CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 04/04/1998 avverso la sentenza del 14/08/2025 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di tre mesi e tre giorni di reclusione e 622,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata; Considerato che la censura espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste come ammissibili dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e, peraltro, anche articolate senza alcuna specificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M2026 11 [OSCURATO:PERSONA]