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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11602/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che questa Corte ha già spiegato che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati - da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c.

Italia) - dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse; tra queste devono essere inclusi il letto, ove questo assuma forma e struttura "a castello", e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano, e vanno pertanto espunti, gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini (Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087-01; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514; Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231-01); Rilevato, che l'ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione di tali principi evidenziando che, con riferimento per i periodi di detenzione per i quali ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], il detenuto aveva avuto a disposizione una superficie superiore a tre metri quadrati e che, quindi, va esente da qualsivoglia censura al riguardo; Considerato poi che il ricorrente, in modo del tutto generico, lamenta il mancato esame di altre doglianze da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, senza però indicarle specificamente; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che questa Corte ha già spiegato che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati - da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia) - dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse; tra queste devono essere inclusi il letto, ove questo assuma forma e struttura "a castello", e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano, e vanno pertanto espunti, gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini (Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087-01; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514; Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231-01); Rilevato, che l'ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione di tali principi evidenziando che, con riferimento per i periodi di detenzione per i quali ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], il detenuto aveva avuto a disposizione una superficie superiore a tre metri quadrati e che, quindi, va esente da qualsivoglia censura al riguardo; Considerato poi che il ricorrente, in modo del tutto generico, lamenta il mancato esame di altre doglianze da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, senza però indicarle specificamente; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il
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