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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14680/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di cognizione, è ferma nel ritenere che «l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti» (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01); che, d'altro canto, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati accertati il 29 giugno 2019 — afferenti alla detenzione, rispettivamente, di un fucile, una pistola ed una carabina e di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi — sul rilievo che la contestualità dell'avvio del procedimento penale non incide sulla reciproca e totale autonomia delle determinazioni criminose, desumibile anche dalla ricostruzione dei fatti proposta in appello dallo stesso ricorrente, che fa risalire le condotte in materia di armi ad epoca largamente antecedente alla ricezione della cocaina e dell'hashish; che, a fronte di un percorso argomentativo coerente e lineare, il ricorrente oppone considerazioni palesemente generiche laddove assume che «tenuto conto [...] dell'identità della spinta a delinquere, della contestualità degli episodi delittuosi contestati, si ritiene sussistente una programmazione e deliberazione unitaria, fin dal momento genetico del progredire criminale»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di cognizione, è ferma nel ritenere che «l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti» (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01); che, d'altro canto, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati accertati il 29 giugno 2019 — afferenti alla detenzione, rispettivamente, di un fucile, una pistola ed una carabina e di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi — sul rilievo che la contestualità dell'avvio del procedimento penale non incide sulla reciproca e totale autonomia delle determinazioni criminose, desumibile anche dalla ricostruzione dei fatti proposta in appello dallo stesso ricorrente, che fa risalire le condotte in materia di armi ad epoca largamente antecedente alla ricezione della cocaina e dell'hashish; che, a fronte di un percorso argomentativo coerente e lineare, il ricorrente oppone considerazioni palesemente generiche laddove assume che «tenuto conto [...] dell'identità della spinta a delinquere, della contestualità degli episodi delittuosi contestati, si ritiene sussistente una programmazione e deliberazione unitaria, fin dal momento genetico del progredire criminale»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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