CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 28391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 29124-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 165 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 29124 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 165 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 1767/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata in data 09.10.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 05/05/2003, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Sulmona la propria madre [OSCURATO:PERSONA] e il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA] per la divisione dell'eredità del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto ab intestatonel 2001. Avendo ricevuto nel 1979 in donazione un terreno dal genitore, chiedeva al giudice adito di accertare che oggetto del suo obbligo di collazione fosse limitato esclusivamente al valore del terreno, sul quale lei e il marito [OSCURATO:PERSONA], con denaro proprio,avevano edificato la loro casa. 2. Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno f atto propria la domanda di divisione, chiedendo di dichiararsi che la casa costruita sul terreno donato dal padre all’attrice è parte integrante dell’asse paterno e, in subordine, ordinarsi all'attrice di conferire alla massa attiva ereditaria l'incremento di valore conseguito a seguito della realizzazione della casa sul terreno donato. Chiedevano altresìl’esclusione dalla massa attiva di altri Ric. 2017 n. 29124 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -3- beniimmobili asseriti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, di riconoscere a carico della massa e in favore di quest’ultimoil valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera o, in alternativa, l’incremento di valore di tali immobili. 3. Con sentenza non definitiva n. 47/ 20 10, il Tribunale di Sulmona ha dichiarato aperta la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA] e disposto al prosieguo del giudizio di accertare l’inclusione o meno nell’asse ereditario della casa costruita dall’attrice sul terreno donato e il riconoscimento di un credito del convenuto [OSCURATO:PERSONA] per avere edificato su beni di proprietà del defunto. 4. Deceduta in corso di giudizio [OSCURATO:PERSONA], i due figli hanno chiesto procedersi alla contestuale divisione del la quota già a lei spettante dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con ricorso ex art. 704 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto allo stesso giudice della divisione domanda di reintegrazione nel possesso della casa familiare abitata dalla madre fino alla sua morte, avendo il fratello rifiutato di consegnarle copia delle chiavi dell’abitazione in cui era vissuta la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 6. Istruita la causa possessoria incidentale, con ulteriore sentenza non definitiva n. 260/2012 il Tribunale di Sulmona: - hadichiarato aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA] e disposto la divisione della sua quota ereditaria secondo il testamento della stessa; - ha dichiar ato che la casa realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sul terreno donato dal padre rientra nell'asse ereditario della successione di [OSCURATO:PERSONA], non avendo formato oggetto di donazione, né diretta né indiretta, in favore della figlia; - ha rigettato le domande di riconoscimento di crediti di [OSCURATO:PERSONA] e condannatoquest’ultimo a reintegrare la sorella nel compossesso della casa familiare. Ric. 2017 n. 29124 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -4- 7. La sentenza n.d. n. 260/ 20 12 è stata impugnata con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA]. 8. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1767/2017, ha ritenuto fondato il motivo di appello volto a censurare l’appartenenza dell’edificio all’asse paterno, dichiarandoErminia Mampieri tenuta a conferire alla massa ereditaria per collazione il terreno donato con il sovrastante fabbricato;ha ritenuto di non decidere le residue domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio possessorio incidentale, rinviando l'esame al Tribunale di Sulmona in sede di conclusione della divisione;ha confermato per il resto lasentenza impugnata e compensato integralmente le spese del giudizio. 8. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione avverso tale decisione, articolato in tre motivi. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA]. 11. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex artt. 345 comma2 e 380 bis.1 c.p.c. 12. In prossimità dell’udienza hanno depositato memori e entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso sfugge anzitutto al rilievo di inammissibilità eccepito con il controricorso, posto che -come si dirà nell'esame dello stesso - le censure non si risolvono interamente in un’istanza di rivisitazione dei medesimi fatti accertati dal giudice di merito, ma i fatti esposti dalla ricorrente sono funzionali ad illustrare le denunciate violazioni di norme giuridiche. Ric. 2017 n. 29124 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -5- 2.-Il primo motivo del ricorso è così rubricato : “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 737 primo comma, 748 primo comma, 934, 1253, 2033 e 2041 c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.”. Con il motivo la ricorrente sostiene che il giudice di appello ha risolto il problema della proprietà dell’edificio “in forza della sequenza: automatica accessione della costruzione al terreno paterno – successiva donazione ad [OSCURATO:PERSONA] dello stesso terreno senza costituzione del diritto di superficie in favore del padre donante”, in riforma dell’impugnata sentenza, errando però –quanto all’oggetto dell’obbligo di collazione a suo carico, unico rilevante nel giudizio di cui è causa – nel ritenere oggetto di collazione, oltre al terreno, anche la sovrastante costruzione, in quanto l'edificazione del fabbricato (iniziato nel 1976, dichiarato abitabile nel 1981 e completato negli anni successivi)fu voluta e finanziat a esclusivamente dai coniugi D i Marcantonio-Mampieri. Imputa alla Corte di Appello di L’Aquila di non a vere considerato una serie di risultanze probatorie che giustificano questo assunto e sostiene che la stessa non aveva comunque l’onere di proporre domanda per dedurre il valore delle migliorie apportate al terreno donatoe che comunque la stessa domanda deve considerarsi implicita nella richiesta – avanzata in atto di citazione di primo grado –di dedurre a suo favore il valore totale della costruzione realizzata a sue spese sul terreno in questione. Ritiene ancora che se l’operatività del principio dell’accessione ha comportato automaticamente l’acquisto del costruito in capo al padre, la corte distrettuale avrebbe dovuto tenere in considerazione che, proprio in forza dell’accessione, la stessa vantava un credito verso il padre ai sensi dell’art. 936 comma 2, c.c. (ritenendo errato il riferimento della sentenza Ric. 2017 n. 29124 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -6- impugnata all’art. 935 c.c., posto che non si tratterebbe di “opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui”).Tale credito, all’atto del suo acquisto per donazione, si sarebbe estinto per confusione ex art. 1253 c.c., legittimando il suo diritto ex art. 748 comma 2 c.c. di dedurre in sede di collazione il valore della costruzioneper non violare la ratio della co llazione e il principio generale che sta alla base dell’indebito arricchimento. 1.1.Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati . Quanto all’oggetto dell’obbligo di collazione in capo a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha ritenuto che la casa costruita sul terreno donatole dal padre (essendo già realizzata –non è dato comprendere se solo in parte - prima dell’atto di liberalità) era di proprietà di quest'ultimo, per acquisto a seguito di accessione e aveva quindi format o oggetto di donazione diretta in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA], essendo stato espressamente dichiarato che il terreno “viene donato nelle condizioni nelle quali attualmente si trova, con tutti i diritti, ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze,servitù inerenti”. Di conseguenza,[OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata tenuta ai sensi dell'art. 737 c.c. a conferire al coerede la predetta casa. Lo stesso giudice ha tuttavia ritenuto irrilevante ai fini dell’obbligo di collazione la deduzione di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la villa sarebbe stata realizzata dal padre con soldipropri e del marito, “atteso che l'odierna appellante non ha proposto nel giudizio di divisione domanda di restituzione delle predette somme ai sensi dell'art 935 c.c., né tale rimborso può ritenersi implicitamente dovuto alla donataria ai sensi dell'art 748 c.c., atteso che tale norma si riferisce solo alle migliorie apportate al bene e dalle spese sostenute successivamente alla donazione”. Ric. 2017 n. 29124 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -7- Erra suquesto punto della motivazione il giudice a quo. L'art. 748 c.c., dettat o con riferimento alla collazione per imputazione dei beni immobili, si ricollega direttamente alla ratio dell'istituto: il conferimento delle donazioni, finalizzato a ricostituire il patrimonio del de cuius, non può comprendere ciò che, essendo stato realizzato dal donatario, non è mai appartenuto al donante, e, simmetricamente, deve comprendere ciò che il donatario ha deteriorato, per sua colpa. Ciò allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi e di evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario(o anche a spese di terzi: Cass.n. 4009/1981), ottenendo la collazione di beni di valore superiori a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario (Cass.n. 29247/2020) . Da ciò discende, sotto il profilo processuale, che il donatario il quale invochi a suo favore l'applicazione della regola indicata nell'art. 748, primo comma, c.c., non ha l'onere di proporre domanda riconvenzionale, potendo allegare il fatto a mezzo di semplice eccezione: non si determina infatti alcun ampliamento del contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario(il principio è affermato da questa Corte non da ora : Cass.n. 2621/1974). Correttamente la ricorrente ritiene che non sussistevano a suo carico oneri specifici per dedurre il valore delle migliorie apportate sul terreno paternoe comunque che la sua domanda era contenuta nella conclusione già formulata in atto introduttivo, volta a limitare il suo obbligo di conferimento alla massa del “valore del terreno donatole nel 1979, sul quale la Ric. 2017 n. 29124 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -8- stessa, unitamente al marito ( … ) provv i de ad edificare il fabbricato nel quale attualmente vive con la propria famiglia”. La ricorrente accusa la corte di merito abruzzese di avere “totalmente trascurato sia le domande delle parti sia l'acceso dibattito svoltosi nei gradi di merito sulla individuazione dell'autore dell'iniziativa edilizia e dei conseguenti es borsi , nonché dell'oggetto dell'obbligo di collazione di [OSCURATO:PERSONA],sia le risultanze dell'istruttoria”. Posto che la domanda di divisione conteneva dunque anche la domanda di fare valere in detrazione il creditoper migliorie, il giudice di appello non poteva arrestarsi a rilevare l’operatività del principio dell’accessione, che ha implicato il trasferimento alla Mampieri di quanto, al momento della donazione, era già stato edificato sul fondo, pena la violazione del disposto dell’art.112 c.p.c. Il giudizio va pertanto deferito allaCorte di Appello di L’Aquila che, in diversa composizione, dovrà riconsiderare il decisum della sentenza che si cassa, attenendosi ai principi di diritto ricordati e ai rilievi svolti. 2.-Il secondo motivo (“Violazione degli artt. 1988, 2733 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5c.p.c.), con il quale la ricorrente si duole che la fattura n. 36/1999 relativa alla “costruzione nuova di civile abitazione” emessa dal di lei padre al di lei marito non sia stata considerata quale atto ricognitivo del rapporto di appalto “ripassato tra il padre (appaltatore) e la figlia e il genero (committenti)”, è con evidenza assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, posto che il punto dovrà essere riconsiderato dal giudice del rinvioe perde di immediata rilevanza decisoria. 3.- Il terzo motivo è rubricato: “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 1168 e 2043 c.c., 704, comma 1, 91 e Ric. 2017 n. 29124 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -9- 112 c.p.c., 111 comma 2°, ult. parte Cost., in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”. La ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non abbia tenuto conto che l'eventuale futura assegnazione ad [OSCURATO:PERSONA] della casa familiare dei genitori in sede di divisione avrà effetto soltanto ex nunc, senza alcuna retroattività e che la domanda risarcitoria da spoglio e quella di condanna al rimborso delle spese del giudizio possessorio (disgiunte dall'azione petitoria qual è quella di divisione) non sono subordinate all'assegnazione in petitorio della casa familiare per cui dovevano essere delibate. Le domande, come illustrato anche in memoria, non sarebbero “dipendenti” dalla futura sentenza petitoria. 3.1.Il motivo è destituito di fondamento. Sul motivo di appello della ricorrente volto a censurare la mancata pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della lesione del possesso della casa nella quale viveva la signora [OSCURATO:PERSONA] e sulla liquidazione delle spese relative all'incidente possessorio, la corte abruzzese ha condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado, ritenendo corretto il rinvio della decisione sui danni e sulle spese della fase possessoria all'esito della divisione, atteso che solo in tale momento potrà stabilirsi se alla signora Mampieri spetta in via definitiva e non solo interinale il possesso dell'immobile nel quale viveva la madre e solo in quella sede potrà valutarsi la sussistenza e l'entità del danno da lei lamentato. Come osserva correttamente il controricorrente, i provvedimenti possessori emessi dal giudice del giudizio petitorio assumonoun carattere puramente incidentale e sono destinati a venire assorbiti dalla sentenza definitiva che decide Ric. 2017 n. 29124 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -10- la controversia petitoria, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. n. 6648/2003; 16220/2008). 4.- Decisi in questo senso i motivi di ricorso, si può passare all’esame del ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA], proposto per l’ipotesi in cui fosse accolto ricorso principale con riferimento alla collazione della villa abitata da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.934 c.c. nonché degli artt.1346 e 1362 c.c. Con tale mezzo la sentenza di appello viene censurata nel punto in cui, facendo leva sulla formulazione letterale dell’atto di donazione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del 1979, in forza del quale si dichiara il terreno viene donato nelle condizioni “nelle quali attualmente si trova, con tutti i diritti, ragioni, accessioni e pertinenze”, la villa è stata considerata oggetto di donazione diretta dal de cuiusin favore della figlia. Secondo il controricorrente, la villa significativamente non è stata menzionata nel rogito di donazione e la clausola contrattuale menzionata dalla corte distrettuale costituisce una mera clausola di stile.Ne consegue che l ’edificio è rimast o di proprietà del comune dante causa [OSCURATO:PERSONA] e rientra in successione, facendo parte dell’asse ereditario del de cuius. Il motivo è infondato. I rilievi si pongono in contrasto con l’affermazione,ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte , secondo la quale il trasferimento di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, in base al principio dell ’ accessione, iltrasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri Ric. 2017 n. 29124 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -11- laproprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto diproprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c. (Cass. nn. 9769/2016; 1750/2018). 5.-In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo primo motivo; va dichiarato assorbito il secondo e respinto il terzo. Va parimenti rigettato il ricorso incidentale condizionato . La sentenza impugnata deve di conseguenza essere cassata , con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, a carico del controricorrente e ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e respingeil terzo. Rigetta il ricorso incidentale condizionato e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto dei presupposti processuali per il versamento, a carico del controricorrente