CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 19 aprile 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia, e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Asti il 26 settembre 2019 in relazione al delitto di lesioni stradali colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conseguenza di un incidente verificatosi in [OSCURATO:PERSONA] 1'11 settembre 2016. In base alla dinamica dell'incidente come ricostruita nei giudizi di merito, risulta che lo Iovu, alla guida della sua autovettura, dopo essersi posizionato al centro della carreggiata della S.P.3 (che percorreva con direzione da Alba a Barolo), nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra, andava ad urtare il motociclo [OSCURATO:PERSONA] condotto dal Blundo e con a bordo il Pollarolo, che proveniva in senso contrario, omettendo di dare al motociclo la dovuta precedenza. In conseguenza dell'urto, i due occupanti della motocicletta riportavano le gravi lesioni meglio indicate in atti. La Corte di merito ha respinto le lagnanze dell'imputato appellante, sia con riguardo alla penale responsabilità del medesimo, sia con riguardo all'entità della pena e della sanzione amministrativa accessoria. 2. Il ricorso dello Iovu consta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla ravvisata responsabilità dell'imputato per il sinistro. Il deducente contesta, in particolare, che l'affermazione di penale responsabilità si basi esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali delle due persone offese - che al momento del fatto versavano, secondo l'esponente, in stato di alterazione da alcool e stupefacenti - e sui rilievi degli agenti operanti, intervenuti sul posto solo in un momento successivo. Non veniva accolta invece, né in primo grado né in appello, la sollecitazione difensiva a disporre una perizia, che - ad onta di quanto stabilito dalla Corte di merito - avrebbe potuto dirimere ogni questione in ordine alla ricostruzione dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al fatto che la Corte di merito non ha ritenuto lo Iovu meritevole della concessione delle attenuanti generiche, pur avendo integralmente risarcito le persone offese. 2.3. Con il terzo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea applicazione della revoca della patente;pur a fronte del dictum della Corte Costituzionale a proposito della sanzione amministrativa accessoria applicabile in relazione al reato ascritto allo Iovu, la Corte di merito ha ritenuto di confermare la revoca della patente di guida, argomentando unicamente sulla base del grado della colpa e della condotta successiva al reato, 3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. 3.1. Quanto alla ricostruzione della vicenda ai fini della verifica circa la penale responsabilità dell'imputato, il ricorrente sottopone alla Corte di legittimità un tema di stretta spettanza del giudice di merito, ossia quello dell'attendibilità dei testimoni e della corretta valutazione del materiale probatorio. Si rammenta al riguardo che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Peraltro, la motivazione resa dalla Corte di merito é basata non solo sulla testimonianza delle persone offese, ma anche sulla convergenza fra le loro dichiarazioni e i rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria, che hanno consentito la ricostruzione della dinamica dell'incidente in termini di logicità e correttezza. Quanto, poi, alla lagnanza riferita alla mancata designazione di un perito, si ricorda che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936). 3.2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, l'assenza di elementi confermativi delle allegate condizioni disagiate dell'imputato e la particolare gravità della sua condotta offrono un'adeguata motivazione alla decisione di negare le predette attenuanti. Si ricorda peraltro che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).3.3. Infine, quanto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, si rammenta che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139), ossia in relazione al danno apportato, alla gravità della violazione e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Sul punto la motivazione resa dalla Corte distrettuale é del tutto congrua, evidenziando fra l'altro il grado elevato della colpa correlato alla gravità della violazione e alla particolare gravità delle conseguenze riportate dalle persone offese. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav