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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45461/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell' mputato, che si è associato alla richiesta del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (per essersi il predetto trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine previsto nell'ordine del Questore di [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 10.000,00 di multa.

2. Avverso detta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'erronea applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, nonché l'erronea interpretazione della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 53683 del 22 giugno 2017.

Secondo la difesa, il Giudice di pace avrebbe mal interpretato la citata pronuncia delle Sezioni finite, che non ha escluso, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, la possibilità di applicare l'istituto della non punibili:à per particolare tenuità del fatto ai reati di competenza del Giudice di pace; avrebbe, altresì, erroneamente affermato che la disposizione di cui all'art. 34 ci.lgs. n. 274 del 2000 non si applicherebbe all'inottemperanza di un provvedimento emesso da un'Autorità dello Stato.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, associandosi alle determinazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA], nel rigettare la richiesta difensiva con la quale si chiedeva che il fatto addebitato all'imputato fosse ritenuto di particolare tenuità, ha così argomentato: "in merito alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, si rinvia a quanto stabilito dalla Corte di cessazione a sezioni unite che, con sentenza n. 53683/17, ha escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati di competenza del giudice di pace, attribuendo all'art. 34 d. igs. 274/2000 la finalità conciliativa che caratterizza la giurisdizione penale del Giudice di pace.

Rileva chi scrive, inoltre, che, nel caso di specie, l'art. 34 d.

Igs, 274/00 non potrebbe trovare applicazione poiché, di per sé, prescindendo dall'incensuratezza o meno dell'imputato, l'inottemperanza di un provvedimento emesso da un'Autorità dello Stato non può essere ricondotta fra le ipotesi di particolare tenuità del fatto contemplata dal richiamato articolo.

Ritiene, infatti, questo Giudice che rientra fra le prerogative del legislatore il potere di qualificare come illegittimo un comportamento o un fatto; l'introduzione del reato in esame si fonda su un giudizio precostituito di offensività oggettiva e indifferenziata dell'interesse a una disciplina dei flussi migratori senza possibilità di distinguere una varietà di comportamenti più o meno gravi, escludendo con ciò la tenuità del fatto".

2. Orbene, detto argomentare, a giudizio del Collegio, non è congruo sotto un duplice ordine di ragioni.

Intanto, perché le Sezioni unite di questa Corte, nell'indicata pronuncia - pur affermando che "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace" - hanno precisato che "il rapporto tra l'art.131-bis cod. pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa".

Inoltre, l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza - secondo cui la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 34 cl.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non è applicabile, in linea di principio, al reato addebitato all'imputato, trova autorevole smentita nella motivazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 250 del 2010, che, nel rigettare ovvero nel dichiarare inammissibili questioni di legittimità relative alla contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.

Igs. n. 286 del 1998, ha evidenziato espressamente che, con riferimento "alle ipotesi a carattere marginale", "occorre tenere conto anche della circostanza che l'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace è atta a rendere operante l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 34 del d.

Igs. n. 274 del 2000, un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto significato".

E la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'affermare la regola interpretativa, secondo cui la norma di cui al citel articolo 34 si riferisce a tutti i reati indicati nell'ad 4 del medesimo decreto legislativo (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Rv. 256825 - 01; Cass. Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Rv. 279642 - 01).

3. La sentenza impugnata nella sola parte in cui afferma la non applicabilità dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998, va, dunque, annullata con rinvio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che, in diversa persona fisica, dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell' mputato, che si è associato alla richiesta del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (per essersi il predetto trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine previsto nell'ordine del Questore di [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 10.000,00 di multa. 2. Avverso detta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'erronea applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, nonché l'erronea interpretazione della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 53683 del 22 giugno 2017. Secondo la difesa, il Giudice di pace avrebbe mal interpretato la citata pronuncia delle Sezioni finite, che non ha escluso, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, la possibilità di applicare l'istituto della non punibili:à per particolare tenuità del fatto ai reati di competenza del Giudice di pace; avrebbe, altresì, erroneamente affermato che la disposizione di cui all'art. 34 ci.lgs. n. 274 del 2000 non si applicherebbe all'inottemperanza di un provvedimento emesso da un'Autorità dello Stato. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, associandosi alle determinazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA], nel rigettare la richiesta difensiva con la quale si chiedeva che il fatto addebitato all'imputato fosse ritenuto di particolare tenuità, ha così argomentato: "in merito alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, si rinvia a quanto stabilito dalla Corte di cessazione a sezioni unite che, con sentenza n. 53683/17, ha escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati di competenza del giudice di pace, attribuendo all'art. 34 d. igs. 274/2000 la finalità conciliativa che caratterizza la giurisdizione penale del Giudice di pace. Rileva chi scrive, inoltre, che, nel caso di specie, l'art. 34 d. Igs, 274/00 non potrebbe trovare applicazione poiché, di per sé, prescindendo dall'incensuratezza o meno dell'imputato, l'inottemperanza di un provvedimento emesso da un'Autorità dello Stato non può essere ricondotta fra le ipotesi di particolare tenuità del fatto contemplata dal richiamato articolo. Ritiene, infatti, questo Giudice che rientra fra le prerogative del legislatore il potere di qualificare come illegittimo un comportamento o un fatto; l'introduzione del reato in esame si fonda su un giudizio precostituito di offensività oggettiva e indifferenziata dell'interesse a una disciplina dei flussi migratori senza possibilità di distinguere una varietà di comportamenti più o meno gravi, escludendo con ciò la tenuità del fatto". 2. Orbene, detto argomentare, a giudizio del Collegio, non è congruo sotto un duplice ordine di ragioni. Intanto, perché le Sezioni unite di questa Corte, nell'indicata pronuncia - pur affermando che "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace" - hanno precisato che "il rapporto tra l'art.131-bis cod. pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa". Inoltre, l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza - secondo cui la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 34 cl.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non è applicabile, in linea di principio, al reato addebitato all'imputato, trova autorevole smentita nella motivazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 250 del 2010, che, nel rigettare ovvero nel dichiarare inammissibili questioni di legittimità relative alla contravvenzione di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, ha evidenziato espressamente che, con riferimento "alle ipotesi a carattere marginale", "occorre tenere conto anche della circostanza che l'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace è atta a rendere operante l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 34 del d. Igs. n. 274 del 2000, un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto significato". E la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'affermare la regola interpretativa, secondo cui la norma di cui al citel articolo 34 si riferisce a tutti i reati indicati nell'ad 4 del medesimo decreto legislativo (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Rv. 256825 - 01; Cass. Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Rv. 279642 - 01). 3. La sentenza impugnata nella sola parte in cui afferma la non applicabilità dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, va, dunque, annullata con rinvio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che, in diversa persona fisica, dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Così deciso, il
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