CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31537/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila haaccolto il reclamo proposto nell'interesse di XXXXXXXXXXXXX avverso ilprovvedimento con cui, in data 28 novembre 2025, il Magistrato di sorveglianzadella stessa città aveva respinto la richiesta di ammissione al permesso dinecessità ai sensi dell'art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) per farevisita al padre, affetto da grave malattia cronica.A ragione della decisione il Tribunale – richiamata la giurisprudenza dilegittimità secondo cui l’eccezionalità richiesta dalla norma attiene allaconcessione del beneficio e non all’evento, rispetto al quale dev’essere valutatala gravità che non comprende esclusivamente fatti luttuosi, bensì ogniavvenimento particolarmente rilevante nella vita della persona – ha osservatoche: i) le condizioni di salute del padre del condannato, attestate in recentirelazioni sanitarie (l’ultima del 25 novembre 2025), «rientrano in tale definizionee sono di gravità tale da esercitare un impatto significativo sulla vita familiare deldetenuto»; ii) si tratta del primo permesso di necessità per fare visita alcongiunto con il quale l’ultimo incontro “in presenza” risaliva all’anno 2020; iii)le pur sussistenti esigenze di tutela della collettività derivanti dalla segnalatapericolosità del condannato «possono essere contenute con le stringentiprescrizioni indicate nel provvedimento».2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila, chiedendonel'annullamento sulla scorta di un unico, articolato motivo, sintetizzato di seguitonei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente consentito, in spregio allacostante giurisprudenza di legittimità, l’accesso al beneficio al condannato afronte di una malattia cronica del congiunto ormai stabilizzata e pertanto noncaratterizzata da eccezionale gravità; requisito quest’ultimo che – diversamenteda quanto affermato nel provvedimento – non può farsi discendere dallacircostanza che il condannato non ha mai usufruito di permessi di necessità edalla risalenza dell’ultimo incontro personale con il congiunto.Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’assenza di pericolo divita e la possibilità del padre di viaggiare, seppur accompagnato e con mezzomedicale, circostanze entrambe attestate dalle relazioni sanitarie in atti.Infine, sarebbero state del tutto trascurate le ripercussioni della fruizione diun permesso siffatto nel territorio di operatività del sodalizio criminale diappartenenza del condannato, in termini di prestigio criminale e,conseguentemente, di pericolosità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’ordinanza dev’essere annullata per le ragioni che si indicano di seguito.2. L'art. 30 cit. dispone, al primo comma, che, nel caso d'imminentepericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internatipuò essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi avisitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo e, al secondo comma,stabilisce che analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente pereventi familiari di particolare gravità.Il secondo comma dell'art. 30 cit. prevede la possibilità eccezionale diconcedere ai detenuti e agli internati il permesso di uscire dal carcere, con lenecessarie cautele esecutive, per eventi familiari di particolare gravità,analogamente a quanto stabilito dal primo comma della medesima norma per ilcaso estremo d'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente delsoggetto interessato.Questa disciplina è interpretata nel senso, condiviso e ribadito dal Collegio,che – inequivoca la situazione specificamente descritta dal primo comma – alloscopo della concessione del permesso di necessità previsto dal secondo commadella norma devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione,della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stessocon la vita familiare e il relativo accertamento va compiuto tenendo contodell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n.15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210).L'elaborazione ermeneutica ha evidenziato che i requisiti della particolaregravità dell'evento giustificativo e della sua correlazione con la vita familiaresono indispensabili per la concessione del permesso e che, inoltre, vannoverificati con riguardo alla capacità dell'evento stesso – inteso nella suaaccezione di fatto storico specifico e ben individuato – di incidere in modosignificativo nella vicenda umana del detenuto, senza che, tuttavia debbatrattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico. Quel che si ritieneassuma determinante importanza è la sua natura di evento non ordinario e deltutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia perla sua incidenza nella vita del detenuto, sempre in relazione alla sua sferafamiliare, e conseguentemente nell'esperienza umana della detenzionecarceraria. In tal senso, si è ritenuta – in coerenza con la funzione rieducativadella pena e con le esigenze di rango costituzionale di umanizzazione della stessa(ex art. 27 Cost.) – di grado molto rilevante, se non decisivo, l'incidenza cheassumono il contatto con i familiari e il ruolo della famiglia nel contestointerpretativo dei requisiti sopra individuati, caratterizzanti l'evento legittimantela concessione del permesso di necessità (Sez. 1, n. 48284 del 26/05/2017,Perrone, n. m.; Sez. 1 n. 52820 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zhu, n. m.).Sul tema del rapporto tra l’«evento familiare di particolare gravità» e lapatologia di carattere cronico il Collegio ritiene di dare continuità al principio didiritto recentemente espresso da Sez. 1 , n. 10528 del 05/02/2026, dep. 2026,C., Rv. 289633 – 01, secondo cui il primo «può consistere anche nellaprogressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica delcongiunto del detenuto, purché, per l'incidenza sulle relazioni affettive delristretto e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fattoassuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana». Ne consegue – come si èchiarito in motivazione della sentenza citata – che il rigore dell'esclusioneautomatica delle condizioni croniche deve essere temperato, senza snaturare ilcarattere eccezionale dell'istituto, in funzione del principio di umanità della pena,dovendo l'eccezionalità essere riferita non alla novità del fatto patologico, ma allanecessità, non ordinaria e non surrogabile, del contatto personale rispetto allemodalità ordinarie di mantenimento dei rapporti familiari; sicché – si è chiarito –il requisito dell'eccezionalità opera come limite alla frequenza della concessione enon come preclusione assoluta alla sua reiterazione, imponendo una valutazioneconcreta e individualizzata, ancorata alla specificità della vicenda e refrattaria aschemi astratti. Con l’ulteriore, condivisa, avvertenza che «tale opzioneermeneutica non comporta alcuna apertura indiscriminata alla reiterazione deipermessi di necessità», restando ferma l'esigenza di preservare il carattereeccezionale dell'istituto ed evitare che situazioni croniche si traducano in unaperiodicità di fatto del beneficio e che «l'esclusione di automatismi preclusivifondati sulla stabilità della condizione familiare non implica, infatti, lalegittimazione di prassi reiterative, imponendo al contrario un controllo rigorosovolto a scongiurare la trasformazione del permesso in strumento ordinario dimantenimento dei rapporti affettivi» (così, Sez. 1, Rv 289633, citata).Proprio al fine di detto rigoroso controllo, nell’arresto appena citato, la Corteha indicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalità dell'evento, ai fini dellareiterabilità del permesso per il medesimo accadimento familiare, l'intensità dellegame affettivo, la possibilità di tenere contatti con il familiare con modalitàalternative quali telefonate e video-colloqui, la trasportabilità o no del familiare,il tempo intercorso dall'ultimo contatto.Infine, va qui ribadito che la pericolosità del detenuto non riguarda l'an dellaconcessione, ma soltanto il quomodo, cioè le modalità esecutive e le eventualimisure di sicurezza da adottare nel caso di concessione del permesso.3. Poste le premesse in diritto e venendo al caso in esame, risulta evidenteche il Tribunale non abbia reso una motivazione aderente ai principi sin quiespressi, essendosi limitato a valorizzare – in senso favorevole alla concessionedel beneficio – esclusivamente il dato della patologia cronica del padre delcondannato e la data (risalente al 2020) del loro ultimo incontro personale,senza considerare che il familiare del detenuto risultava in grado di effettuarespostamenti (sia pure a determinate condizioni) e, più in generale, senzaadeguatamente vagliare la possibilità o no per il condannato di tenere i contatticon il familiare con modalità ordinarie.4. Per le ragioni sin qui espresse l’ordinanza dev’essere annullata con rinvioal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per nuovo esame.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalitàe gli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003,sussistendone i presupposti di legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.