da un comune nei confronti della ASL competente per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta a titolo di integrazione agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di soggetti non autosufficienti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio (non si ricollega all’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della P.A., ma) ha ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge. Ne consegue che, trattandosi di questione di giurisdizione sulla quale le Sezioni Unite si sono già pronunciate, questa sezione semplice può trattenere il ricorso ex 374, comma primo, secondo periodo; e, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 353 c.p.c. (che è stato abrogato sì dal d.lgs. n. 149/2022, ma che era vigente ratione temporis ), affermata la giurisdizione del giudice ordinario, la causa va rimessa davanti al Tribunale di Como, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, per l’esame nel merito. 2.2. Dall’accoglimento del motivo primo consegue l’assorbimento del motivo secondo,concernente la statuizione sulle spese processuali. 3. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, la causa va rinviata al Tribunale di Como, in persona di diverso magistrato, perché proceda ad esaminare il merito della domanda. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accoltae, affermata la giurisdizione del giudice ordin