CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 01600/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1181/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26745/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, e di rigettare nel resto il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 marzo 2025 dalla Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1600/2026 Roma, lì, 14/01/2026 (riqualificando l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale generica) aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale, in relazione alla società “GMT Servizi s.r.l.”, fallita il 15 dicembre 2017. Secondo i giudici di merito, l'imputato – amministratore unico della società dal 18 settembre 2015 – avrebbe tenuto le scritture contabili in maniera irregolare o incompleta. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. e 217 legge fall. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata tenuta regolare dei libri contabili fosse, di per sé, sufficiente a integrare la fattispecie della bancarotta documentale, senza considerare che la “GMT Servizi s.r.l.” era già inattiva al momento dell’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nella compagine sociale. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e dal consulente del pubblico ministero e non avrebbe tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo dimostrato dal [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe fornito spontaneamente alla Guardia di Finanza tutta la documentazione contabile richiesta, rendendo possibile la ricostruzione della situazione patrimoniale della società. Sostiene che l’imputato avrebbe «tenuto e conservato regolarmente tutta la documentazione contabile e le scritture contabili obbligatorie, non risultando nelle stesse scritture contabili irregolarità formali e sostanziali né incompletezza nei dati in esse indicati». Non sarebbe, inoltre, «ravvisabile né la colpa né il dolo, atteso che» non sarebbe emersa «alcuna condotta finalizzata all'omissione regolare della tenuta delle scritture contabili», in quanto il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto le scritture contabili, le avrebbe custodite «nel pieno rispetto degli obblighi giuridici richiamati dalla normativa vigente». 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il comportamento processuale collaborativo tenuto dall’imputato, che avrebbe fornito spontaneamente tutta la documentazione contabile richiesta, contribuendo in modo determinante alla ricostruzione dei fatti. Non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che i precedenti penali dell’imputato erano risalenti nel tempo. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 56-quater legge n. 689 del 1981. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria o altra pena sostitutiva, fondando tale diniego sulla presunta inidoneità della sanzione sostitutiva a garantire la funzione rieducativa e preventiva, nonché sulla presenza di precedenti penali ritenuti della medesima indole. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, non avrebbe considerato che tali precedenti sarebbero risalenti nel tempo e che il giudice di primo grado, escludendo l’applicabilità della recidiva, avrebbe implicitamente effettuato una prognosi favorevole sulla personalità dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il secondo motivo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, essendo basato su deduzioni generiche, meramente assertive e poco conferenti. Quanto alla deduzione con la quale il ricorrente sostiene che la “GMT Servizi s.r.l.” sarebbe stata già inattiva al momento dell’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nella compagine sociale, va ricordato che, «in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese …, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie» (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261). Va, peraltro, rilevato che i giudici di merito hanno ritenuto accertata l'inattività della società solo alcuni mesi dopo l’assunzione della carica di amministratore da parte dell’imputato. Va poi rilevato che non risulta rilevante la circostanza che l'incompletezza delle scritture contabili e le irregolarità delle relative annotazioni non avessero impedito la ricostruzione del patrimonio della fallita, atteso che tale elemento è necessario per costituire la differente e più grave fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale generica, essendo, invece, sufficiente per la bancarotta semplice documentale l'accertata incompletezza e irregolarità delle scritture contabili obbligatorie. Nel resto, le deduzioni del ricorrente risultano del tutto generiche e meramente assertive. Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito, con doppia conforme, hanno accertato che l’imputato, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, non aveva tenuto regolarmente le scritture contabili della società, comprese quelle obbligatorie, che assumono rilievo per la fattispecie contestata (cfr. pagine 7 e s. della sentenza di primo grado e 4 e s. della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, invero, non ha fornito alcuna effettiva risposta al motivo di appello con il quale la parte aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando il comportamento collaborativo dell'imputato e la mancanza di precedenti penali recenti. La sentenza, pertanto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è assorbito. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, il 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]