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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 2019

Cassazione n. 31428/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 33274-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato 26045/2019 - avverso l'ordinanza 26045/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con ordinanza della Sezione Sesta - 2, 15 ottobre 2019 n. 26045, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato, con ricorso notificato a mezzo posta il 2 novembre 2019, istanza di correzione nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, rigettato il ricorso, ha condannato il Ministero della giustizia ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di curo 1.700,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, che per mero errore materiale, ha omesso di distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore antistatario, così dichiaratosi.

L'intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., giusta il secondo comma dell'art. 391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell'accoglimento dell'istanza di correzione.

Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta è stata notificata all'avvocato del ricorrente.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.

Premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato dinanzi a questa Corte da [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al ricorso proposto dal Ministero della giustizia e definito dalla ordinanza di questa Corte n. 26045 del 2019, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], loro difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come "procuratore antistatario".

Ric. 2019 n. 33274 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -2- Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente fotìnulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009).

Pertanto, l'ordinanza n. 26045 del 2019 va corretta, nella parte moriva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez.

Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 26045 del 2019 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l'espressione "seguono la soccombenza", nella motivazione, e dopo "accessori di legge" e prima del punto, nel dispositivo, si aggiunga quanto segue: con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario." Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta sentenza della sostituzione così disposta.

Ric. 2019 n. 33274 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021.

DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 33274-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato 26045/2019 - avverso l'ordinanza 26045/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con ordinanza della Sezione Sesta - 2, 15 ottobre 2019 n. 26045, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato, con ricorso notificato a mezzo posta il 2 novembre 2019, istanza di correzione nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, rigettato il ricorso, ha condannato il Ministero della giustizia ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di curo 1.700,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, che per mero errore materiale, ha omesso di distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore antistatario, così dichiaratosi. L'intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva. Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., giusta il secondo comma dell'art. 391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell'accoglimento dell'istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta è stata notificata all'avvocato del ricorrente. Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore. Premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato dinanzi a questa Corte da [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al ricorso proposto dal Ministero della giustizia e definito dalla ordinanza di questa Corte n. 26045 del 2019, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], loro difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come "procuratore antistatario". Ric. 2019 n. 33274 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -2- Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente fotìnulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009). Pertanto, l'ordinanza n. 26045 del 2019 va corretta, nella parte moriva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 26045 del 2019 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l'espressione "seguono la soccombenza", nella motivazione, e dopo "accessori di legge" e prima del punto, nel dispositivo, si aggiunga quanto segue: con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario." Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta sentenza della sostituzione così disposta. Ric. 2019 n. 33274 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021. DE
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