CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06607/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1), 219, comma 2, n. 1), legge fall. (capo A della rubrica), 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2), 219, comma 2, n. 1), legge fall. (capo B); considerato che: - il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - !ungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa del fatto e del compendio probatorio non consentite in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), risultando, inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui sottolinea la rilevanza dell'affidamento della tenuta della contabilità ad un professionista (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01); - il secondo motivo di ricorso - con il quale si assume la violazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fall.- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - il terzo motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti posti alla base della dichiarazione di fallimento - è manifestamente infondato poiché in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Palombarini, Rv. 239398 - 01); - il quarto motivo - con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza) - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la gravità e la pluralità degli atti distrattivi, nonché l'entità del pregiudizio arrecato ai creditori; e tale iter non può essere ritualmente censurato mediante un diverso apprezzamento degli elementi di merito, considerati dalla difesa meritevoli di vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm