Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31794/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Fondi; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli del 21.10.2022, rideterminava la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il rispettivo difensore, propongono ricorso, deducendo il primo due motivi di impugnazione ed il secondo tre.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen., con riguardo all'intervenuto diniego delle predette attenuanti, contestando la mancata considerazione della assenza di collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata, il ruolo marginale rivestito rispetto ai fatti e la rilevanza della intervenuta ammissione degli addebiti, con rinunzia ai motivi di merito proposti, descritta dalla difensa come rilevante per poter adeguatamente completare il quadro accusatorio a carico, diversamente da quanto ritenuto in sentenza.

La contestata motivazione di diniego delle attenuanti sarebbe altresì illogica, atteso che a seguito della intervenuta ammissione degli addebiti, quale comportamento ritenuto neutro ai fini della applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche, il collegio di appello ha rideterminato la pena applicata riducendola.

4. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge atteso che a fronte di una pena base calcolata dal primo giudice come pari ad anni sei e mesi tre di reclusione, la stessa sarebbe stata stabilita a seguito della riduzione, per il rito abbreviato prescelto, nella misura, erronea, di anni cinque invece che di anni quattro e mesi due, così avendo costretto il ricorrente a proporre appello senza poter beneficiare dell'istituto di cui all'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. introdotto nelle more dal legislatore.

5. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del principio di necessaria correlazione tra la contestazione e la sentenza e del divieto di reformatio in peíus.

Si premette che le uniche condotte contestate al ricorrente sarebbero quelle di cui al capo L), commesse nell'aprile del 2018, e conformemente a ciò il giudizio di responsabilità ex art. 110 c.p. 73 comma 4 DPR 309/90, formulato dal primo giudice, avrebbe fatto riferimento solo a tali comportamenti.

La corte di appello invece, avrebbe condannato il ricorrente anche per fatti posti al di fuori della contestazione, in quanto non commessi nel mese di aprile del 2018, in quanto la sentenza impugnata dopo avere aggiunto fatti del maggio 2018, avrebbe fatto riferimento anche ad altre vicende estranee al capo di imputazione.

La violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in tal modo farebbe riferimento in particolare ad episodi successivi all'aprile del 2018, che vedrebbero agire l'imputato con il fratello e con [OSCURATO:PERSONA].

Si aggiunge che i fatti ascritti all'imputato, del luglio 2018, sarebbero stati contestati ai capi L ed M solo ai due predetti imputati, così che il ricorrente non avrebbe avuto ragione di difendersi dagli stessi, e quanto ai fatti di cui al capo h), il PM aveva omesso di esercitare l'azione penale e per il capo i) lo stesso non sarebbe contestato 2 L all'imputato.

Si aggiunge che i fatti successivi all'aprile del 2018 non sono stati oggetto, nei confronti dell'imputato, della prima sentenza e né per essi la corte di appello sarebbe stata investita da appello del P.M., che non è stato proposto.

6. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in relazione agli artt.133 c.p. e 121 cod. proc. pen., con riguardo alla intervenuta esclusione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 e con riguardo alle ragioni per le quali si è fissata una pena prossima al massimo edittale, a fronte della richiesta di gravame di applicazione di un trattamento più mite a fronte del ruolo meramente esecutivo svolto dal ricorrente.

La corte avrebbe confermato il già disposto trattamento sanzionatorio, integrando la motivazione in maniera apparente, contraddittoria e manifestamente illogica.

In particolare, sarebbe contraddittoria la valorizzazione di un atteggiamento di non comune spregiudicatezza e capacità criminale con la scelta di primo grado, condivisa dalla corte di appello quanto alla applicazione delle attenuanti stesse, che è giunta a riconoscere le attenuanti ex art. 62 bis c.p. in ragione della condotta meramente esecutiva, tenuta rispetto alle direttive del fratello.

La carenza e illogicità della motivazione deriverebbe, poi, dalla scelta di fissare la pena base ad un livello prossimo al massimo edittale, a fronte di una pena pecuniaria stabilita su di un livello medio.

Egualmente mancherebbe la motivazione in ordine alla scelta di ridurre la pena per le attenuanti generiche in misura inferiore ad un terzo e di ridurre la pena detentiva in termini inferiori ad un terzo e quella pecuniaria in misura corrispondente ad un terzo.

Tornando al trattamento sanzionatorio, la illogicità manifesta della motivazione conseguirebbe anche all'intervenuta violazione del divieto di reformatio in peius e del principio di correlazione tra contestazione e sentenza come precedentemente illustrato, in quanto, a rigore, i fatti di cui al capo L) non sarebbero di notevolissima gravità nè preoccuperebbero per il numero di acquirenti.

Si osserva poi, che l'ampliamento dei casi giudicati conseguente alla violazione dei due predetti principi avrebbe anche consentito di escludere la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPPR 309/90.

7. Con il terzo motivo deduce vizi dì motivazione in relazione agli artt. 192, 121 e 533 cod. proc. pen.

La Corte di appello, avendo ampliato il catalogo dei reati ascritti, in violazione dei predetti due principi, avrebbe dovuto illustrare le ragioni della responsabilità dell'imputato rispetto a quei fatti nonché quelle per cui ha scelto di discostarsi da difformi statuizioni del P.M. e del primo giudice sulla attribuzione dei medesimi nuovi fatti al ricorrente.

Inoltre, non sarebbero state considerate le doglianze difensive e con particolare riferimento a quello che viene definito l'unico episodio di cui al capo L), riguardante i cd.

"due lingotti", i giudici avrebbero recepito acriticamente le considerazioni della polizia giudiziaria, nonostante letture alternative fornite dalla difesa.

E si aggiunge che la tesi difensiva, per cui il riferimento a due lingotti non sarebbe riconducibile a sostanza stupefacente, peraltro sostituibile con altra, sarebbe confermata dal mancato rinvenimento di sostanza stupefacente a seguito di un controllo a sorpresa effettuato dalla polizia giudiziaria all'interno della comunità ove era il [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna spiegazione sarebbe stata fornita anche rispetto alle deduzioni difensive circa il riferimento, per uno dei lingotti, alla presenza di un certificato, tipico invero di tali oggetti di valore.

Ulteriori circostanze evidenziate dalla difesa in ricorso non avrebbero trovato risposta e la corte avrebbe effettuato una valutazione atomistica delle stesse.

Neppure sarebbe dimostrata la presenza di altri episodi di spaccio avvenuti nell'aprile del 2018.

Né vi sarebbe un richiamo alla prima sentenza, che non avrebbe menzionato tali ulteriori episodi.

Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il motivo di gravame avrebbe contestato la scelta del primo giudice di fondare sulle dichiarazioni del medesimo, per fatti avvenuti sei mesi dopo, l'interpretazione di messaggi avvenuti sei mesi prima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è relativo a vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'intervenuto diniego delle predette attenuanti.

Esso è inammissibile: la Corte ha spiegato da una parte come la asserita estraneità del prevenuto a contesti di delinquenza organizzata abbia valenza neutra ai fini in esame e che le dichiarazioni ammissive da lui rese sono risultate tardive e sprovviste di elementi sintomatici di resipiscenza, oltre a non essere essenziali nella ricostruzione probatoria dei fatti, dall'Iatra ha evidenziato con coerenza e precisione la notevole gravità del reato e il ruolo più che significativo assunto dall'imputato.

Le censure difensive quindi si contrappongono acriticamente alle argomentazioni dei giudici, venendosi a ribadire in questa sede quanto già validamente confutato dalla Corte di appello, per cui non può che riaffermarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti - e invero non è questo il caso - di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).2.

Il secondo motivo riguarda il vizio di violazione di legge in quanto a fronte di una pena base calcolata dal primo giudice come pari ad anni sei e mesi tre di reclusione, la stessa sarebbe stata stabilita a seguito della riduzione, per il rito abbreviato prescelto, nella misura, erronea, di anni cinque invece che di anni quattro e mesi due, così avendo costretto il ricorrente a proporre appello senza poter beneficiare dell'istituto di cui all'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. introdotto nelle more dal legislatore.

Si tratta di doglianza manifestamente infondata, sia perché, innanzitutto, dalla sentenza impugnata emerge - senza contestazione sul punto (cfr. quanto all'onere di contestazione del riepilogo dei motivi di appello, sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli; Sez.

II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, rv n. 259066; ),- che il ricorrente ha presentato con atto di appello solo la richiesta di riduzione della pena nel minimo edittale, previa rappresentazione di una pena sproporzionata rispetto ai fatti, per cui la scelta impugnatoria non appare "provocata" da un errore di calcolo "tecnico" della pena, come confermato dalla stessa sentenza impugnata in cui si rappresenta la necessità di un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio alla luce di taluni fattori di merito espressamente ivi riportati, sia perché, comunque, l'eventuale errore del primo giudice come dedotto integra una vicenda comunque fisiologica che come tale non può giustificare l'annullamento della sentenza impugnata, per giunta diversa da quella che sarebbe stata affetta da errore.

Tanto più che l'unica soluzione all'errore dedotto è individuata dal ricorrente proprio nella proposizione del motivo di appello come di fatto avvenuto.

3. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla violazione del principio di necessaria correlazione tra la contestazione e la sentenza e del divieto di reformatio in peius è manifestamente infondato.

Si premette che le condotte contestate al ricorrente e per le quali è intervenuta condanna con riferimento al capo L), riguardano consegne di narcotico e raccolte di denaro corrispondente al traffico di stupefacente, accertate nel mese di aprile del 2018.

La Corte, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha confermato la condanna di primo grado in linea con l'impostazione d'accusa di cui alla contestazione sopra citata, evidenziando non solo un traffico di stupefacenti definito cripticamente come relativo a due lingotti, ma anche ulteriori vicende analoghe, attraverso la valorizzazione di numerosi sms - ricondotti nell'ambito cronologico del mese di aprile 2018 come da contestazione - facenti riferimento ad incontri con clienti indicati con appositi soprannomi, a consegne di sostanza e a raccolte di denaro corrispondente alle cessioni.I richiami, poi, ad ulteriori messaggi ed intercettazioni successive all'aprile del 2018, non risultano formulati per addebitare ulteriori reati, bensì, come precisato in sentenza, per procedere ad una corretta interpretazione del materiale indiziario ricondotto a traffico di stupefacenti nel mese di aprile prima citato: interpretazione che oltre a far ricorso a massime di esperienza, a criteri di verosimiglianza, alla riconducibilità o meno dei termini utilizzati a circostanze o attività riferibili agli interlocutori, poggia, in sentenza, anche sulla valorizzazione di altre conversazioni riguardanti l'imputato e suo fratello, pur non coincidenti con l'aprile del 2018, ma immediatamente seguenti e chiaramente inerenti al traffico di stupefacenti.

Senza che per ciò solo si possa sostenere che i giudici abbiano ascritto al ricorrente fatti di reato diversi e ulteriori rispetto a quelli contestati e per cui è intervenuta condanna.

Da qui l'insussistenza della dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., posto che gli stessi colloqui citati in ricorso e intervenuti tra l'imputato, il fratello e altro trafficante, [OSCURATO:PERSONA], rientrano proprio nella illustrata modalità di ricostruzione e interpretazione dei contatti riferiti ai fatti di cui al capo L, contestato al ricorrente.

E' in questa prospettiva che vanno respinte come assolutamente infondate le ulteriori notazioni per cui i fatti ascritti al ricorrente, del luglio 2018, sarebbero stati contestati ai capi L) ed M) solo ai due predetti altri imputati, e quanto ai fatti di cui al capo H), il PM aveva omesso di esercitare l'azione penale e per il capo I) lo stesso non sarebbe contestato all'imputato.

4. Inammissibile è anche il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui emergerebbero vizi di motivazione in relazione agli artt. 133 c.p. e 121 cod. proc. pen., con riguardo alla intervenuta esclusione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 e con riguardo alle ragioni per le quali si è fissata una pena prossima al massimo edittale, a fronte della richiesta di gravame di applicazione di un trattamento più mite, in ragione del ruolo meramente esecutivo svolto dal ricorrente.

Invero, la Corte ha coerentemente evidenziato come il ricorrente, nel quadro di condotte avvinte dalla continuazione, abbia coadiuvato il fratello in un rilevante traffico di droga, come emergente, tra l'altro, dalle modalità delle transazioni, dai numerosi clienti menzionati, dal riferimento, in un caso, a due "lingotti", quale termine indicativo di quantità di sostanza non modesta.

Così che tale decisione appare conforme all'indirizzo di questa Corte secondo il quale, in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente - cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo, quale referente, all'imputato). (Sez. 3 -n. 13115 del 06/02/2020 Rv. 279657 - 01).

Nessun pregio ha altresì l'ulteriore motivo in tema di trattamento sanzionatorio, atteso che la corte, lungi dal redigere una motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, ha ragionevolmente spiegato la scelta di pena alla luce della già esposta gravità dei fatti, come desumibile dalle modalità di condotta, dal numero di acquirenti, dalle quantità e dal ruolo del ricorrente, che ha consentito al fratello di proseguire nella attività illecita nonostante fosse detenuto; circostanza, quest'ultima, che esprime, in maniera innegabile, spregiudicatezza e notevole capacità criminale, come evidenziato dai giudici.

Né la concessione delle attenuanti integra un elemento di contraddittorietà come sostenuto, atteso che le predette attenuanti non sono incompatibili con un severo giudizio sotteso al trattamento sanzionatorio.

Infatti, questa Corte ha anche precisato che è legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi. (Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 272022 - 01).

Né la logicità del trattamento sanzionatorio impone una eguale collocazione, nell'arco edittale di riferimento, sia della pena detentiva che di quella pecuniaria, dovendosi piuttosto avere riguardo alla motivazione sottesa allo stesso, che come detto appare adeguata, complessivamente considerato.

Artificiosa e inconcludente appare poi la frammentazione della analisi del trattamento sanzionatorio, posto che il parametro di riferimento, quale è la motivazione sottesa ad esso, appare, come già evidenziato, ben articolata e coerente.

Per quanto poi già evidenziato in sede di analisi del primo motivo, con esclusione di qualsivoglia difetto di correlazione tra contestazione e sentenza e qualsivoglia violazione del divieto di reformatío in peius, va esclusa la illogicità della motivazione anche con riguardo alla ritenuta ma insussistente violazione suindicata.5.

Il terzo motivo, rappresenta vizi di motivazione in relazione agli artt. 192, 121 e 533 cod. proc. pen. fondati sul rilievo dell'avvenuto ampliamento del catalogo dei reati ascritti, e sulla mancata illustrazione delle ragioni della responsabilità dell'imputato rispetto a quei fatti.

Si tratta di notazione critica palesemente infondata, alla luce delle osservazioni formulate in sede di analisi del primo motivo di ricorso, cui si rinvia.

Quanto alla tesi poi, secondo la quale non sarebbero state considerate le doglianze difensive, con particolare riferimento a quello che viene definito l'unico episodio di cui al capo L), riguardante i cd.

"due lingotti", si tratta di una rappresentazione meramente rivalutativa dei dati disponibili.

Che cerca di opporsi, inutilmente, ad una motivazione con la quale i giudici hanno spiegato le ragioni della riconduzione della vicenda, inerente i due "lingotti", al traffico di droga, e rinvenute, in sintesi, e più che ragionevolmente, nella valorizzazione di numerosi contatti - anche successivi all'episodio in esame - riferibili a stupefacenti e idonei come tali a riportare nella medesima prospettiva le interlocuzioni riferite ai due predetti "oggetti", nella riconducibilità del termine lingotto a forme di "panetti" tipici del confezionamento della droga, nella estraneità del termine rispetto ad attività svolte dagli interlocutori (che in sostanza non risultava commerciassero in oro né l'hanno mai dedotto), nella corrispondenza del prezzo correlato ai "lingotti" con quello praticato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di altri acquirenti (cfr. pag 11 e ss della sentenza impugnata).

Si tratta, in altri termini, di una valida motivazione, che confuta sia espressamente che implicitamente le considerazioni difensive, e rispetto alla quale viene in rilievo il noto principio secondo il quale, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

Coerente appare anche la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, pur essendo riferite a mesi successivi all'aprile del 2018, siccome funzionali anche esse (in quanto collegate ad altri ancor più preganti elementi, come sopra già citati) a ricondurre le attività contestate al ricorrente nell'unico alveo operativo a lui obiettivamente ascrivibile, quale quello del narcotraffico.6.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equita

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Fondi; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli del 21.10.2022, rideterminava la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il rispettivo difensore, propongono ricorso, deducendo il primo due motivi di impugnazione ed il secondo tre. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen., con riguardo all'intervenuto diniego delle predette attenuanti, contestando la mancata considerazione della assenza di collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata, il ruolo marginale rivestito rispetto ai fatti e la rilevanza della intervenuta ammissione degli addebiti, con rinunzia ai motivi di merito proposti, descritta dalla difensa come rilevante per poter adeguatamente completare il quadro accusatorio a carico, diversamente da quanto ritenuto in sentenza. La contestata motivazione di diniego delle attenuanti sarebbe altresì illogica, atteso che a seguito della intervenuta ammissione degli addebiti, quale comportamento ritenuto neutro ai fini della applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche, il collegio di appello ha rideterminato la pena applicata riducendola. 4. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge atteso che a fronte di una pena base calcolata dal primo giudice come pari ad anni sei e mesi tre di reclusione, la stessa sarebbe stata stabilita a seguito della riduzione, per il rito abbreviato prescelto, nella misura, erronea, di anni cinque invece che di anni quattro e mesi due, così avendo costretto il ricorrente a proporre appello senza poter beneficiare dell'istituto di cui all'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. introdotto nelle more dal legislatore. 5. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del principio di necessaria correlazione tra la contestazione e la sentenza e del divieto di reformatio in peíus. Si premette che le uniche condotte contestate al ricorrente sarebbero quelle di cui al capo L), commesse nell'aprile del 2018, e conformemente a ciò il giudizio di responsabilità ex art. 110 c.p. 73 comma 4 DPR 309/90, formulato dal primo giudice, avrebbe fatto riferimento solo a tali comportamenti. La corte di appello invece, avrebbe condannato il ricorrente anche per fatti posti al di fuori della contestazione, in quanto non commessi nel mese di aprile del 2018, in quanto la sentenza impugnata dopo avere aggiunto fatti del maggio 2018, avrebbe fatto riferimento anche ad altre vicende estranee al capo di imputazione. La violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in tal modo farebbe riferimento in particolare ad episodi successivi all'aprile del 2018, che vedrebbero agire l'imputato con il fratello e con [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che i fatti ascritti all'imputato, del luglio 2018, sarebbero stati contestati ai capi L ed M solo ai due predetti imputati, così che il ricorrente non avrebbe avuto ragione di difendersi dagli stessi, e quanto ai fatti di cui al capo h), il PM aveva omesso di esercitare l'azione penale e per il capo i) lo stesso non sarebbe contestato 2 L all'imputato. Si aggiunge che i fatti successivi all'aprile del 2018 non sono stati oggetto, nei confronti dell'imputato, della prima sentenza e né per essi la corte di appello sarebbe stata investita da appello del P.M., che non è stato proposto. 6. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in relazione agli artt.133 c.p. e 121 cod. proc. pen., con riguardo alla intervenuta esclusione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 e con riguardo alle ragioni per le quali si è fissata una pena prossima al massimo edittale, a fronte della richiesta di gravame di applicazione di un trattamento più mite a fronte del ruolo meramente esecutivo svolto dal ricorrente. La corte avrebbe confermato il già disposto trattamento sanzionatorio, integrando la motivazione in maniera apparente, contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare, sarebbe contraddittoria la valorizzazione di un atteggiamento di non comune spregiudicatezza e capacità criminale con la scelta di primo grado, condivisa dalla corte di appello quanto alla applicazione delle attenuanti stesse, che è giunta a riconoscere le attenuanti ex art. 62 bis c.p. in ragione della condotta meramente esecutiva, tenuta rispetto alle direttive del fratello. La carenza e illogicità della motivazione deriverebbe, poi, dalla scelta di fissare la pena base ad un livello prossimo al massimo edittale, a fronte di una pena pecuniaria stabilita su di un livello medio. Egualmente mancherebbe la motivazione in ordine alla scelta di ridurre la pena per le attenuanti generiche in misura inferiore ad un terzo e di ridurre la pena detentiva in termini inferiori ad un terzo e quella pecuniaria in misura corrispondente ad un terzo. Tornando al trattamento sanzionatorio, la illogicità manifesta della motivazione conseguirebbe anche all'intervenuta violazione del divieto di reformatio in peius e del principio di correlazione tra contestazione e sentenza come precedentemente illustrato, in quanto, a rigore, i fatti di cui al capo L) non sarebbero di notevolissima gravità nè preoccuperebbero per il numero di acquirenti. Si osserva poi, che l'ampliamento dei casi giudicati conseguente alla violazione dei due predetti principi avrebbe anche consentito di escludere la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPPR 309/90. 7. Con il terzo motivo deduce vizi dì motivazione in relazione agli artt. 192, 121 e 533 cod. proc. pen. La Corte di appello, avendo ampliato il catalogo dei reati ascritti, in violazione dei predetti due principi, avrebbe dovuto illustrare le ragioni della responsabilità dell'imputato rispetto a quei fatti nonché quelle per cui ha scelto di discostarsi da difformi statuizioni del P.M. e del primo giudice sulla attribuzione dei medesimi nuovi fatti al ricorrente. Inoltre, non sarebbero state considerate le doglianze difensive e con particolare riferimento a quello che viene definito l'unico episodio di cui al capo L), riguardante i cd. "due lingotti", i giudici avrebbero recepito acriticamente le considerazioni della polizia giudiziaria, nonostante letture alternative fornite dalla difesa. E si aggiunge che la tesi difensiva, per cui il riferimento a due lingotti non sarebbe riconducibile a sostanza stupefacente, peraltro sostituibile con altra, sarebbe confermata dal mancato rinvenimento di sostanza stupefacente a seguito di un controllo a sorpresa effettuato dalla polizia giudiziaria all'interno della comunità ove era il [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna spiegazione sarebbe stata fornita anche rispetto alle deduzioni difensive circa il riferimento, per uno dei lingotti, alla presenza di un certificato, tipico invero di tali oggetti di valore. Ulteriori circostanze evidenziate dalla difesa in ricorso non avrebbero trovato risposta e la corte avrebbe effettuato una valutazione atomistica delle stesse. Neppure sarebbe dimostrata la presenza di altri episodi di spaccio avvenuti nell'aprile del 2018. Né vi sarebbe un richiamo alla prima sentenza, che non avrebbe menzionato tali ulteriori episodi. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il motivo di gravame avrebbe contestato la scelta del primo giudice di fondare sulle dichiarazioni del medesimo, per fatti avvenuti sei mesi dopo, l'interpretazione di messaggi avvenuti sei mesi prima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è relativo a vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'intervenuto diniego delle predette attenuanti. Esso è inammissibile: la Corte ha spiegato da una parte come la asserita estraneità del prevenuto a contesti di delinquenza organizzata abbia valenza neutra ai fini in esame e che le dichiarazioni ammissive da lui rese sono risultate tardive e sprovviste di elementi sintomatici di resipiscenza, oltre a non essere essenziali nella ricostruzione probatoria dei fatti, dall'Iatra ha evidenziato con coerenza e precisione la notevole gravità del reato e il ruolo più che significativo assunto dall'imputato. Le censure difensive quindi si contrappongono acriticamente alle argomentazioni dei giudici, venendosi a ribadire in questa sede quanto già validamente confutato dalla Corte di appello, per cui non può che riaffermarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti - e invero non è questo il caso - di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).2. Il secondo motivo riguarda il vizio di violazione di legge in quanto a fronte di una pena base calcolata dal primo giudice come pari ad anni sei e mesi tre di reclusione, la stessa sarebbe stata stabilita a seguito della riduzione, per il rito abbreviato prescelto, nella misura, erronea, di anni cinque invece che di anni quattro e mesi due, così avendo costretto il ricorrente a proporre appello senza poter beneficiare dell'istituto di cui all'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. introdotto nelle more dal legislatore. Si tratta di doglianza manifestamente infondata, sia perché, innanzitutto, dalla sentenza impugnata emerge - senza contestazione sul punto (cfr. quanto all'onere di contestazione del riepilogo dei motivi di appello, sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli; Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, rv n. 259066; ),- che il ricorrente ha presentato con atto di appello solo la richiesta di riduzione della pena nel minimo edittale, previa rappresentazione di una pena sproporzionata rispetto ai fatti, per cui la scelta impugnatoria non appare "provocata" da un errore di calcolo "tecnico" della pena, come confermato dalla stessa sentenza impugnata in cui si rappresenta la necessità di un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio alla luce di taluni fattori di merito espressamente ivi riportati, sia perché, comunque, l'eventuale errore del primo giudice come dedotto integra una vicenda comunque fisiologica che come tale non può giustificare l'annullamento della sentenza impugnata, per giunta diversa da quella che sarebbe stata affetta da errore. Tanto più che l'unica soluzione all'errore dedotto è individuata dal ricorrente proprio nella proposizione del motivo di appello come di fatto avvenuto. 3. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla violazione del principio di necessaria correlazione tra la contestazione e la sentenza e del divieto di reformatio in peius è manifestamente infondato. Si premette che le condotte contestate al ricorrente e per le quali è intervenuta condanna con riferimento al capo L), riguardano consegne di narcotico e raccolte di denaro corrispondente al traffico di stupefacente, accertate nel mese di aprile del 2018. La Corte, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha confermato la condanna di primo grado in linea con l'impostazione d'accusa di cui alla contestazione sopra citata, evidenziando non solo un traffico di stupefacenti definito cripticamente come relativo a due lingotti, ma anche ulteriori vicende analoghe, attraverso la valorizzazione di numerosi sms - ricondotti nell'ambito cronologico del mese di aprile 2018 come da contestazione - facenti riferimento ad incontri con clienti indicati con appositi soprannomi, a consegne di sostanza e a raccolte di denaro corrispondente alle cessioni.I richiami, poi, ad ulteriori messaggi ed intercettazioni successive all'aprile del 2018, non risultano formulati per addebitare ulteriori reati, bensì, come precisato in sentenza, per procedere ad una corretta interpretazione del materiale indiziario ricondotto a traffico di stupefacenti nel mese di aprile prima citato: interpretazione che oltre a far ricorso a massime di esperienza, a criteri di verosimiglianza, alla riconducibilità o meno dei termini utilizzati a circostanze o attività riferibili agli interlocutori, poggia, in sentenza, anche sulla valorizzazione di altre conversazioni riguardanti l'imputato e suo fratello, pur non coincidenti con l'aprile del 2018, ma immediatamente seguenti e chiaramente inerenti al traffico di stupefacenti. Senza che per ciò solo si possa sostenere che i giudici abbiano ascritto al ricorrente fatti di reato diversi e ulteriori rispetto a quelli contestati e per cui è intervenuta condanna. Da qui l'insussistenza della dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., posto che gli stessi colloqui citati in ricorso e intervenuti tra l'imputato, il fratello e altro trafficante, [OSCURATO:PERSONA], rientrano proprio nella illustrata modalità di ricostruzione e interpretazione dei contatti riferiti ai fatti di cui al capo L, contestato al ricorrente. E' in questa prospettiva che vanno respinte come assolutamente infondate le ulteriori notazioni per cui i fatti ascritti al ricorrente, del luglio 2018, sarebbero stati contestati ai capi L) ed M) solo ai due predetti altri imputati, e quanto ai fatti di cui al capo H), il PM aveva omesso di esercitare l'azione penale e per il capo I) lo stesso non sarebbe contestato all'imputato. 4. Inammissibile è anche il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui emergerebbero vizi di motivazione in relazione agli artt. 133 c.p. e 121 cod. proc. pen., con riguardo alla intervenuta esclusione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 e con riguardo alle ragioni per le quali si è fissata una pena prossima al massimo edittale, a fronte della richiesta di gravame di applicazione di un trattamento più mite, in ragione del ruolo meramente esecutivo svolto dal ricorrente. Invero, la Corte ha coerentemente evidenziato come il ricorrente, nel quadro di condotte avvinte dalla continuazione, abbia coadiuvato il fratello in un rilevante traffico di droga, come emergente, tra l'altro, dalle modalità delle transazioni, dai numerosi clienti menzionati, dal riferimento, in un caso, a due "lingotti", quale termine indicativo di quantità di sostanza non modesta. Così che tale decisione appare conforme all'indirizzo di questa Corte secondo il quale, in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente - cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo, quale referente, all'imputato). (Sez. 3 -n. 13115 del 06/02/2020 Rv. 279657 - 01). Nessun pregio ha altresì l'ulteriore motivo in tema di trattamento sanzionatorio, atteso che la corte, lungi dal redigere una motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, ha ragionevolmente spiegato la scelta di pena alla luce della già esposta gravità dei fatti, come desumibile dalle modalità di condotta, dal numero di acquirenti, dalle quantità e dal ruolo del ricorrente, che ha consentito al fratello di proseguire nella attività illecita nonostante fosse detenuto; circostanza, quest'ultima, che esprime, in maniera innegabile, spregiudicatezza e notevole capacità criminale, come evidenziato dai giudici. Né la concessione delle attenuanti integra un elemento di contraddittorietà come sostenuto, atteso che le predette attenuanti non sono incompatibili con un severo giudizio sotteso al trattamento sanzionatorio. Infatti, questa Corte ha anche precisato che è legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi. (Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 272022 - 01). Né la logicità del trattamento sanzionatorio impone una eguale collocazione, nell'arco edittale di riferimento, sia della pena detentiva che di quella pecuniaria, dovendosi piuttosto avere riguardo alla motivazione sottesa allo stesso, che come detto appare adeguata, complessivamente considerato. Artificiosa e inconcludente appare poi la frammentazione della analisi del trattamento sanzionatorio, posto che il parametro di riferimento, quale è la motivazione sottesa ad esso, appare, come già evidenziato, ben articolata e coerente. Per quanto poi già evidenziato in sede di analisi del primo motivo, con esclusione di qualsivoglia difetto di correlazione tra contestazione e sentenza e qualsivoglia violazione del divieto di reformatío in peius, va esclusa la illogicità della motivazione anche con riguardo alla ritenuta ma insussistente violazione suindicata.5. Il terzo motivo, rappresenta vizi di motivazione in relazione agli artt. 192, 121 e 533 cod. proc. pen. fondati sul rilievo dell'avvenuto ampliamento del catalogo dei reati ascritti, e sulla mancata illustrazione delle ragioni della responsabilità dell'imputato rispetto a quei fatti. Si tratta di notazione critica palesemente infondata, alla luce delle osservazioni formulate in sede di analisi del primo motivo di ricorso, cui si rinvia. Quanto alla tesi poi, secondo la quale non sarebbero state considerate le doglianze difensive, con particolare riferimento a quello che viene definito l'unico episodio di cui al capo L), riguardante i cd. "due lingotti", si tratta di una rappresentazione meramente rivalutativa dei dati disponibili. Che cerca di opporsi, inutilmente, ad una motivazione con la quale i giudici hanno spiegato le ragioni della riconduzione della vicenda, inerente i due "lingotti", al traffico di droga, e rinvenute, in sintesi, e più che ragionevolmente, nella valorizzazione di numerosi contatti - anche successivi all'episodio in esame - riferibili a stupefacenti e idonei come tali a riportare nella medesima prospettiva le interlocuzioni riferite ai due predetti "oggetti", nella riconducibilità del termine lingotto a forme di "panetti" tipici del confezionamento della droga, nella estraneità del termine rispetto ad attività svolte dagli interlocutori (che in sostanza non risultava commerciassero in oro né l'hanno mai dedotto), nella corrispondenza del prezzo correlato ai "lingotti" con quello praticato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di altri acquirenti (cfr. pag 11 e ss della sentenza impugnata). Si tratta, in altri termini, di una valida motivazione, che confuta sia espressamente che implicitamente le considerazioni difensive, e rispetto alla quale viene in rilievo il noto principio secondo il quale, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Coerente appare anche la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, pur essendo riferite a mesi successivi all'aprile del 2018, siccome funzionali anche esse (in quanto collegate ad altri ancor più preganti elementi, come sopra già citati) a ricondurre le attività contestate al ricorrente nell'unico alveo operativo a lui obiettivamente ascrivibile, quale quello del narcotraffico.6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equita
Sentenza Cassazione n. 31794/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris