CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 31246/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente D:LNANZA sul ricorso 15651-2017 proposi: 3: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente clorriiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avv:: cate [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamerte 311'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - noridp ;h centro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2231, ;0115 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/12/M .5; udita la relazione della causa ',Dite' nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:. ...[OSCURATO:PERSONA]; FATT I :[OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n.15651 sez. S2 - ud.17/06/2021 1. La società MastedaiT prc)poneva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 115:1. 10 giugno 2014 del dirigente del servizio politiche ambientali delft prc,vincia di Rimini con il quale le era stato ingiunto il pagame't di euro 15.007,70 in ordine alle seguenti violazioni: irregolare ten .1ta del regis:ro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi, in virl: :ione del combinato disposto di cui agli articoli 190, comma e 2!;;3, c:)rnma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006, come da verbale di accer imento della Guardia di Finanza del 24 aprile 2012. In particolare, era emerso c le in un'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dal cid() lavorazione dei metalli era stato ritrovato un certo quantitativo dí esausto non riportato nel registro di carico e scarico det sicietà, si trattava di un rifiuto pericoloso in quanto cont-adclistilto '‘Cer 150202" non riportato nel registro di carico secondo le di cui al decreto ministeriale numero 14898 e si erano riscen: .a.:e inoltre irregolarità formali nella compilazione del registro di ca ric:: e scarico rifiuti. 2. Il Tribunale di Rimini ava l'opposizione. 3. La società Masterlam xneva appello avverso la suddetta sentenza. 4. La Corte d'Appello, in parziale accoglimento della impugnazione, annullava l'ordir. mnza ingiLnzione della Provincia di Rimini n. 1151 del 10 giugno 23-1.1. limitatamente alle contestazioni di omessa registrazione di un quan:iitat vo di olio esausto e di omessa registrazione, secondo la cadenzH del d.m. n. 148 del 1998 del rifiuto contraddistinto dalla sigla Cer 1.5"...202 Per quel che ancora la Corte d'Appello rigettava l'opposizione rispetto alla cont5r:32iole di irregolarità nelle modalità di registrazione. Risultava, infiAL che con riguardo all'operazione di carico denominato "rifer or:Eííízio.ni di carico" erano riportati Ric. 2017 n.15651 sez. S2 - ud.17/06/2021 riferimenti non corretti risp?1:L : Ibe pregresse operazioni con conseguente impossibilità di viEn-ii :a r€ di volta in volta i qua ntitativi di rifiuti smaltiti. La circostanza i stata confermata anche dai testi sentiti nel corso dell'istruttoria. Quanto alla tipologia dei rillt i la Corte d'Appello evidenziava che doveva ritenersi correttament1:: y.-mtestata la fattispecie relativa alla sanzione per i rifiuti pericolosi - quanto tale doveva considerarsi il materiale "CER 150202", che erbillizzanti avevano riferito essere stato così classificato dalla stessi.: !scicità. Infine, la Corte d'Appello rii: , neva congrua la sanzione applicata nel minimo edittale e, pertan: )„ li stessa, pur in accoglimento dell'appello, non doveva essere r lete -minata nella sua entità. 5. La società Masterlam ha roposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. 6. La provincia di Rimini è rip i asti i intimata. 7. La società ricorrente memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito ne la ricti :sta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L DECISIONE 1. Il primo motivo di ricors è così rubrtato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cDc: civ e 23, secondo comma, della I. n. 689 del 1981, in relazione Hl'ar:. 360, n.3, c.p.c. (inversione dell'onere della prova - decisicrr in ssenza di prova a carico della parte onerata). La Corte d'Appello avrebbe corfermatc la sanzione per cui è causa, nonostante la mancata p :)clu:lone in giudizio delle pagine del registro in base alle quali era !: Eita emessa l'ordinanza ingiunzione impugnata. In base all'art. 269:: c c. spetta a chi afferma un fatto, provarne l'esistenza. Di c:onsec enzi la mancata produzione delle pagine del registro su cui 1! fondato l'accertamento e, Ric. 2017 n.15651 sez.S2 - ud.17/06/202 successivamente, è stata erre:. 3 l'ordinanza, comporterebbe una carenza probatoria insanabile. 2. Il secondo motivo di ri:: »so così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell'art.270Ci d. (:iv. in relazione all'art.360, n.3, c.p.c. (indebita estensione de i fede priv legiata alle valutazioni compiute dagli agenti verbalizzim. ), La Corte territoriale ha riti :o di poter zonfermare la decisione impugnata ponendo a fondaim Tito le dichiarazioni e valutazioni compiute dagli agenti accerU::c. i in palese violazione dell'art.2700 c.c.. Infatti, secondo la società ri )rrente, non si poteva sopperire alla mancanza di prova con i testin: che avevano dichiarato che dai registri non era possibile iCentif c re il quantitativo di rifiuti smaltiti. 3 Il terzo motivo di ricorsi:: è ::osì rubricato: Nullità della sentenza per violazione degli artt. :115,, 1 5, 133 c.p.c. e 2724 e 2725 c.c. in relazione all'art.360, n. 4, c p : la Corte avrebbe sovvertito la gerarchia delle fonti di prova, 5: ppe -endo alla mancata produzione dei documenti decisivi per mez;::d ii prove testimoniali inammissibili in violazione delle disposizioni di lei; pe 3.1 I primi tre motivi di lorsp, che stante la loro evidente connessione possono essere trE zongiuntamente, sono in parte inammissibili in parte infordati Le censure hanno tude id ::gg(:5tto la prova dell'illecito che la Corte d'Appello ha dedotto ve -baie di constatazione e dalle dichiarazioni rese dagli agenti \, -1)a izzanti nel corso del giudizio di merito. In particolare, da :t:3 ele -nenti istruttori sono risultate irregolarità formali nella compi zi 'pn€ del registro di carico e scarico tali da non rendere possibile la \, -ific a di volta in volta della quantità di rifiuti smaltiti. Quanto alla violazione, deg articoli 2697 e 2700 c.c. e dell'art. 23 della I. n. 689 d& 1981,, prcnuncia della Corte d'Appello è Ric. 2017 n.15651 sez.S2- ud.17/06/2021 conforme agli orientament di ta Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sem )ri :imministrative dei verbali degli agenti accertatori. Tali verbali [li: mo _in triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privi' i;iiat3, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati lel pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua pre: nza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprez: 'mento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenien:i3 21 documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni i i rese; b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità Escst3nziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e cuncLe anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da ter .2 c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della docli -r ha :ione costituiscono comunque elemento di prova, che il gi..ic: !:e (:!eve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi,. ::ter cio essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattencit, ità di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la c rte2za, fino a querela di falso, che quei documenti sono cornu a: ue stati esaminati dall'agente verificatore. Il ricorrente contesta che r n sino sl:ate prodotte in giudizio le pagine del registro di carico cari:o che gli agenti, dopo averne attestato la tenuta incompleta I le da non consentire una corretta ricostruzione dei quantitativi li -ifiuti pericolosi smaltiti, avevano sequestrato. Osserva il Collegio che la LT. prodLzione del registro non è elemento idoneo a inficiare luarito accertato nel verbale di constatazione e confermato n giulizio dalla testimonianza degli agenti accertatori. La decisione. lena Corte c'Appello di Bologna si è fondata su tali elementi di pro', E3pprezzati mediante un complessivo esame e con una motivazial'i ! pri,la di contraddizioni. Non può Ric. 2017 n.15651 sez. S2 - ud.17/06/202 ritenersi contraddittorio, infatti, fatto che la Corte d'Appello abbia accolto gli altri motivi di imi: ignazione relativi all'olio esausto, mancando la prova dell'estrar 12 i di tale rifiuto al ciclo produttivo e quella di violazione delle caderiz di registrazione ex d.m. n. 148 del 1988 perché fondato solo su una : .-es.inzione dell'agente accertatore. Si tratta, infatti, di illeciti foncai su ;:ondctte diverse, sicché il fatto che non siano state ritenute s fizientemente provate le une non implica che analoga valutazione l: .!bloa essere effettuata per l'altra. Nella specie, dunque, ricu si realizzata alcuna inversione dell'onere della prova e i fati .:onl estati sono stati puntualmente accertati sulla base di quanto il!: iltar te dal verbale di constatazione, ulteriormente confermato dalla te ;tini :rnianza dei verbalizzanti, anche senza la diretta visione delle pa ine :lel registro di carico e scarico. Dunque, risulta infondata la ce.r ;Jra di violazione dell'art.2687 c.c. così come quella di violazione 2700 c.c. per aver attribuito fede privilegiata al verbale sui Ato, che, invece, è stato valutato quale elemento di prova unita m nte alle suddette testimonianze non smentite da altri e diversi eleni -ti. Peraltro, neanche con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha fornito elerienti concreti dai quali desumere una diversa ricostrulic e dei fatti. Quanto alla censura di viola ione degli artt. 115 e 116, c.p.c., il ricorrente non indica alcun ore 313 e same di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione t i le parti sicché deve richiamarsi il principio di diritto secondo il :le: «In t:erna di valutazione delle prove, il principio del libero cory ento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c.,, opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, sindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della viola; dElle predette regole da parte del giudice del merito non con"ig ra in vizio di violazione o falsa applicazione di norme process. , sussumibile nella fattispecie di cui Ric. 2017 n.15651 sez. S2 - ud.17/06/2021 all'art. 360, comma 1, n. 4, , bE nsì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il i:orntto paradigma normativo del difetto di motivazione, e durigi. i! nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come rii: irriulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalle :i 1.34 del 2012» (Sez. 3, Sent. n. 23940 del 2017). Quanto, infine, alle ceri liire dedotte avverso la prova testimoniale deve richiamarsi I ries Lamento consolidato di questa Corte secondo il quale nel iz o di opposizione ad ordinanza - ingiunzione disciplinato dagli arti: 22 e ss. della I. n. 689 del 1981, il giudice, sulla base dei poteri iices si dall'art. 23, comma 6, della medesima legge, ha a 1:31 ifltà, rimessa al suo prudente apprezzamento e sganciatH clan:i decadenza in cui siano eventualmente incorse le pali nel a formJlazione delle richieste istruttorie, di procedere a l'audì ,i - )ne :l'ufficio degli agenti accertatori per verificare la fondatezza del a retE sa sanzionatoria, del rapporto e degli atti relativi all'accert,;;IT :rito ed alla contestazione della violazione, o, per converso, de motivi di opposizione (Sez. 2, Ord. n. 34034 del 2019). Il giudizio di opposizione sar2:ioni amministrative, infatti, è regolato, ove non diversamente Epodo, dal rito del lavoro, a mente dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del .20 1 e pertanto, in base all'art. 421 c.p.c., non sussiste alcuna prec: iJ i)ne istruttoria a procedere d'ufficio all'ascolto dei verbalizzanti odi i in1 volta ciò si renda necessario ai fini di un approfondimento furi.7.i rial€ alla decisione sull'opposizione» (Sez. 6-2, Ord. n. 25690 del 2:12 ). 4. Il quarto motivo Ji r-L:: o s c. così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione degli articol :i '27 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per avere 1,3 i.crti ritenuto comunque la natura Ric. 2017 n.15651 sez. S2 - ud.17/06/202 pericolosa dei rifiuti sulla bas di una mera presunzione ed in contrasto con le proprie stesse p cc enti affermazioni. La censura ha ad ogge:b: la -classificazione dei rifiuti come pericolosi fondata su un ragic, ni to presuntivo i cui presupposti sarebbero smentiti dalla stess: sentenza. Pertanto, nella specie doveva applicarsi la sanzione r. EltiV3 ai rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 258, comma due, deci to I :!gislativo numero 152 del 2006. 5. Il quinto motivo di ric:r: i ::osì rubricato: Contraddittorietà della motivazione circa un f11t: decisivo prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio: la ,1.11-te di Appello ha qualificato i rifiuti come pericolosi, affermando che e:te qualificazione provenisse dalla stessa opponente [OSCURATO:PERSONA] r nos:ante nessun atto o documento di parte contenesse detta amrr s one La censura attiene E' ,D motivazione intrinsecamente contraddittoria della Corte d'A pello di Bologna che, dopo aver accolto i motivi di appello e an illatg i primi due profili di illecito di cui all'ordinanza ingiunzione, h co nunque qualificato pericolosi i rifiuti in virtù di una classific2, :ne che erroneamente ha ritenuto essere stata adottata dalla stez: :-,,c)cietà ricorrente. 6. Violazione e falsa une dell'art. 258, comma 2, d. Igs n. 152 del 2006 in relazione all'i:11.360, n.3, c.p.c.: la Corte territoriale pur in carenza di ry-t: cella natura pericolosa dei rifiuti ha erroneamente applicato la ir ione ad essa relativa anziché quella relativa ai rifiuti non pericolosi La censura è sostarizialm ite ripetitiva delle precedenti con l'ulteriore richiesta di applicar: c:oinma cinque dell'articolo 258 in quanto i dati riportati nei r ;15-ti i consentivano comunque la ricostruzione delle informazioni c nfutc „ Ric. 2017 n.15651 sez.S2 - ud.17/06/2021 7. Il quarto, quinto e sesto 'notiio di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono E..ss€ re esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La società ricorrente sosta :2ialrnente con le censure esposte, contesta la qualificazione di ri irti pericolosi operata dalla Corte d'Appello. Sul punto la Corte d'Appel o rr otivato .:acendo riferimento alla indicazione CER 150202 (asso Ant , materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi con.:aminz: i ch sostanze pericolose) che i verbalizzanti avevano indicato ,::(1 .1e. adottata dalla stessa Masterlam. La ricorrente sostiene che r n vi sia alcun elemento di riscontro rispetto a tale affermazione fa:1:é. :lai verbalizzanti ma ciò non implica che la dichiarazione non sia s..if a fornire la prova di quanto affermato, unitamente agli elen unti di cui si è detto in relazione ai primi motivi. Peraltro, per e stes ragioni sopra evidenziate , il fatto che la diversa condotta dell'orne: a inlicazione nel registro di carico e scarico secondo le cadenze del il, 1-1. n. 148 del 1998 con riferimento al rifiuto CER 150202 sia stata ai ullata perché fondata su una mera presunzione del quantitéitivc, .lon è in contraddizione con la attribuzione della qualifica di per olo.s i dei rifiuti il cui quantitativo era indicato in modo incompleto ne gist -o di carico e scarico. Infine, risulta infondata ne Ei censura relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi più lie\ e di cui al quinto comma dell'art.258, sussistendo la pwsi ilità di ricostruzione dei quantitativi mediante i dati inseriti. Il giuci del merito, nfatti, anche sulla base delle testimonianze dei verb:li: :ant , ha smentito la possibilità di riconciliare i quantitativi con k: )erazioni effettuate e tale giudizio di fatto non è sindacabile in sede i legittimità. Peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che lo stess ,: age nte Berianti, sentito come teste, ha dichiarato che era impossil le rare un'operazione di controllo Ric. 2017 n.15651 sez. S2 - ud.17/06/2021 numerico preciso. Le cens: re, pertanto, si risolvono in un'inammissibile richiesta di il, aluta.zione in fatto degli elementi istruttori valutati dalla Cone c'A :pelle con motivazione non sindacabile nel giudizio di legitir ii:21 salvo che nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.. Infatt , 1i SE nsi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 34 ce! 2012, il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame circ:i i. i 1:al:to decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fr:: parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (:),n. !ss.a, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto colti ver;o e decisivo per il giudizio). Pertanto, non possono essere s' [OSCURATO:PERSONA] doglianze per censurare, ai sensi dell'art. 360 n. 5 citat ,, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a ner che nn sia denunciato come incomprensibile il ragionamento vie -o che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella fisL enza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deciJi bile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.) A tal proposito deve rilevai. : i che il rico -rente, anche in questo caso, non riporta alcun fatto 13 ::Ui ialutazicne sia stata omessa e, dunque, la censura si risolve n: [a s.ollecita2:ione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze i :: -uttDrie come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedim cosi most-ando di anelare ad una surrettizia trasformazione del :-;izic di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito :)lto all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea li:1 natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. 8. Il ricorso è rigettato. Ni.d . sull,:! spese non essendosi costituita la Provincia di Rimini, rimasta int nati. 9. Ai sensi dell'art. 13, cor n i quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussisten i dei presupposti processuali per il Ric. 2017 n.15651 sez. S2 - ud.17/06/2021 IO versamento da parte del rico re - te principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p: ri a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso rt. :.3, se dovuto. P , La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comm I uéiter, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza 1 ei oresuppDsti processuali per il versamento da parte del ricove - te principale di un ulteriore importo a