CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 17385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/09/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di riciclaggio e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto quanto al reato di riciclaggio, trattandosi, a suo dire, di una condotta di ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116. Conformi: Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865). Nel caso in esame, il ricorso, nel ritenere che il giudice sia incorso in una errata qualificazione giuridica del fatto, non spiega le ragioni per le quali la condotta dovesse essere sussunta nel reato di ricettazione, a fronte di una indicazione specifica nel capo di imputazione circa il fatto che l'imputato aveva ostacolato la provenienza delittuosa di un ciclomotore apponendovi la targa di altro mezzo, condotta tipicamente ascrivibile alla fattispecie di riciclaggio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio el 09.02.2023 Il Consigliere estensore • zs dente ! [OSCURATO:PERSONA] i Di•tallevi I a .... -4 [OSCURATO:PERSONA]