CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data :30/6/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di esercizio abusivo del credito contestato all'imputato al capo D) e riduceva la pena inflitta per i delitti di usura ascritti ai capi E) ed F) nella misura di anni uno , mesi dieci di reclusione ed euro 4.400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta. La Corte di merito, infatti, ha sottolineato come la pena sia stata parametrata sul minimo edittale con la massima riduzione per le attenuanti generiche, riconosciute prevalenti già in primo grado, e un contenuto aumento per la continuazione, sicché risultano destituiti di fondamento i, peraltro, generici, rilievi sul punto.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santis A fredo Mantovano [OSCURATO:PERSONA] r , , i 1 3 6111 :n --