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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 22380/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e ia sentenza irripugnata; esaminato i! ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA]„ ritenuto responsabile nelie cori .licirn-ii sentenze di merito, dei reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

Rilevato che la difesa lE-,rneriiiia - Nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato deil'avviso di udienza in appello;

2. Nullità della sentenza per violazione degii artt. 192, 546 lett. e) e 603 cod. proc. pen. 3.

Nullità della sentenza per mancanza di motivazione;

4. Nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà deila motivazione;

5. Nullità della sentenza impugnata per erronea appiicaz_ione della legge penaie.

Considerate che- il primo rnotivo di .doglianza è manifestamente infondato, avendo l'imputato ricevuto notifica a mani proprie del decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello.

Considerare che le deduzioni sviluppate ne! terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. afferenti alilafferrnazioi-ie Ci penale responsabilità delmputato, risultano dei tutto generiche e. orivi specil'icità censoria, pure a fronte di un apparato arecanentativo congrao. e aciegivato, esente da vlzi logici, perché basato su corretti criteri ci inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in base a costante orientamento delia Corte di liejittirtà„ la rinnovazione dei dibattimento, :n sede di appeilo, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente ne! caso in oladice rite.incia di non poter decidere ailo stato degli atti.

Inoltre ; solo la decisione di procedere a (innovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, ciep.2014, Coppola, P.v. 259893; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2913, dep.2014, Criz7etto.

Rv. 258236).

Considerato che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezicinale, olio scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che eviderizi - per i: cago di mancata rinincvaziene l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica ‘.iialutazione :n punto di responsabilità, come avvenuto nel caso che occupa (cfr. Sez. 6, sentri. 40495 dei 21/05/2009, Messina ; Rv. 245009).

Rilevate, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q, M. E.5ichiara inammissibile :i ricorso e .condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce_ssuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e ia sentenza irripugnata; esaminato i! ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA]„ ritenuto responsabile nelie cori .licirn-ii sentenze di merito, dei reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lE-,rneriiiia - Nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato deil'avviso di udienza in appello; 2. Nullità della sentenza per violazione degii artt. 192, 546 lett. e) e 603 cod. proc. pen. 3. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione; 4. Nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà deila motivazione; 5. Nullità della sentenza impugnata per erronea appiicaz_ione della legge penaie. Considerate che- il primo rnotivo di .doglianza è manifestamente infondato, avendo l'imputato ricevuto notifica a mani proprie del decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello. Considerare che le deduzioni sviluppate ne! terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. afferenti alilafferrnazioi-ie Ci penale responsabilità delmputato, risultano dei tutto generiche e. orivi specil'icità censoria, pure a fronte di un apparato arecanentativo congrao. e aciegivato, esente da vlzi logici, perché basato su corretti criteri ci inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in base a costante orientamento delia Corte di liejittirtà„ la rinnovazione dei dibattimento, :n sede di appeilo, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente ne! caso in oladice rite.incia di non poter decidere ailo stato degli atti. Inoltre ; solo la decisione di procedere a (innovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, ciep.2014, Coppola, P.v. 259893; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2913, dep.2014, Criz7etto. Rv. 258236). Considerato che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezicinale, olio scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che eviderizi - per i: cago di mancata rinincvaziene l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica ‘.iialutazione :n punto di responsabilità, come avvenuto nel caso che occupa (cfr. Sez. 6, sentri. 40495 dei 21/05/2009, Messina ; Rv. 245009). Rilevate, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. E.5ichiara inammissibile :i ricorso e .condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce_ssuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] 6
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