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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08778/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 6896-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Q. VISCONTI n. 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ABV & PARTNERS), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] S.ANNA E S.SEBASTIANO 2534 [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1932/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2014 R.G.N. 1816/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 6896/2015 Premesso che

1. Con sentenza n. 1932/2014, depositata il 25 marzo 2014, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale erano state respinte le domande proposte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Caserta per il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato quale medico specialista ambulatoriale in regime di convenzionamento, ai sensi del d.p.c.m. 8 marzo 2001, e per il conseguente ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità; nonché per ottenere il riconoscimento dei benefici economici di cui alla

I. 24 maggio 1970, n. 336 in qualità di orfano di persona caduta in servizio.

1.1. La Corte di appello ha ritenuto a sostegno della propria decisione, quanto alla prima di tali domande, che il d.p.c.m. 8 marzo 2001 aveva inteso garantire la continuità nello svolgimento delle medesime prestazioni professionali, evitando che i medici potessero subire un peggioramento del proprio trattamento economico nel caso in cui avessero continuato a prestare la medesima attività ma in forma di rapporto di impiego e non di rapporto convenzionale: principio peraltro non applicabile al rapporto dedotto in causa, poiché - come già rilevato dal primo giudice - l'appellante era stato immesso in ruolo a seguito di superamento di un concorso e non in forza della procedura di cui all'art. 34

I. 27 dicembre 1997, n. 449, la quale soltanto avrebbe potuto fondare la domanda.

1.2. Quanto alla seconda, la Corte ha ritenuto che i benefici previsti dalla

I. n. 336/1970 potevano spettare, per il carattere eccezionale della normativa, soltanto ai soggetti ivi contemplati, e cioè agli ex combattenti, agli invalidi di guerra ed alle categorie equiparate in cui l'appellante, come orfano per causa di servizio, non rientrava; né - ha osservato ancora la Corte - erano rilevanti nella specie le previsioni dell'art. 1

I. n. 539/1950, che aveva operato un'estensione dei benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati, invalidi di guerra e congiunti dei caduti in guerra anche ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio, non potendo tale norma riferirsi ai benefici previsti da una legge successivamente intervenuta, quale la

I. n. 336/1970, su cui l'attore aveva basato la propria richiesta.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Passaretta con tre motivi, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Rilevato che

4. Con il primo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, c. 2-bis, d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 1 d.p.c.m. 8 marzo 2001, in correlazione con l'art. 12 delle •Disposizioni sulla legge in generale, il ricorrente censura la sentenza di appello per non avere letto e interpretato il d.p.c.m. come una disciplina immediatamente precettiva da applicare a tutti i rapporti di lavoro subordinato costituiti con medici specialisti a rapporto convenzionale, indipendentemente dalle modalità di assunzione (concorso o procedura di riassorbimento prevista dalla

I. n. 449/1997).

5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1

I. n. 539/1950, poiché tale norma, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, è chiara ed univoca nell'estendere ai congiunti dei caduti per servizio i benefici spettanti ai congiunti dei caduti in guerra.

6. Con il terzo è dedotta la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia e assoluta mancanza di motivazione (art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112, 132, comma 2°, n. 4 e 156, comma 2°, cod. proc. civ.) con riferimento al medesimo capo della sentenza impugnata.

Ritenuto che

7. L'art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 6, c. 4, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, prevede (comma 2-bis) che "Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione: a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine della attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

8. Tale ultimo articolo dispone che "Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età" (comma 1).

9. Il d.p.c.m. 8 marzo 2001, "Ai finì del riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale", dispone che "a) agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già provveduto ad • instaurare il rapporto d'impiego, è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza" (articolo unico).

10. Ciò premesso, il primo motivo è da ritenersi infondato.

11. Questa Corte ha, infatti, già affermato che il d.p.c.m. 8 marzo 2001, che individua i criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, nel trovare la sua fonte primaria nell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché nel successivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 8 della

I. n. 59/1997, può trovare applicazione esclusivamente per il personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 34 della legge n. 449 del 1997, e non essere esteso ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, che vantino servizi convenzionali anteriormente all'assunzione (Cass. n. 20581/2008).

12. In particolare, in detta pronuncia è stato precisato che il d.p.c.m. 8 marzo 2001 "è norma secondaria, non abilitata, quindi, a disciplinare rapporti di impiego pubblico se non sulla base dell'abilitazione ricevuta da norme primarie e nei limiti di tale abilitazione.

Ed infatti, il decreto, emanato per dettare i criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, richiama nel preambolo le fonti primarie di autorizzazione: il d.lgs.30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 2-bis, e successive modificazioni, che dispone che con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi della

I. 15 marzo 1997, n. 59, art. 8, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e dalle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi della

I. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 34.

Non occorre altro per dimostrare l'infondatezza della lettura proposta dal ricorrente.

La disciplina del d.p.c.m. 8 marzo 2001 sulla riconoscibilità dei servizi al personale convenzionato che è inquadrato nella qualifica di dirigente del Servizio sanitario nazionale per effetto del d.lgs. n. 502 del 1992, ha carattere eccezionale e riguarda solo i soggetti tassativamente indicati dal decreto.

L'applicazione di tale normativa non può, dunque, essere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego (che vantino servizi convenzionali anteriormente all'assunzione ai fini dell'attuazione degli artt. 3 o 5 del CCNL 8 giugno 2000, II Biennio economico), recando il predetto d.p.can. una normativa speciale non suscettibile di applicazione non solo analogica, ma neppure estensiva".

13. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 21035/2008 e ad esso, in quanto fondato su di una corretta ricostruzione del quadro normativo e del sistema delle fonti regolatrici del caso concreto, deve ora essere data continuità.•14.

Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, perché relativi entrambi alle ragioni, che hanno condotto la Corte territoriale al rigetto della domanda di benefici economici ai sensi della

I. n. 336/1970, e in particolare all'interpretazione della

I. 15 luglio 1950, n. 539.

15. Premesso che la Corte di appello non è incorsa nel vizio di omessa pronuncia, che deve essere riferito alla domanda, e che la motivazione resa, lungi dall'essere inesistente, apparente e comunque oscura, lascia intendere il percorso logico-giuridico seguito, chiarendo come la

I. n. 539/1950 non possa riferirsi ai benefici ex

I. n. 336/1970, che è "successivamente intervenuta" e che è il fondamento della pretesa (cfr. sentenza, p. 10); deve rilevarsi che sulla questione in esame è già intervenuta Cass. n. 26348/2016, che ha affermato il principio, secondo il quale "I benefici combattentistici di cui alla

I. n. 336 del 1970, che, ai sensi del suo art. 1, spettano soltanto ai profughi coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace ed a coloro che a questi profughi sono parificati da apposite leggi, non possono essere riconosciuti ad un pubblico dipendente orfano di un caduto per causa di servizio, né la

I. n. 474 del 1958, che, all'art. 5, ha disposto misure perequative in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio titolari di trattamenti pensionistici e dei loro congiunti, ha introdotto una parificazione permanente ed automatica tra questa categoria e quella dei mutilati ed invalidi di guerra" (conforme Cass. n. 30068/2019).

16. Pertanto, anche il secondo e il terzo motivo non possono trovare accoglimento.

17. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

19. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17,

I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 d.p.r. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez.

U n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.•Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 15 luglio 2021.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) ntralonatìo GivAzerT:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6896-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Q. VISCONTI n. 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ABV & PARTNERS), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] S.ANNA E S.SEBASTIANO 2534 [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1932/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2014 R.G.N. 1816/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 6896/2015 Premesso che 1. Con sentenza n. 1932/2014, depositata il 25 marzo 2014, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale erano state respinte le domande proposte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Caserta per il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato quale medico specialista ambulatoriale in regime di convenzionamento, ai sensi del d.p.c.m. 8 marzo 2001, e per il conseguente ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità; nonché per ottenere il riconoscimento dei benefici economici di cui alla I. 24 maggio 1970, n. 336 in qualità di orfano di persona caduta in servizio. 1.1. La Corte di appello ha ritenuto a sostegno della propria decisione, quanto alla prima di tali domande, che il d.p.c.m. 8 marzo 2001 aveva inteso garantire la continuità nello svolgimento delle medesime prestazioni professionali, evitando che i medici potessero subire un peggioramento del proprio trattamento economico nel caso in cui avessero continuato a prestare la medesima attività ma in forma di rapporto di impiego e non di rapporto convenzionale: principio peraltro non applicabile al rapporto dedotto in causa, poiché - come già rilevato dal primo giudice - l'appellante era stato immesso in ruolo a seguito di superamento di un concorso e non in forza della procedura di cui all'art. 34 I. 27 dicembre 1997, n. 449, la quale soltanto avrebbe potuto fondare la domanda. 1.2. Quanto alla seconda, la Corte ha ritenuto che i benefici previsti dalla I. n. 336/1970 potevano spettare, per il carattere eccezionale della normativa, soltanto ai soggetti ivi contemplati, e cioè agli ex combattenti, agli invalidi di guerra ed alle categorie equiparate in cui l'appellante, come orfano per causa di servizio, non rientrava; né - ha osservato ancora la Corte - erano rilevanti nella specie le previsioni dell'art. 1 I. n. 539/1950, che aveva operato un'estensione dei benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati, invalidi di guerra e congiunti dei caduti in guerra anche ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio, non potendo tale norma riferirsi ai benefici previsti da una legge successivamente intervenuta, quale la I. n. 336/1970, su cui l'attore aveva basato la propria richiesta. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Passaretta con tre motivi, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che 4. Con il primo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, c. 2-bis, d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 1 d.p.c.m. 8 marzo 2001, in correlazione con l'art. 12 delle •Disposizioni sulla legge in generale, il ricorrente censura la sentenza di appello per non avere letto e interpretato il d.p.c.m. come una disciplina immediatamente precettiva da applicare a tutti i rapporti di lavoro subordinato costituiti con medici specialisti a rapporto convenzionale, indipendentemente dalle modalità di assunzione (concorso o procedura di riassorbimento prevista dalla I. n. 449/1997). 5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 I. n. 539/1950, poiché tale norma, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, è chiara ed univoca nell'estendere ai congiunti dei caduti per servizio i benefici spettanti ai congiunti dei caduti in guerra. 6. Con il terzo è dedotta la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia e assoluta mancanza di motivazione (art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112, 132, comma 2°, n. 4 e 156, comma 2°, cod. proc. civ.) con riferimento al medesimo capo della sentenza impugnata. Ritenuto che 7. L'art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 6, c. 4, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, prevede (comma 2-bis) che "Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione: a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine della attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 8. Tale ultimo articolo dispone che "Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età" (comma 1). 9. Il d.p.c.m. 8 marzo 2001, "Ai finì del riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale", dispone che "a) agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già provveduto ad • instaurare il rapporto d'impiego, è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza" (articolo unico). 10. Ciò premesso, il primo motivo è da ritenersi infondato. 11. Questa Corte ha, infatti, già affermato che il d.p.c.m. 8 marzo 2001, che individua i criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, nel trovare la sua fonte primaria nell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché nel successivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 8 della I. n. 59/1997, può trovare applicazione esclusivamente per il personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 34 della legge n. 449 del 1997, e non essere esteso ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, che vantino servizi convenzionali anteriormente all'assunzione (Cass. n. 20581/2008). 12. In particolare, in detta pronuncia è stato precisato che il d.p.c.m. 8 marzo 2001 "è norma secondaria, non abilitata, quindi, a disciplinare rapporti di impiego pubblico se non sulla base dell'abilitazione ricevuta da norme primarie e nei limiti di tale abilitazione. Ed infatti, il decreto, emanato per dettare i criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, richiama nel preambolo le fonti primarie di autorizzazione: il d.lgs.30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 2-bis, e successive modificazioni, che dispone che con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi della I. 15 marzo 1997, n. 59, art. 8, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e dalle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi della I. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 34. Non occorre altro per dimostrare l'infondatezza della lettura proposta dal ricorrente. La disciplina del d.p.c.m. 8 marzo 2001 sulla riconoscibilità dei servizi al personale convenzionato che è inquadrato nella qualifica di dirigente del Servizio sanitario nazionale per effetto del d.lgs. n. 502 del 1992, ha carattere eccezionale e riguarda solo i soggetti tassativamente indicati dal decreto. L'applicazione di tale normativa non può, dunque, essere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego (che vantino servizi convenzionali anteriormente all'assunzione ai fini dell'attuazione degli artt. 3 o 5 del CCNL 8 giugno 2000, II Biennio economico), recando il predetto d.p.can. una normativa speciale non suscettibile di applicazione non solo analogica, ma neppure estensiva". 13. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 21035/2008 e ad esso, in quanto fondato su di una corretta ricostruzione del quadro normativo e del sistema delle fonti regolatrici del caso concreto, deve ora essere data continuità.•14. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, perché relativi entrambi alle ragioni, che hanno condotto la Corte territoriale al rigetto della domanda di benefici economici ai sensi della I. n. 336/1970, e in particolare all'interpretazione della I. 15 luglio 1950, n. 539. 15. Premesso che la Corte di appello non è incorsa nel vizio di omessa pronuncia, che deve essere riferito alla domanda, e che la motivazione resa, lungi dall'essere inesistente, apparente e comunque oscura, lascia intendere il percorso logico-giuridico seguito, chiarendo come la I. n. 539/1950 non possa riferirsi ai benefici ex I. n. 336/1970, che è "successivamente intervenuta" e che è il fondamento della pretesa (cfr. sentenza, p. 10); deve rilevarsi che sulla questione in esame è già intervenuta Cass. n. 26348/2016, che ha affermato il principio, secondo il quale "I benefici combattentistici di cui alla I. n. 336 del 1970, che, ai sensi del suo art. 1, spettano soltanto ai profughi coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace ed a coloro che a questi profughi sono parificati da apposite leggi, non possono essere riconosciuti ad un pubblico dipendente orfano di un caduto per causa di servizio, né la I. n. 474 del 1958, che, all'art. 5, ha disposto misure perequative in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio titolari di trattamenti pensionistici e dei loro congiunti, ha introdotto una parificazione permanente ed automatica tra questa categoria e quella dei mutilati ed invalidi di guerra" (conforme Cass. n. 30068/2019). 16. Pertanto, anche il secondo e il terzo motivo non possono trovare accoglimento. 17. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 19. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 d.p.r. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.•Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 15 luglio 2021. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) ntralonatìo GivAzerT:
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