CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, emessa in data 2 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si lamenta l'assenza di prova dell'elemento soggettivo, il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata e l'eccessività della pena, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); osservato che, infatti, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 2 sul dolo logicamente desunto dalla omessa spiegazione circa l'origine del possesso; sulla non particolare tenuità della ricettazione in ragione del valore economico non irrisorio dei beni ricettati e sulla congruità della pena individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il