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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 45718/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministeroeirrpérsona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] - che ha concluso -hiédendo udito il d,ifehsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 23/1/2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Ivrea a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.

La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso.

I) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al corretto svolgimento dell'accertamento urgente dell'alcoltest.

La difesa sostiene, sulla base degli orari riportati nel verbale di accertamento che l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia è stato formulato e documentato dopo l'effettuazione delle prove.

Il verbale ex articolo 354 cod. proc. pen., osserva, era stato redatto alle ore 03:45, mentre il test etilometrico era stato effettuato alle ore 03:34 e 3:43.

In calce al verbale si legge che l'operazione di accertamento ha avuto termine alle ore 03:44.

Questi dati oggettivi dimostrerebbero che gli avvisi non sono stati effettuati prima di procedere all'alcoltest.

La motivazione della sentenza opererebbe una forzatura interpretativa di tali elementi, tesa a giustificare l'evidente discrasia tra il corretto ordine temporale delle operazioni e quanto realmente si deduce dalla lettura del verbale.

II) Inosservanza di norme prc:icessuali stabilite ._a pena, di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; violazione de a 1_00 356 cod. proc. pen, 191 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per quello che concerne l'utilizzabilità dei risultati dell'alcoltest in mancanza dei necessari avvisi; erronea considerazione del termine di deducibilità della relativa eccezione.

Sulla scorta della doglianza di cui al punto precedente deve ritenersi la nullità dell'atto di accertamento urgente ex articolo 354 cod. proc. pen., essendo stato violato il disposto di cui all'articolo 114 disp. att. cod.proc. pen.

Evidenzia la difesa che l'eccezione è stata respinta perché non proposta in sede di opposizione al decreto penale di condanna, risultando sanata sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 438 comma 6-bis e 464 cod. proc. pen.

L'assunto della Corte territoriale sarebbe erroneo: il verbale di accertamenti urgenti è affetto da inutilizzabilità patologica, ravvisabile con riferimento agli atti che pregiudicano in modo irreparab!le il diritto di difesa.

III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'individuazione del grado alcolemico e, quindi, alla corretta collocazione della condotta nell'ipotesi di reato contestata.

La difesa rappresenta che l'intervallo temporale tra guida e accertamento è stato di notevole entità, pertanto il risultato dell'accertamento non sarebbe attendibile.

E' contraddittorio e gravemente pregiudizievole riconoscere che la curva metabolica conosca un continuo cambio di fasi e, al contempo, asserire che gravi sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa.

Sono infatti la pubblica accusa ed il giudice ad avere l'obbligo di provare con certezza che [imputato presentasse un determinato tasso alcolemico al momento della guida, non potendo ritenersi soddisfatto tale obbligo con un risultato strumentale ottenuto più di un'ora dopo, proprio in virtù del mutamento della curva metabolica.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha offerto compiuta risposta a tutte le deduzioni difensive, argomentando in modo adeguato sul piano logico; il discorso giustificativo è, inoltre, rispettoso dei principi di diritto stabiliti in questa sede.

In ordine alla prima doglianza, si osserva quanto segue.

La Corte di merito ha sostenuto, argomentando in modo logico, come l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia sia stato dato all'imputato prima di procedere alla effettuazione dell'alcoltest.

E' conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione il principio secondo cui non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accertamento riguardante l'esame etilometrico, essendo sufficiente che l'avvertimento venga espresso oralmente prima della sottoposizione dell'indagato all'esame de qua, per poi essere trascritto nel verbale di accertamenti in un momento successivo (cfr. Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 267260:"L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non 3 7;Y:5 verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione"; Sez. 7, ord. n. 13254 del 27/2/2019, Impastato, non mass.).

Peraltro, nella specie, l'orario riportato al momento della materiale stesura del verbale è successivo a quello delle operazioni compiute dai verbalizzanti, il che rende condivisibille quanto ragionevolmente sostenuto dai giudici di merito, che hanno ritenuto che l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia fosse stato dato prima dell'effettuazione dell'alcoltest e della stesura del verbale.

4. Quanto alla censura riguardante l'omessa somministrazione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen, essa discende dalla diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa nel ricorso.

Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Pertanto, al cospetto di una ricostruzione logica e coerente come . _ quella offerta dalla Corte di merito nel caso in esame, ogni altra ipotesi ricostruttiva non può formare oggetto di considerazione in questa sede.

5. Quanto all'ultima doglianza, i dubbi sull'inquadramento dei fatti nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, e, più in generale, sullo stato di ebbrezza del ricorrente sono del tutto generici e privi di valide argomentazioni a sostegno.

Più volte questa Corte ha affermato che:"In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione della ricorrenza di circostanze in grado di privare l'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento" (così, ex multis, Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532).

I giudici di merito hanno ritenuto che l'intervallo di un'ora dalla condotta di guida fosse inidoneo a privare di efficacia i risultati dell'alcoltest.

In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che solo il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende v necessaria la verifica della ricorrenza di altri elementi indiziari (cfr. Sez.4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv.259694; Sez.4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv.256191, Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573).

Quanto al riferimento alla curva di Widmark, questa Corte ha già ribadito in diverse pronunce come non possa costituire valida prova della inaffidabilità del risultato dell'alcoltest il richiamo ad assunti teorici fondati su parametri del tutto variabili da soggetto a soggetto.

Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di previsione (cfr. le motivazioni delle seguenti decisioni, non massimate: Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018, Cavallini; Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, Tomadini; Sez. 4, n. 38382 del 21/05/2019; Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019).

La motivazione espressa nella sentenza impugnata risulta, pertanto, esente dai vizi lamentati dalla difesa, avendo la Corte territoriale tenuto conto delle contestazioni mosse dall'appellante ed essendo pervenuta con adeguata giustificazione del percorso logico seguito, alla conferma della sentenza di primo grado, applicando correttamente i principi sopra indicati e pervenendo al convincimento della sussunzione della fattispecie contestata.

6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). p.Q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministeroeirrpérsona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] - che ha concluso -hiédendo udito il d,ifehsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23/1/2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Ivrea a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso. I) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al corretto svolgimento dell'accertamento urgente dell'alcoltest. La difesa sostiene, sulla base degli orari riportati nel verbale di accertamento che l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia è stato formulato e documentato dopo l'effettuazione delle prove. Il verbale ex articolo 354 cod. proc. pen., osserva, era stato redatto alle ore 03:45, mentre il test etilometrico era stato effettuato alle ore 03:34 e 3:43. In calce al verbale si legge che l'operazione di accertamento ha avuto termine alle ore 03:44. Questi dati oggettivi dimostrerebbero che gli avvisi non sono stati effettuati prima di procedere all'alcoltest. La motivazione della sentenza opererebbe una forzatura interpretativa di tali elementi, tesa a giustificare l'evidente discrasia tra il corretto ordine temporale delle operazioni e quanto realmente si deduce dalla lettura del verbale. II) Inosservanza di norme prc:icessuali stabilite ._a pena, di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; violazione de a 1_00 356 cod. proc. pen, 191 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per quello che concerne l'utilizzabilità dei risultati dell'alcoltest in mancanza dei necessari avvisi; erronea considerazione del termine di deducibilità della relativa eccezione. Sulla scorta della doglianza di cui al punto precedente deve ritenersi la nullità dell'atto di accertamento urgente ex articolo 354 cod. proc. pen., essendo stato violato il disposto di cui all'articolo 114 disp. att. cod.proc. pen. Evidenzia la difesa che l'eccezione è stata respinta perché non proposta in sede di opposizione al decreto penale di condanna, risultando sanata sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 438 comma 6-bis e 464 cod. proc. pen. L'assunto della Corte territoriale sarebbe erroneo: il verbale di accertamenti urgenti è affetto da inutilizzabilità patologica, ravvisabile con riferimento agli atti che pregiudicano in modo irreparab!le il diritto di difesa. III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'individuazione del grado alcolemico e, quindi, alla corretta collocazione della condotta nell'ipotesi di reato contestata. La difesa rappresenta che l'intervallo temporale tra guida e accertamento è stato di notevole entità, pertanto il risultato dell'accertamento non sarebbe attendibile. E' contraddittorio e gravemente pregiudizievole riconoscere che la curva metabolica conosca un continuo cambio di fasi e, al contempo, asserire che gravi sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa. Sono infatti la pubblica accusa ed il giudice ad avere l'obbligo di provare con certezza che [imputato presentasse un determinato tasso alcolemico al momento della guida, non potendo ritenersi soddisfatto tale obbligo con un risultato strumentale ottenuto più di un'ora dopo, proprio in virtù del mutamento della curva metabolica. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha offerto compiuta risposta a tutte le deduzioni difensive, argomentando in modo adeguato sul piano logico; il discorso giustificativo è, inoltre, rispettoso dei principi di diritto stabiliti in questa sede. In ordine alla prima doglianza, si osserva quanto segue. La Corte di merito ha sostenuto, argomentando in modo logico, come l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia sia stato dato all'imputato prima di procedere alla effettuazione dell'alcoltest. E' conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione il principio secondo cui non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accertamento riguardante l'esame etilometrico, essendo sufficiente che l'avvertimento venga espresso oralmente prima della sottoposizione dell'indagato all'esame de qua, per poi essere trascritto nel verbale di accertamenti in un momento successivo (cfr. Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 267260:"L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non 3 7;Y:5 verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione"; Sez. 7, ord. n. 13254 del 27/2/2019, Impastato, non mass.). Peraltro, nella specie, l'orario riportato al momento della materiale stesura del verbale è successivo a quello delle operazioni compiute dai verbalizzanti, il che rende condivisibille quanto ragionevolmente sostenuto dai giudici di merito, che hanno ritenuto che l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia fosse stato dato prima dell'effettuazione dell'alcoltest e della stesura del verbale. 4. Quanto alla censura riguardante l'omessa somministrazione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen, essa discende dalla diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa nel ricorso. Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Pertanto, al cospetto di una ricostruzione logica e coerente come . _ quella offerta dalla Corte di merito nel caso in esame, ogni altra ipotesi ricostruttiva non può formare oggetto di considerazione in questa sede. 5. Quanto all'ultima doglianza, i dubbi sull'inquadramento dei fatti nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, e, più in generale, sullo stato di ebbrezza del ricorrente sono del tutto generici e privi di valide argomentazioni a sostegno. Più volte questa Corte ha affermato che:"In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione della ricorrenza di circostanze in grado di privare l'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento" (così, ex multis, Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532). I giudici di merito hanno ritenuto che l'intervallo di un'ora dalla condotta di guida fosse inidoneo a privare di efficacia i risultati dell'alcoltest. In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che solo il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende v necessaria la verifica della ricorrenza di altri elementi indiziari (cfr. Sez.4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv.259694; Sez.4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv.256191, Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573). Quanto al riferimento alla curva di Widmark, questa Corte ha già ribadito in diverse pronunce come non possa costituire valida prova della inaffidabilità del risultato dell'alcoltest il richiamo ad assunti teorici fondati su parametri del tutto variabili da soggetto a soggetto. Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di previsione (cfr. le motivazioni delle seguenti decisioni, non massimate: Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018, Cavallini; Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, Tomadini; Sez. 4, n. 38382 del 21/05/2019; Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019). La motivazione espressa nella sentenza impugnata risulta, pertanto, esente dai vizi lamentati dalla difesa, avendo la Corte territoriale tenuto conto delle contestazioni mosse dall'appellante ed essendo pervenuta con adeguata giustificazione del percorso logico seguito, alla conferma della sentenza di primo grado, applicando correttamente i principi sopra indicati e pervenendo al convincimento della sussunzione della fattispecie contestata. 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). p.Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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