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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02307/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18135/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2664/2019depositata il 07/01/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con due distinte ordinanze-ingiunzione emesse il 26 settembre 2018 ai sensi dell'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] irrogava alla [OSCURATO:SOCIETA]. le sanzioni di cui all'art . 53 , comma 9 , d .lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'art.6, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79,convertito con modificazioni della legge 28 Maggio 1997, n. 140.

Dalla verifica della Guardia di Finanza effettuata il 6 febbraio 2018 era emerso,infatti, il conferimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di incarichi professionali conferiti all'arch. [OSCURATO:PERSONA] nel biennio 2015- 2016, senza aver richiesto la previa necessaria autorizzazione all'Università degli studi della [OSCURATO:PERSONA] avente sede in Caserta, con cui il predetto arch.

Molinari aveva rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in qualità di docente.

I compensi conferiti all'architetto erano pari ad €78.000,00 per ciascuno dei due anni di imposta: pertanto, le sanzioni venivano irrogate per €156.000,00per ciascuna delle due ordinanze-ingiunzioni, nella misura cioè del 200% dei compensi pattuiti e documentati dalle fatture emesse dall'arch.Molinari.

2. Le due ordinanze-ingiunzioni venivano opposte d alla [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , il quale riteneva che l'ufficio territorialmente competente ad adottare provvedimenti di rito fosse quello del luogo ove ha sede l'amministrazione di appartenenza del Molinari, cioè l' U niversità cui avrebbe dovuto essere richiesta l'autorizzazione, ovvero quello del luogo in cui risulterebbe commessa la violazione, cioè Caserta.

Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio, dichiarava la nullità delle due ordinanze-ingiunzione impugnate.

3. Avverso detta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, che accoglieva integralmente il gravame e, per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava le opposizioni proposte avverso le ordinanze - ingiunzioni condannando gli appellati in solido al rimborso delle spese in favore dell'appellante del doppio grado di giudizio.

Asostegno della sua decisione,osservava la Corte che: - l a condotta omissiva consistente nella mancata richiesta di autorizzazione è stata posta in essere nel luogo dove ha sede la società appellata conferente l'incarico di cui trattasi, ossia [OSCURATO:PERSONA] non già Caserta; - a lla luce della realtà documentale , sussistono entrambi gli elementi,oggettivo e soggettivo, dell'illecito; - q uanto alla presunta illegittimità costituzionale dell'art . 53 , comma 9, legge n . 165 del 2001 , non si ravvisano irrazionalità del concepimento della norma, né contrasti con i principi costituzionali citati.

4. Impugnavano la decisione della Corte d'Appello di Bologna la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorso in Cassazione,affidandolo a sei motivi.

L'agenzia delle entrate si difendeva depositando controricorso.

In prossimità dell'adunanza i ricorrenti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all'art. 17 comma 5, legge n. 689/81, e degli art t. 13 e 14 legge n. 689/81, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure errato nel ritenere sussistente la competenza per territorio all'emanazione delle ordinanze-ingiunzione opposte in capo all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo i ricorrenti sarebbe incorsa in errore la Corte d'Appello di Bologna laddove non ha considerato di essere in presenza di un illecito omissivo, che verrebbe pertanto consumato nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione mancata, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione.

E ciò,d'altra parte, in coerenza con quanto stabilito dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione (Cass. Sez.

U, n. 4131/1988; sulla presunzione di coincidenza del luogo di commissione dell’illecito con il luogo di accertamento: Cass. n. 3923/2010) e della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 237/2018).

Applicando correttamente il criterio del cosiddetto locus commissi delicti, la Corte d'A ppello avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità delle ordinanze opposte in accoglimento dell'eccezione di incompetenza dell’Autorità emanante, individuando l’Agenzia delle Entrate di Caserta.

1.1. Il motivo è infondat o .

In tema di sanzioni amministrative relative a illecito omissivodi pura condotta, questa Corte ha espresso un principio univoco e consolidato: la competenza territoriale dell'Autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio si determina in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale quest'ultima è stata accertata;il luogo di accertamento dell’infrazione ne rappresenta ipso facto il luogo di commissione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24391 del 10/08/2023, Rv. 668806 –01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27202 del 16/12/2011, Rv. 620294 – 01 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 24/06/2009, Rv. 608629 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3756 del 15/03/2001, Rv. 544784 - 01 , tutte confermano: Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4131 del 17/06/1988, Rv. 459216 –01, pure richiamata nel ricorso).

Tanto basta ad escludere l'opportunità della rimessione della questione sollevata alle Sezioni Unite di questa Corte, come argomentato in memoria.

1.2. Risulta, poi,del tutto inconferente i l riferimento in ricorso alla pronuncia della Corte costituzionale n. 237 del 2018 : in quell'occasione,il giudice delle leggi aveva corretto i l Giudice di Pace rimettente il quale, ritenuto che il Centro nazionale accertamento infrazioni (CNAI) fosse l'autorità procedente per le sanzioni e che, avendo tale organismo sede inRoma, dovesse essere competente per le relative opposizioni, aveva in tal modo erroneamente as sociato il luogo dell'accertamento dell'infrazione con il luogo in cui la comunicazionedei dati personali e della patente del conducente d eve pervenire: in tal caso, la competenza territoriale a conoscere degli illeciti contestati sarebbe spettata al Giudice di pace di Roma, quale giudice del locus commissi delicti dell'illecito omissivo consumato nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione mancata.

Corretto l'erroneo presupposto, e cioè affermato che il CNAI non è l'Autorità pr o cedente per l 'irrogazione delle sanzioni , la Consulta ha ribadito, anche nella materia specifica delle infrazioni al Codice della Strada, il principio sopra enunciato: « che, quindi, il locus commissi delicti dell'illecito omissivo di cui all'art. 126 - bis cod. strada, quale luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincide con il luogo dell'accertamento, poiché l'autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio».

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure errato nel non aver ritenuto provata la conclusione dei contratti per gli anni 2015 e 2016 tra [OSCURATO:SOCIETA]e l'arch.

Molinari in Milano.

Nella prospettazione dei ricorrenti, essi avrebbero affermato che i due contratti di conferimento di incarichi extra istituzionali all'arch.

Molinari per gli anni 2015 e 2016 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati sottoscritti e conclusi alla compresenza delle parti in Milano, rispettivamente in data 22/12/2014 e 22/12/2015.

Rispetto a questa affermazione dei ricorrenti la Guardia di Finanza si è limitata ad asserire che il contratto si sia concluso a [OSCURATO:PERSONA].

Non può ritenersi che l'Agenzia delle Entrate abbia affermato o negato tale fatto nel proprio ricorso, essendosi limitata ad un’apodittica affermazione senza alcun seguito: opera, pertanto, il principio di non contestazione, che avrebbe precluso al giudice di ritenere ancora oggetto di prova l'accertamento del luogo di conclusione del contratto.

Con una seconda censura, i ricorrenti si dolgono del fatto che la documentazione contrattuale allegata dai ricorrenti dimostra incontestabilmente che i contratti si erano conclusi a Milano: una corretta applicazione dell'art. 2697 cod. civ. avrebbe comportato che gravava sull'Amministrazione l'onere di provare il contrario.

Il giudice di seconde cure è, dunque, incorso nella violazione del principio di non contestazione exart. 115 cod. proc. civ. e, comunque, nella violazione della norma disciplinante il riparto dell'onere probatorio.

2.1. Avendo il Collegio dichiarato infondato il primo motivo, il secondo resta assorbito.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per avere il giudice di appello pedissequamente trascritto il contenuto dello scritto difensivo dell'Agenzia delle Entrate senza autonomo e percepibile vaglio critico, rendendo una motivazione apparente.

Con riferimento al capo A) della sentenza impugnata, esso trascrive letteralmente la laconica conclusione a cui era pervenuta l'Agenzia delle Entrate in merito alla questione della competenza: sembra, infatti, che la Corte d'Appello nemmeno si sia accorta che nel verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza non si parla mai del luogo di conclusione dei contratti prodotti in giudizio solo dagli odierni ricorrenti in sede di opposizione.

Parimenti deve dirsi per quanto riguarda i capi B) e C) della sentenza impugnata, nonché per la motivazione della pronuncia nella parte in cui non ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata.

Come precisato anche dalla Suprema Corte, il giudice d'appello è tenuto ad esprimere, quand'anche in modo sintetico, le ragioni della condivisione delle altre argomentazioni risultando, invece, la sentenza in parola nulla per radicale carenza della motivazione (sub specie di motivazione apparente), laddove la laconicità della motivazione adottata non consente in alcun modo di ritenere che a quella affermata condivisione il giudice sia pervenuto attraverso l'adeguata considerazione delle contrapposte allegazioni difensive, così come è avvenuto nella fattispecie.

3.1. Il motivo è infondato.

Quanto alla motivazione apparente, è utile ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: [OSCURATO:PERSONA].

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 -01).

I capi censurati della pronuncia resa dal giudice d'appello consentono di ricostruire le argomentazioni logiche a sostegno della decisione; il fatto che esse provengano - con tecnica del collage o del « copia e incolla » - d a altro documento , non comporta di per sé l’assenza di motivazione o la motivazione apparente, qualora le ragioni della decisione siano, come nel caso di specie, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 –01).

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 comma 9, d.l. n. 165/2001 e 6, comma 1, DL N 79/1997 conv. con modif. dalla legge n 140/1997, nonché dell'art. 6, comma 10, legge n. 242/2010, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure errato nel ritenere sussistente l'elemento oggettivo dell'illecito, rientrando al contrario l'attività prestata dall'arch.

Molinari alla [OSCURATO:SOCIETA]tra quelle esercitabili liberamente ex art. 6, comma 10, primo periodo, legge n . 240/2010 anziché tra quelle per le quali è prevista l'autorizzazione.

Lamentano i ricorrenti un'errata interpretazione dell'art. 6, legge n. 240/2010, stante il fatto che l'attività svolta dall’arch.

Molinari era un'attività inequivocabilmente di consulenza in materia scientifica avente scopo divulgativo e formativo e latu sensuculturale.

5. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53, commi 9 e 10, d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 1, DL N 79/1997 conv. con modif. dalla legge n 140/1997, nonché dell'art. 3, della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito a carico degli opponenti, ricorrendo al contrario l'esimente dell'incolpevole errore sul fatto ai sensi dell'art. 3 legge n 689/1981; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure errato nel ritenere assolto l'onere probatorio gravante in capo all'agenzia delle entrate sulla colpevolezza degli odierni ricorrenti.

La Corte d'Appello di Bologna non ha a sufficienza vagliato la responsabilità del Molinari rispetto alla sua qualità di docente a tempo pieno e non a tempo definito: da una serie di elementi probatori, infatti, risulta che egli fosse a tempo definito.

Si dovrebbe, quindi, applicare l'esimente di cui all'art. 3, comma 2, della legge n . 689/81 ammettendo la buona fede e l'errore incolpevole quali cause di esclusione dell'illecito amministrativo.

Inoltre, secondo i ricorrenti, è pacifico che la giurisprudenza amministrativa recente evidenzia il fatto che debba essere in primis il docente universitario a richiedere ove necessaria l'autorizzazione.

6. Il quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla sussistenza degli elementi (oggettivi e soggettivi) della fattispecie di illecito.

Essi sono entrambi inammissibili, poiché nascondono una richiesta di revisione della valutazione delle prove e del convincimento del giudice di merito ( ex plurimis, di recente: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

La Corte territoriale ha ben spiegato le ragioni del suo convincimento (v. sentenza p. 6),laddove deduce dalla realtà documentale che l'attività professionale del Molinari nei confronti delle [OSCURATO:SOCIETA] fosse operativa e non meramente divulgativa, e che la q ualità del Molinari di docente universitario a tempo indeterminato fosse ben nota alla società, stante il loro rapporto professionale pluridecennale.

6.1. Quanto all’insussistenza dell'elemento soggettivo, il principio di diritto richiamato nello stesso ricorso, in virtù del quale in tema di violazioni amministrative, l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come «buona fede», può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da partedell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv. 656323 – 01; Cass. n. 24081 del 26.09.2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814 – 01) , deve essere completato con la corretta attribuzione degli oneri di prova, diversamente mal interpretata dai ricorrenti ( v. ricorso p. 28 , 1° capoverso; p. 29, 2° capoverso ).

L'onere della prova degli elementi positivi esterniche possano rivelare la sussi stenza della buona fede è , infatti,a carico dell'opponente, e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09).Nel caso di specie, d alla motivazione della Corte distrettuale risulta chiaro che i ricorrenti non hanno fornito nessuna prova dell'intervenuto elemento positivo impeditivo, né dell'aver fatto tutto il possibile affinché nessun rimprovero potesse essere loro mosso.

6.1.1. A ciò deve aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il citato art. 3, comma, 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».

Osserva il Collegio che nel pubblico impiego contrattualizzato l'art. 53, nel suo insieme, consente l’esperimento di incarichi extraistituzionali retribuiti solo ove gli stessi siano « conferiti » dall'Amministrazione di provenienza, ovvero da questa preventivamente autorizzati, rimettendo al datore di lavoropubblico la valutazione della legittimità dell'incarico e della sua compatibilità, soggettiva ed oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio.

All'applicazione di tale disciplina concorre il comma 9 dell'art. 53, che facarico agli enti pubblici economici e ai datori di lavoro privati di chiedere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Q uanto richiesto al datore di lavoro dal citato comma 9 non può essere trasferito a carico del lavoratore(come sembrano assumere i ricorrent i : v. r icorso 27, ultimo capoverso: p. 28).

Ed infatti, anche il lavoratore concorre all'attuazione della disciplina sulla incompatibilità ( cumulo di impieghi e incarichi ), ma la norma di riferimento per quest'ultimo va individuata nell'art. 53, comma 7, che prende in esame le conseguenze per il lavoratore della mancanza di autorizzazione a svolgere l'incarico extraistituzionale (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 25752 del 14/12/2016, Rv. 642498 - 01).

7. Con il sesto motivo lamentano i ricorrenti violazione falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011 per avere il giudice di seconde cure errato nella liquidazione dei compensi ai sensi delD.M. n. 55/2014 per il primo grado di giudizio in favore dell'Amministrazione resistita a mezzo di un proprio dipendente, nonché per aver liquidato spese generali, IVA e CPA nel secondo grado di giudizio a favore dell'Avvocatura dello Stato.

In ogni caso, si chiede di sospendere il giudizio in corso e sollevare dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 1, D.L.n. 79/1997 ( conv. con modif. dalla legge n 140/1997), per contrarietà con gli artt.3, 24, 27, 41 comma 1, 97 comma 1, 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sussistendo entrambi i requisiti della rilevanza della questione e della sua non manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 23 legge 11 Marzo 1953.

7.1. Il motivo è fondatoper quanto di ragione.

Nel caso in esame, come emerge dagli atti del giudizio di prime cure,cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio dedotto(ex multis, di recente: Cass. n. 36728/2022),l'agenzia delle entrate è stata difesa non dall'Avvocatura Generale dello Stato, ma daun funzionario , [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate: pertanto, nulla è dovuto in termini di compenso, contrariamente a quanto deciso dalla Corte distrettuale.Anche per ciò che attiene alla censura inerente al la liquidazione delle spese generali, il C o llegio rileva che , avendo l’Avvocatura Generale dello Sato difeso l’Agenzia delle Entrate in seconde cure, erroneamente la Corte d’Appello bolognese ha liquidato in suo favore le spese generali, anziché le spese prenotate a debito.

7.2. Pertanto, il Collegio cassa la pronuncia impugnata in parte qua e, decidendo nel meritoex art. 384 cod. proc. civ., esclude la condanna in solido di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di €12.678,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate per il primo grado di giudizio; IVA, CAP ed accessoriaggiunti alla condanna in secondo grado si intendono sostituiti con le spese prenotate a debito.

7.3. Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevatacon riferimento al comma 9 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001,il Collegio condivide le osservazioni della Corte territoriale in merito alla non riscontrata irrazionalità della norma e violazione dei parametri costituzionali identificati dai ricorrenti.Del resto, il riferimento alla nota pronuncia della Consulta n. 98 del 2015 risulta inconferente .

In detta sentenza, la Corte costituzionale ha decretato l'illegittimità del comma 15 dell'art.53 del d.lgs. n . 165 del 2001 ( c he prevede ulteriore identica sanzione di cui al comma 9 della medesima norma per l'omessa tempestiva comunicazione dell'ammontare dei compensi) con riferimento agli artt. 3 e 76 della C ostituzione , discutendo della predisposizione, da parte del legislatore delegato, di un meccanismo di tipo sanzionatorio privo di espressa indicazione nell'ambito della delega.

In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto i n ricorso , la sanzione di cui al comma 9 dell'art.15 non è scalfita dalla pronuncia menzionata, rivolta espressamente a correggere l'eccesso di delega con riferimento all'ingiustificata duplicazione di una sanzione amministrativa.

8. In definitiva, il C ollegio rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso;dichiara assorbito il secondo; dichiara inammissibili il quarto e quinto motivo; accoglie ndo il sesto motivo nella parte relativa alle spese dei giudizi di merito,esclude la condanna in solido per il primo grado di giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di €12.678,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate; IVA, CAP ed accessori aggiunti alla condanna in secondo grado si intendono sostituiti con le spese prenotate a debito; liquida le spese del presente giudizio secondo soccombenza parziale, come da dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il sesto motivo nella parte relativa ai compensi e alle spese dei giudizi di merito,rigettati il primo ed il terzo, assorbito il secondo e inammissibili il quarto ed il quinto, e decidendo nel merito escludela condanna in solido dei ricorrenti alle spese di primo grado , mentre per le spese di secondo grado IVA, CAP ed accessori aggiunti sonosostituiti con le spese prenotate a debito.

Compensa per ¼ le spese del giudizio di legittimità, che liquida per l’intero in €8.000,00,e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante frazione a favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre le spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18135/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2664/2019depositata il 07/01/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con due distinte ordinanze-ingiunzione emesse il 26 settembre 2018 ai sensi dell'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] irrogava alla [OSCURATO:SOCIETA]. le sanzioni di cui all'art . 53 , comma 9 , d .lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'art.6, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79,convertito con modificazioni della legge 28 Maggio 1997, n. 140. Dalla verifica della Guardia di Finanza effettuata il 6 febbraio 2018 era emerso,infatti, il conferimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di incarichi professionali conferiti all'arch. [OSCURATO:PERSONA] nel biennio 2015- 2016, senza aver richiesto la previa necessaria autorizzazione all'Università degli studi della [OSCURATO:PERSONA] avente sede in Caserta, con cui il predetto arch. Molinari aveva rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in qualità di docente. I compensi conferiti all'architetto erano pari ad €78.000,00 per ciascuno dei due anni di imposta: pertanto, le sanzioni venivano irrogate per €156.000,00per ciascuna delle due ordinanze-ingiunzioni, nella misura cioè del 200% dei compensi pattuiti e documentati dalle fatture emesse dall'arch.Molinari. 2. Le due ordinanze-ingiunzioni venivano opposte d alla [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , il quale riteneva che l'ufficio territorialmente competente ad adottare provvedimenti di rito fosse quello del luogo ove ha sede l'amministrazione di appartenenza del Molinari, cioè l' U niversità cui avrebbe dovuto essere richiesta l'autorizzazione, ovvero quello del luogo in cui risulterebbe commessa la violazione, cioè Caserta. Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio, dichiarava la nullità delle due ordinanze-ingiunzione impugnate. 3. Avverso detta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, che accoglieva integralmente il gravame e, per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava le opposizioni proposte avverso le ordinanze - ingiunzioni condannando gli appellati in solido al rimborso delle spese in favore dell'appellante del doppio grado di giudizio. Asostegno della sua decisione,osservava la Corte che: - l a condotta omissiva consistente nella mancata richiesta di autorizzazione è stata posta in essere nel luogo dove ha sede la società appellata conferente l'incarico di cui trattasi, ossia [OSCURATO:PERSONA] non già Caserta; - a lla luce della realtà documentale , sussistono entrambi gli elementi,oggettivo e soggettivo, dell'illecito; - q uanto alla presunta illegittimità costituzionale dell'art . 53 , comma 9, legge n . 165 del 2001 , non si ravvisano irrazionalità del concepimento della norma, né contrasti con i principi costituzionali citati. 4. Impugnavano la decisione della Corte d'Appello di Bologna la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorso in Cassazione,affidandolo a sei motivi. L'agenzia delle entrate si difendeva depositando controricorso. In prossimità dell'adunanza i ricorrenti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all'art. 17 comma 5, legge n. 689/81, e degli art t. 13 e 14 legge n. 689/81, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure errato nel ritenere sussistente la competenza per territorio all'emanazione delle ordinanze-ingiunzione opposte in capo all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i ricorrenti sarebbe incorsa in errore la Corte d'Appello di Bologna laddove non ha considerato di essere in presenza di un illecito omissivo, che verrebbe pertanto consumato nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione mancata, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione. E ciò,d'altra parte, in coerenza con quanto stabilito dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione (Cass. Sez. U, n. 4131/1988; sulla presunzione di coincidenza del luogo di commissione dell’illecito con il luogo di accertamento: Cass. n. 3923/2010) e della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 237/2018). Applicando correttamente il criterio del cosiddetto locus commissi delicti, la Corte d'A ppello avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità delle ordinanze opposte in accoglimento dell'eccezione di incompetenza dell’Autorità emanante, individuando l’Agenzia delle Entrate di Caserta. 1.1. Il motivo è infondat o . In tema di sanzioni amministrative relative a illecito omissivodi pura condotta, questa Corte ha espresso un principio univoco e consolidato: la competenza territoriale dell'Autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio si determina in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale quest'ultima è stata accertata;il luogo di accertamento dell’infrazione ne rappresenta ipso facto il luogo di commissione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24391 del 10/08/2023, Rv. 668806 –01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27202 del 16/12/2011, Rv. 620294 – 01 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 24/06/2009, Rv. 608629 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3756 del 15/03/2001, Rv. 544784 - 01 , tutte confermano: Cass. Sez. U, Sentenza n. 4131 del 17/06/1988, Rv. 459216 –01, pure richiamata nel ricorso). Tanto basta ad escludere l'opportunità della rimessione della questione sollevata alle Sezioni Unite di questa Corte, come argomentato in memoria. 1.2. Risulta, poi,del tutto inconferente i l riferimento in ricorso alla pronuncia della Corte costituzionale n. 237 del 2018 : in quell'occasione,il giudice delle leggi aveva corretto i l Giudice di Pace rimettente il quale, ritenuto che il Centro nazionale accertamento infrazioni (CNAI) fosse l'autorità procedente per le sanzioni e che, avendo tale organismo sede inRoma, dovesse essere competente per le relative opposizioni, aveva in tal modo erroneamente as sociato il luogo dell'accertamento dell'infrazione con il luogo in cui la comunicazionedei dati personali e della patente del conducente d eve pervenire: in tal caso, la competenza territoriale a conoscere degli illeciti contestati sarebbe spettata al Giudice di pace di Roma, quale giudice del locus commissi delicti dell'illecito omissivo consumato nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione mancata. Corretto l'erroneo presupposto, e cioè affermato che il CNAI non è l'Autorità pr o cedente per l 'irrogazione delle sanzioni , la Consulta ha ribadito, anche nella materia specifica delle infrazioni al Codice della Strada, il principio sopra enunciato: « che, quindi, il locus commissi delicti dell'illecito omissivo di cui all'art. 126 - bis cod. strada, quale luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincide con il luogo dell'accertamento, poiché l'autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio». 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure errato nel non aver ritenuto provata la conclusione dei contratti per gli anni 2015 e 2016 tra [OSCURATO:SOCIETA]e l'arch. Molinari in Milano. Nella prospettazione dei ricorrenti, essi avrebbero affermato che i due contratti di conferimento di incarichi extra istituzionali all'arch. Molinari per gli anni 2015 e 2016 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati sottoscritti e conclusi alla compresenza delle parti in Milano, rispettivamente in data 22/12/2014 e 22/12/2015. Rispetto a questa affermazione dei ricorrenti la Guardia di Finanza si è limitata ad asserire che il contratto si sia concluso a [OSCURATO:PERSONA]. Non può ritenersi che l'Agenzia delle Entrate abbia affermato o negato tale fatto nel proprio ricorso, essendosi limitata ad un’apodittica affermazione senza alcun seguito: opera, pertanto, il principio di non contestazione, che avrebbe precluso al giudice di ritenere ancora oggetto di prova l'accertamento del luogo di conclusione del contratto. Con una seconda censura, i ricorrenti si dolgono del fatto che la documentazione contrattuale allegata dai ricorrenti dimostra incontestabilmente che i contratti si erano conclusi a Milano: una corretta applicazione dell'art. 2697 cod. civ. avrebbe comportato che gravava sull'Amministrazione l'onere di provare il contrario. Il giudice di seconde cure è, dunque, incorso nella violazione del principio di non contestazione exart. 115 cod. proc. civ. e, comunque, nella violazione della norma disciplinante il riparto dell'onere probatorio. 2.1. Avendo il Collegio dichiarato infondato il primo motivo, il secondo resta assorbito. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per avere il giudice di appello pedissequamente trascritto il contenuto dello scritto difensivo dell'Agenzia delle Entrate senza autonomo e percepibile vaglio critico, rendendo una motivazione apparente. Con riferimento al capo A) della sentenza impugnata, esso trascrive letteralmente la laconica conclusione a cui era pervenuta l'Agenzia delle Entrate in merito alla questione della competenza: sembra, infatti, che la Corte d'Appello nemmeno si sia accorta che nel verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza non si parla mai del luogo di conclusione dei contratti prodotti in giudizio solo dagli odierni ricorrenti in sede di opposizione. Parimenti deve dirsi per quanto riguarda i capi B) e C) della sentenza impugnata, nonché per la motivazione della pronuncia nella parte in cui non ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata. Come precisato anche dalla Suprema Corte, il giudice d'appello è tenuto ad esprimere, quand'anche in modo sintetico, le ragioni della condivisione delle altre argomentazioni risultando, invece, la sentenza in parola nulla per radicale carenza della motivazione (sub specie di motivazione apparente), laddove la laconicità della motivazione adottata non consente in alcun modo di ritenere che a quella affermata condivisione il giudice sia pervenuto attraverso l'adeguata considerazione delle contrapposte allegazioni difensive, così come è avvenuto nella fattispecie. 3.1. Il motivo è infondato. Quanto alla motivazione apparente, è utile ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: [OSCURATO:PERSONA]. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 -01). I capi censurati della pronuncia resa dal giudice d'appello consentono di ricostruire le argomentazioni logiche a sostegno della decisione; il fatto che esse provengano - con tecnica del collage o del « copia e incolla » - d a altro documento , non comporta di per sé l’assenza di motivazione o la motivazione apparente, qualora le ragioni della decisione siano, come nel caso di specie, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo(Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 –01). 4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 comma 9, d.l. n. 165/2001 e 6, comma 1, DL N 79/1997 conv. con modif. dalla legge n 140/1997, nonché dell'art. 6, comma 10, legge n. 242/2010, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure errato nel ritenere sussistente l'elemento oggettivo dell'illecito, rientrando al contrario l'attività prestata dall'arch. Molinari alla [OSCURATO:SOCIETA]tra quelle esercitabili liberamente ex art. 6, comma 10, primo periodo, legge n . 240/2010 anziché tra quelle per le quali è prevista l'autorizzazione. Lamentano i ricorrenti un'errata interpretazione dell'art. 6, legge n. 240/2010, stante il fatto che l'attività svolta dall’arch. Molinari era un'attività inequivocabilmente di consulenza in materia scientifica avente scopo divulgativo e formativo e latu sensuculturale. 5. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53, commi 9 e 10, d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 1, DL N 79/1997 conv. con modif. dalla legge n 140/1997, nonché dell'art. 3, della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito a carico degli opponenti, ricorrendo al contrario l'esimente dell'incolpevole errore sul fatto ai sensi dell'art. 3 legge n 689/1981; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure errato nel ritenere assolto l'onere probatorio gravante in capo all'agenzia delle entrate sulla colpevolezza degli odierni ricorrenti. La Corte d'Appello di Bologna non ha a sufficienza vagliato la responsabilità del Molinari rispetto alla sua qualità di docente a tempo pieno e non a tempo definito: da una serie di elementi probatori, infatti, risulta che egli fosse a tempo definito. Si dovrebbe, quindi, applicare l'esimente di cui all'art. 3, comma 2, della legge n . 689/81 ammettendo la buona fede e l'errore incolpevole quali cause di esclusione dell'illecito amministrativo. Inoltre, secondo i ricorrenti, è pacifico che la giurisprudenza amministrativa recente evidenzia il fatto che debba essere in primis il docente universitario a richiedere ove necessaria l'autorizzazione. 6. Il quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla sussistenza degli elementi (oggettivi e soggettivi) della fattispecie di illecito. Essi sono entrambi inammissibili, poiché nascondono una richiesta di revisione della valutazione delle prove e del convincimento del giudice di merito ( ex plurimis, di recente: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). La Corte territoriale ha ben spiegato le ragioni del suo convincimento (v. sentenza p. 6),laddove deduce dalla realtà documentale che l'attività professionale del Molinari nei confronti delle [OSCURATO:SOCIETA] fosse operativa e non meramente divulgativa, e che la q ualità del Molinari di docente universitario a tempo indeterminato fosse ben nota alla società, stante il loro rapporto professionale pluridecennale. 6.1. Quanto all’insussistenza dell'elemento soggettivo, il principio di diritto richiamato nello stesso ricorso, in virtù del quale in tema di violazioni amministrative, l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come «buona fede», può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da partedell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv. 656323 – 01; Cass. n. 24081 del 26.09.2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814 – 01) , deve essere completato con la corretta attribuzione degli oneri di prova, diversamente mal interpretata dai ricorrenti ( v. ricorso p. 28 , 1° capoverso; p. 29, 2° capoverso ). L'onere della prova degli elementi positivi esterniche possano rivelare la sussi stenza della buona fede è , infatti,a carico dell'opponente, e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09).Nel caso di specie, d alla motivazione della Corte distrettuale risulta chiaro che i ricorrenti non hanno fornito nessuna prova dell'intervenuto elemento positivo impeditivo, né dell'aver fatto tutto il possibile affinché nessun rimprovero potesse essere loro mosso. 6.1.1. A ciò deve aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il citato art. 3, comma, 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Osserva il Collegio che nel pubblico impiego contrattualizzato l'art. 53, nel suo insieme, consente l’esperimento di incarichi extraistituzionali retribuiti solo ove gli stessi siano « conferiti » dall'Amministrazione di provenienza, ovvero da questa preventivamente autorizzati, rimettendo al datore di lavoropubblico la valutazione della legittimità dell'incarico e della sua compatibilità, soggettiva ed oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio. All'applicazione di tale disciplina concorre il comma 9 dell'art. 53, che facarico agli enti pubblici economici e ai datori di lavoro privati di chiedere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore. Q uanto richiesto al datore di lavoro dal citato comma 9 non può essere trasferito a carico del lavoratore(come sembrano assumere i ricorrent i : v. r icorso 27, ultimo capoverso: p. 28). Ed infatti, anche il lavoratore concorre all'attuazione della disciplina sulla incompatibilità ( cumulo di impieghi e incarichi ), ma la norma di riferimento per quest'ultimo va individuata nell'art. 53, comma 7, che prende in esame le conseguenze per il lavoratore della mancanza di autorizzazione a svolgere l'incarico extraistituzionale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25752 del 14/12/2016, Rv. 642498 - 01). 7. Con il sesto motivo lamentano i ricorrenti violazione falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011 per avere il giudice di seconde cure errato nella liquidazione dei compensi ai sensi delD.M. n. 55/2014 per il primo grado di giudizio in favore dell'Amministrazione resistita a mezzo di un proprio dipendente, nonché per aver liquidato spese generali, IVA e CPA nel secondo grado di giudizio a favore dell'Avvocatura dello Stato. In ogni caso, si chiede di sospendere il giudizio in corso e sollevare dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 1, D.L.n. 79/1997 ( conv. con modif. dalla legge n 140/1997), per contrarietà con gli artt.3, 24, 27, 41 comma 1, 97 comma 1, 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sussistendo entrambi i requisiti della rilevanza della questione e della sua non manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 23 legge 11 Marzo 1953. 7.1. Il motivo è fondatoper quanto di ragione. Nel caso in esame, come emerge dagli atti del giudizio di prime cure,cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio dedotto(ex multis, di recente: Cass. n. 36728/2022),l'agenzia delle entrate è stata difesa non dall'Avvocatura Generale dello Stato, ma daun funzionario , [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate: pertanto, nulla è dovuto in termini di compenso, contrariamente a quanto deciso dalla Corte distrettuale.Anche per ciò che attiene alla censura inerente al la liquidazione delle spese generali, il C o llegio rileva che , avendo l’Avvocatura Generale dello Sato difeso l’Agenzia delle Entrate in seconde cure, erroneamente la Corte d’Appello bolognese ha liquidato in suo favore le spese generali, anziché le spese prenotate a debito. 7.2. Pertanto, il Collegio cassa la pronuncia impugnata in parte qua e, decidendo nel meritoex art. 384 cod. proc. civ., esclude la condanna in solido di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di €12.678,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate per il primo grado di giudizio; IVA, CAP ed accessoriaggiunti alla condanna in secondo grado si intendono sostituiti con le spese prenotate a debito. 7.3. Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevatacon riferimento al comma 9 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001,il Collegio condivide le osservazioni della Corte territoriale in merito alla non riscontrata irrazionalità della norma e violazione dei parametri costituzionali identificati dai ricorrenti.Del resto, il riferimento alla nota pronuncia della Consulta n. 98 del 2015 risulta inconferente . In detta sentenza, la Corte costituzionale ha decretato l'illegittimità del comma 15 dell'art.53 del d.lgs. n . 165 del 2001 ( c he prevede ulteriore identica sanzione di cui al comma 9 della medesima norma per l'omessa tempestiva comunicazione dell'ammontare dei compensi) con riferimento agli artt. 3 e 76 della C ostituzione , discutendo della predisposizione, da parte del legislatore delegato, di un meccanismo di tipo sanzionatorio privo di espressa indicazione nell'ambito della delega. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto i n ricorso , la sanzione di cui al comma 9 dell'art.15 non è scalfita dalla pronuncia menzionata, rivolta espressamente a correggere l'eccesso di delega con riferimento all'ingiustificata duplicazione di una sanzione amministrativa. 8. In definitiva, il C ollegio rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso;dichiara assorbito il secondo; dichiara inammissibili il quarto e quinto motivo; accoglie ndo il sesto motivo nella parte relativa alle spese dei giudizi di merito,esclude la condanna in solido per il primo grado di giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di €12.678,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate; IVA, CAP ed accessori aggiunti alla condanna in secondo grado si intendono sostituiti con le spese prenotate a debito; liquida le spese del presente giudizio secondo soccombenza parziale, come da dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il sesto motivo nella parte relativa ai compensi e alle spese dei giudizi di merito,rigettati il primo ed il terzo, assorbito il secondo e inammissibili il quarto ed il quinto, e decidendo nel merito escludela condanna in solido dei ricorrenti alle spese di primo grado , mentre per le spese di secondo grado IVA, CAP ed accessori aggiunti sonosostituiti con le spese prenotate a debito. Compensa per ¼ le spese del giudizio di legittimità, che liquida per l’intero in €8.000,00,e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante frazione a favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre le spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 02307/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris