CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 23862/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza in data 27.1.2022 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria contenente motivi nuovi e ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ravenna, adito in sede di appello cautelare, ha confermato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di danaro o dei beni mobili ed immobili nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione al reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 contestato al legale rappresentante per aver indicato per gli anni di imposta 2016 e 2017 elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per operazioni oggettivamente inesistenti. 2. Avverso il suddetto provvedimento il procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la carenza di motivazione in ordine al periculum in mora necessario al mantenimento del vincolo cautelare, rilevando in primo luogo l'ampio lasso temporale intercorso tra l'ultima condotta contestata risalente all'anno 2018 ed il sequestro disposto in data 1.6.2021 senza che la legale rappresentante della società avesse posto in essere alcun atto dissipatorio o distrattivo che giustificasse l'emissione della misura. Nel richiamare al riguardo la sentenza a Sezioni Unite n. 36959 del 24.6.2021 e le direttive ed i regolamenti sovrannazionali secondo i quali incombe sempre sull'autorità giudiziaria l'obbligo di verificare che lo scopo di dispersione dei beni sia attuale, deduce in ogni caso che la Commissione tributaria provinciale di Ravenna aveva accolto in data 19.7.2021 la richiesta di sospensione della pretesa tributaria per le medesime annualità oggetto di contestazione nel presente procedimento, provvedimento questo che avrebbe imposto al giudice dell'appello cautelare l'obbligo di una motivazione rafforzata. Lamenta che invece la strigata motivazione resa nel provvedimento impugnato, con cui il Tribunale si limita ad asserire che la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale "non dimostri che la stessa sia stata invalidata", sia inconferente e comunque carente, nulla venendo evidenziato in ordine all'incapienza del patrimonio sociale ovvero alla sussistenza di condotte dissipatrici del danaro presente sui conti della società. 3. All'udienza di discussione innanzi a questa Corte il difensore ha depositato memoria ai sensi degli artt. 325 e 311, quarto comma cod. proc. pen. con la quale deduce il vizio di violazione di legge riferito all'art. 322 bis cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Ravenna, pur avendo fissato inizialmente fissato l'udienza dinanzi a sé alla data del 20.1.2022, differito la camera di consiglio alla data del 27.1.2022 senza averne dato alcun avviso al difensore, cui è stata pertanto preclusa la possibilità di partecipare, con conseguente nullità del procedimento ai sensi degli artt. 178 primo comma lett. c) e 180 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. Deve evidenziarsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto sui beni nella disponibilità dell'indagato è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice della cautela, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sul periculum, tali da consentire di ritenere venuti meno i presupposti fondanti l'adozione della misura in contestazione. Ciò chiarito, deve evidenziarsi che il Tribunale adito ha escluso che la decisione assunta dalla Commissione tributaria in ordine al riconoscimento della sospensiva in pendenza del procedimento incardinato dinanzi a sé rivestisse i caratteri di novità assunti dalla difesa in relazione al periculum. E ciò per un duplice ordine di rilievi, venendo posta in dubbio, in primo luogo, la puntuale rispondenza del credito tributario relativo alla cartella esattoriale impugnata innanzi alla Commissione con le somme configuranti il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo in esame, ed essendo comunque escluso in termini assorbenti che la natura meramente cautelare della disposta sospensiva comportasse alcuna invalidazione della pretesa erariale, come avvalorato, secondo il Tribunale ravennate, dalla motivazione resa dai giudici tributari che pongono l'accento esclusivamente sulla non modesta entità della somma, tale da suggerire l'adozione delle opportune cautele in conseguenza dei danni cui l'esecutato potrebbe essere esposto nelle more della definizione del procedimento di merito. Entrambi i suddetti profili, del tutto tralasciati dalla ricorrente che nulla chiarisce al riguardo, costituiscono la compiuta risposta dei giudici investiti dell'appello cautelare alle doglianze esposte dalla difesa di talchè il vizio motivazionale ora lamentato, non vertendosi in tema di carenza argomentativa o della sua apparenza, resta precluso dall'art. 325 cod. proc. pen.. L'ordinanza impugnata non presenta, per vero, alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili nella presente sede di legittimità, avendo i giudici della cautela reale spiegato con argomenti logici e conducenti per quale ragione il provvedimento della Commissione tributaria sia inidoneo a mutare il quadro cautelare in relazione all'elemento del periculum in mora. Del tutto ultronee risultano pertanto le censure difensive concentrate sulla mancanza di motivazione in ordine ad atti distrattivi o depauperativi del patrimonio sociale i quali soltanto avrebbero, secondo la ricorrente, consentito il mantenimento del sequestro finalizzato alla confisca nelle more del procedimento di merito: deve essere al riguardo rilevato che tale valutazione presuppone, a monte, che si intervenuto un elemento di novità rendendosi solo in tal caso doveroso l'apprezzamento da parte dei giudici della cautela sulla necessità del mantenimento del vincolo reale in relazione al periculum, da rapportare alla persistenza delle ragioni poste a fondamento dell'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca in pendenza del giudizio di merito.Quanto alle censure addotte con la memoria presentata in udienza deve rilevarsene l'inammissibilità sotto un duplice profilo: da un lato le doglianze ivi sviluppate non risultano in alcun modo riconducibili ai motivi costituenti oggetto di tempestivo ricorso, non essendo consentito l'ampliamento del petitum attraverso l'introduzione di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione così da eluderne la previsione a pena di decadenza (Sez. 2, Sentenza n. 17693 del 17/01/2018 - dep. 19/04/2018, Rv. 272821); dall'altro ad esse si trasmette il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari, inidonei all'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 8439 del 24/01/2020 - dep. 02/03/2020, Rv. 278387). All'esito del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che società ricorrente abbia proposto il ricorso "senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual