CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAudite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni della parte civile con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi. udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo in via principale l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen.; in subordine l'annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 623, lett. c) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 24/10/2019, impugnata dagli odierni ricorrenti, con la quale sono stati condannati alla pena di giustizia per i reati ascritti ai capi a),b),c), d),e) ed f) della rubrica (riqualificato il capo c) ai sensi dell'art. 628 commi primo e terzo cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica, oltre che violazione di norme processuali in relazione all'art. 23-bis della I. n. 126 del 2021 e dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata avanzata proposta di concordato e, con ordinanza notificata alle parti, la Corte di appello disponeva il rinvio per il prosieguo in "trattazione orale" al 16/12/2021; nelle more il difensore depositava il 29/11/2021 richiesta di trattazione orale; veniva, inoltre, inviata richiesta di differimento per legittimo impedimento, considerato lo sciopero generale dei sindacati (richieste datate 13/12/2021 e 15/12/2021). La Corte di appello nella data prevista, tuttavia, trattava il procedimento in forma scritta, dando atto della tardività della richiesta di trattazione orale e nulla rilevando quanto alla richiesta di differimento per legittimo impedimento dei difensori, con la quale si era anche evidenziato che l'avv. Li era l'unica a poter conferire con i ricorrenti. In via di principalità la difesa rileva come l'udienza in questione dovesse essere trattata in forma orale, con conseguente violazione del diritto di difesa ed impossibilità di provare a raggiungere un nuovo accordo con la Procura generale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante o manifestamente illogica in relazione agli art. 511 e 525 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha errato nel rigettare il primo motivo di appello, quanto all'utilizzabilità degli atti assunti davanti a collegio in diversa composizione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli art. 143 e 143-bis cod. proc. pen.; le traduzioni delle telefonate, dei documenti e delle testimonianze rese in dibattimento sono quantomeno riassuntive, se non proprio approssimative. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto all'applicazione del disposto dell'art. 61, 605, 582, 628 e 629, 393 cod. pen.; è errata la qualificazione giuridica delle condotte contestate; ricorreva in capo ai due imputati un credito esigibile 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti.In tal senso, occorre considerare in via preliminare che dalla consultazione degli atti, possibile in relazione alla natura del vizio dedotto (Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), è emerso che il procedimento in appello era stato rinviato, per ragioni legate alla possibile conclusione di un concordato, alla data del 16/12/2021. Nel realizzare tale rinvio la Corte di appello determinava un mutamento del rito per la celebrazione del giudizio, inizialmente caratterizzato dalla trattazione cartolare, affermando in modo esplicito che, a seguito della notifica dell'ordinanza di rinvio alle parti, il giudizio sarebbe proseguito "in trattazione orale". Ciò nonostante, alla successiva udienza il giudizio veniva trattato con il c.d. rito cartolare, con dichiarazione di tardività della richiesta di trattazione orale che la difesa aveva comunque inoltrato, senza nulla disporre in ordine alla richiesta regolarmente presentata di differimento per legittimo impedimento. Tale insieme di circostanze, e soprattutto il mutamento del rito da cartolare a trattazione orale, disposto dalla stessa Corte di appello con ordinanza del 18/11/2021, ha evidentemente determinato una diversa caratterizzazione del rito prescelto per la decisione del giudizio di appello, con evidente affidamento del ricorrente quanto alla possibilità di esercitare pienamente in tale sede il proprio diritto di difesa. La successiva trattazione in forma cartolare, nonostante esplicito provvedimento di fissazione in senso contrario, tra l'altro notificato alle parti, ha determinato un'evidente lesione del principio di affidamento della parte impugnante e conseguentemente una violazione del diritto al contraddittorio ed all'esplicazione della propria facoltà di accedere al concordato, come originariamente richiesto con memoria sottoposta alla Corte di appello. Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex artt. 178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in un caso come quello di specie, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione. 5. Alla rilevata sussistenza della nullità tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Le spese per la parte civile al definitivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte