CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2023
Cassazione n. 09619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023Numero di raccolta generale 9619/2023Data pubblicazione 11/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * * CC* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7324/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] *7 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende unitamenteagli avvocati * * * e * * * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * di* 111 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dagli avvocati ** * * e * * * controricorrenteavverso sentenza della Corte d appello di Milano n. 2220/2020depositata il 9.9.2020.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023Numero di raccolta generale 9619/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.3.2023 dalData pubblicazione 11/04/2023Consigliere * * * * *1. * * con ricorso del 3.8.2016 si è rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetticivili del matrimonio contratto il 22.9.1990 con * * dacui erano nati i figli * e * e l emanazione deiprovvedimenti consequenziali opposti nel merito dalla resistente.Con sentenza del 5.12.2018 il Tribunale di Milano ha assegnato lacasa familiare a * * sino all autosufficienza economicadella figlia * gravando * * delle relative spesecondominiali e di utenza ha revocato il contributo imposto a* * per il figlio * ha gravato * * di unassegno di € 300 00 mensili rivalutabile in favore della figlia* oltre spese di studio e mediche nonché di un assegno di €1.500 00 mensili rivalutabile in favore di * *2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello* * con riferimento all importo dell assegno dimantenimento disposto in suo favore a cui ha resistito l appellato* * che ha fatto constare che nel frattempo il [OSCURATO:PERSONA] adito per la modifica delle condizioni di divorzio avevarevocato sia i contributi previsti in favore della figlia * per lasua sopravvenuta indipendenza economica sia l attribuzione dellacasa coniugale a * * e l accessorio accollo delle speserelative.La Corte di appello di Milano con sentenza del 9.9.2020 ha accoltoparzialmente il gravame aumentando l entità del contributo postoa carico di * * e in favore di * * sino allasomma di € 2.500 00 mensili dal febbraio del 2020 a spesecompensate.2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023Numero di raccolta generale 9619/2023A questa pronuncia la Corte di appello si è indotta avendoData pubblicazione 11/04/2023ravvisato una evidente disparità di condizioni economiche delleparti a svantaggio della sig.ra * accresciuta dalla recenteeredità paterna conseguita dal * e non influenzata in modopermanente dalla temporanea crisi degli introiti del * provocatadalla emergenza epidemiologica * al contrario la signora* aveva perso l assegnazione della casa coniugale acquisitadal * che ora poteva metterla a reddito e aveva dovutoreperire un immobile in locazione per abitarvi infine il * erastato sgravato anche dalle spese di mantenimento e studio dellafiglia *3. Avverso la predetta sentenza non notificata con atto notificatoil 6.3.2021 ha proposto ricorso per cassazione * *svolgendo cinque motivi.Con atto notificato il 14.4.2021 ha proposto controricorso ** chiedendo il rigetto dell avversaria impugnazione.Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione dell art.5 comma6 della legge n.898 del 1970 perché in sede di quantificazionedell assegno divorzile la Corte di appello aveva valutato lasituazione economica del * con riguardo ai soli redditi in sensostretto e cioè alle risultanze delle dichiarazioni fiscali in cui nonfiguravano né le numerose partecipazioni societarie nel settoredella ristorazione né i cespiti immobiliari.5. Il motivo è fondato nei limiti di cui in appresso e va accolto.La Corte di appello pur dando atto di un evidente squilibriopatrimoniale e reddituale fra i due ex coniugi a tutto vantaggio delsig. * ha considerato sia pur genericamente nel patrimonio3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023del controricorrente anche la componente immobiliareNumero di raccolta generale 9619/2023direttamente posseduta ivi compresi anche gli immobili rDiavtae pnubieblincatziio ne 11/04/2023dall eredità paterna ma ha del tutto ignorato le partecipazioni nellesocietà familiari indicate analiticamente alle pagine 7 e 8 del ricorsoe richiamate a pagina 13 già oggetto di puntuale deduzione daparte della ricorrente nel giudizio di merito.Tali cespiti in difetto di distribuzione di dividendi possono sfuggirealla rilevazione reddituale attraverso le dichiarazioni dei redditi maesprimono evidentemente una capacità patrimoniale assolutamenterilevante.* giustamente la ricorrente invoca il principio acquisito nellagiurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini dell accertamentodel diritto all assegno di mantenimento e della sua determinazioneoccorre considerare la complessiva situazione di ciascuno deiconiugi e quindi tener conto oltre che dei redditi in denaro diogni altra utilità economicamente valutabile * 1 n. 19291 del3.10.2005 .Si è detto altresì che nell accertamento della capacità economicadell obbligato il giudice di merito non può limitarsi a prendere inconsiderazione gli introiti collegati allo svolgimento di attivitàlavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento ditrattamenti pensionistici o assistenziali ma deve estendere lapropria indagine all eventuale titolarità di beni patrimoniali edil profilo statico per l immobilizzazione di capitali che tali formed investimento comportano ma anche sotto il profilo dinamico perle potenzialità economiche di cui costituiscono indice l acquisto e lavendita oltre che per il godimento di redditi diversi da quelliretributivi o pensionistici testimoniato dal loro possesso. Si trattainfatti di risorse economiche che al pari dei redditi e di ogni altrautilità economicamente valutabile devono essere tenute in conto aifini della determinazione dell assegno divorzile non solo nel caso in4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023cui siano state acquisite nel corso della convivenza ma ancheNumero di raccolta generale 9619/2023quando siano il frutto di miglioramenti successivi della sDitautaa pzubibolincaezio ne 11/04/2023economica dell obbligato purché il loro conseguimento si configuricome uno sviluppo naturale e prevedibile dell attività svolta aquell epoca * n.7984 del 4.4.2014 .L art.5 comma 6 della legge n.898 del 1970 allorché impone algiudice di tener conto delle condizioni dei coniugi delle ragionidella decisione del contributo personale ed economico dato daciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione delpatrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambie di valutare tutti i suddetti elementi in rapporto altresì alla duratadel matrimonio esige anche la considerazione delle rispettivecapacità patrimoniali e non solo nel loro immediato profiloreddituale comunque espressive in senso lato della «ricchezza» delsoggetto.Da ultimo a conferma della rilevanza anche degli aspettipatrimoniali questa Corte ha recentemente affermato che ai finidell attribuzione dell assegno divorzile secondo il parametroassistenziale e perequativo compensativo è indispensabile il previoaccertamento di un significativo squilibrio delle condizionieconomico patrimoniali delle parti rilevando a tal fine anche lasuddivisione del patrimonio operata dal marito durante ilmatrimonio e dopo la separazione in favore della moglie * 1n. 28936 del 5.10.2022 .6. Con il secondo motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione dell art.5 comma6 della legge n.898 del 1970 per l omesso esame del motivo diimpugnazione relativo alla componente perequativo compensativadell assegno divorzile.7. La censura è infondata.La Corte territoriale ha considerato il citato profilo del motivo diappello della signora * ed anzi l ha sostanzialmente recepito5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023Numero di raccolta generale 9619/2023laddove a pagina 6 sub § 8 terzultimo capoverso sia pur moltoData pubblicazione 11/04/2023sinteticamente ha dato atto che la ricorrente non aveva mailavorato si era dedicata alla cura della casa e della famiglia pertutta la durata del matrimonio 25 anni «secondo scelteevidentemente concordate» tra i coniugi e ha ancheimplicitamente riconosciuto l incidenza causale di questecircostanze pregresse sulla attuale impraticabilità dell inserimentodella sig.ra * a 58 anni e in carenza di specificheprofessionalità nel mondo del lavoro.8. Con il terzo motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione dell art.5 comma 6della legge n.898 del 1970 e dell art.115 cod.proc.civ. per l omessoesame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti ecioè l omessa quantificazione dei cespiti mobiliari e immobiliarimediante c.t.u.9. Il motivo è formulato sub specie di violazione di legge exart.360 n.3 cod.proc.civ. ma sembra dedurre invece un omessoesame di fatto decisivo.In ogni caso l omesso esame dei cespiti immobiliari del sig.Lupinon è riscontrabile per quanto osservato in precedenza nel § 5.Quanto invece alle partecipazioni societarie la censura restaassorbita per effetto dell accoglimento del primo motivo di ricorso.10. Con il quarto motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione dell art.5 comma 9della legge n.898 del 1970 per l omesso accertamento tributarioreso necessario dall assoluta incompatibilità fra redditi dichiaratidal * nel triennio 2014 2016 e gli esborsi da lui sostenuti percirca € 6.000 00 mensili.Il motivo resta assorbito per effetto dell accoglimento del primomotivo.11. Con il quinto motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione degli artt.91 e 926 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023Numero di raccolta generale 9619/2023cod.proc.civ. con riferimento all integrale compensazione delleData pubblicazione 11/04/2023spese nonostante l accoglimento della sua impugnazione che nonpoteva definirsi parziale.Il motivo resta assorbito per effetto dell accoglimento del primomotivo.12. Per le ragioni esposte la Corte accolto il primo motivo diricorso nei sensi di cui in motivazione respinto il secondoassorbiti il terzo il quarto e il quinto cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello diMilano in diversa composizione anche per le spese del giudizio dilegittimità.Occorre inoltre disporre che in caso di utilizzazione della presenteordinanza sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nell ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023Numero di raccolta generale 9619/2023Data pubblicazione 11/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * * CC* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7324/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] *7 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende unitamenteagli avvocati * * * e * * * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * di* 111 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dagli avvocati ** * * e * * * controricorrenteavverso sentenza della Corte d appello di Milano n. 2220/2020depositata il 9.9.2020.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023Numero di raccolta generale 9619/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.3.2023 dalData pubblicazione 11/04/2023Consigliere * * * * *1. * * con ricorso del 3.8.2016 si è rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetticivili del matrimonio contratto il 22.9.1990 con * * dacui erano nati i figli * e * e l emanazione deiprovvedimenti consequenziali opposti nel merito dalla resistente.Con sentenza del 5.12.2018 il Tribunale di Milano ha assegnato lacasa familiare a * * sino all autosufficienza economicadella figlia * gravando * * delle relative spesecondominiali e di utenza ha revocato il contributo imposto a* * per il figlio * ha gravato * * di unassegno di € 300 00 mensili rivalutabile in favore della figlia* oltre spese di studio e mediche nonché di un assegno di €1.500 00 mensili rivalutabile in favore di * *2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello* * con riferimento all importo dell assegno dimantenimento disposto in suo favore a cui ha resistito l appellato* * che ha fatto constare che nel frattempo il [OSCURATO:PERSONA] adito per la modifica delle condizioni di divorzio avevarevocato sia i contributi previsti in favore della figlia * per lasua sopravvenuta indipendenza economica sia l attribuzione dellacasa coniugale a * * e l accessorio accollo delle speserelative.La Corte di appello di Milano con sentenza del 9.9.2020 ha accoltoparzialmente il gravame aumentando l entità del contributo postoa carico di * * e in favore di * * sino allasomma di € 2.500 00 mensili dal febbraio del 2020 a spesecompensate.2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023Numero di raccolta generale 9619/2023A questa pronuncia la Corte di appello si è indotta avendoData pubblicazione 11/04/2023ravvisato una evidente disparità di condizioni economiche delleparti a svantaggio della sig.ra * accresciuta dalla recenteeredità paterna conseguita dal * e non influenzata in modopermanente dalla temporanea crisi degli introiti del * provocatadalla emergenza epidemiologica * al contrario la signora* aveva perso l assegnazione della casa coniugale acquisitadal * che ora poteva metterla a reddito e aveva dovutoreperire un immobile in locazione per abitarvi infine il * erastato sgravato anche dalle spese di mantenimento e studio dellafiglia *3. Avverso la predetta sentenza non notificata con atto notificatoil 6.3.2021 ha proposto ricorso per cassazione * *svolgendo cinque motivi.Con atto notificato il 14.4.2021 ha proposto controricorso ** chiedendo il rigetto dell avversaria impugnazione.Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione dell art.5 comma6 della legge n.898 del 1970 perché in sede di quantificazionedell assegno divorzile la Corte di appello aveva valutato lasituazione economica del * con riguardo ai soli redditi in sensostretto e cioè alle risultanze delle dichiarazioni fiscali in cui nonfiguravano né le numerose partecipazioni societarie nel settoredella ristorazione né i cespiti immobiliari.5. Il motivo è fondato nei limiti di cui in appresso e va accolto.La Corte di appello pur dando atto di un evidente squilibriopatrimoniale e reddituale fra i due ex coniugi a tutto vantaggio delsig. * ha considerato sia pur genericamente nel patrimonio3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023del controricorrente anche la componente immobiliareNumero di raccolta generale 9619/2023direttamente posseduta ivi compresi anche gli immobili rDiavtae pnubieblincatziio ne 11/04/2023dall eredità paterna ma ha del tutto ignorato le partecipazioni nellesocietà familiari indicate analiticamente alle pagine 7 e 8 del ricorsoe richiamate a pagina 13 già oggetto di puntuale deduzione daparte della ricorrente nel giudizio di merito.Tali cespiti in difetto di distribuzione di dividendi possono sfuggirealla rilevazione reddituale attraverso le dichiarazioni dei redditi maesprimono evidentemente una capacità patrimoniale assolutamenterilevante.* giustamente la ricorrente invoca il principio acquisito nellagiurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini dell accertamentodel diritto all assegno di mantenimento e della sua determinazioneoccorre considerare la complessiva situazione di ciascuno deiconiugi e quindi tener conto oltre che dei redditi in denaro diogni altra utilità economicamente valutabile * 1 n. 19291 del3.10.2005 .Si è detto altresì che nell accertamento della capacità economicadell obbligato il giudice di merito non può limitarsi a prendere inconsiderazione gli introiti collegati allo svolgimento di attivitàlavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento ditrattamenti pensionistici o assistenziali ma deve estendere lapropria indagine all eventuale titolarità di beni patrimoniali edil profilo statico per l immobilizzazione di capitali che tali formed investimento comportano ma anche sotto il profilo dinamico perle potenzialità economiche di cui costituiscono indice l acquisto e lavendita oltre che per il godimento di redditi diversi da quelliretributivi o pensionistici testimoniato dal loro possesso. Si trattainfatti di risorse economiche che al pari dei redditi e di ogni altrautilità economicamente valutabile devono essere tenute in conto aifini della determinazione dell assegno divorzile non solo nel caso in4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023cui siano state acquisite nel corso della convivenza ma ancheNumero di raccolta generale 9619/2023quando siano il frutto di miglioramenti successivi della sDitautaa pzubibolincaezio ne 11/04/2023economica dell obbligato purché il loro conseguimento si configuricome uno sviluppo naturale e prevedibile dell attività svolta aquell epoca * n.7984 del 4.4.2014 .L art.5 comma 6 della legge n.898 del 1970 allorché impone algiudice di tener conto delle condizioni dei coniugi delle ragionidella decisione del contributo personale ed economico dato daciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione delpatrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambie di valutare tutti i suddetti elementi in rapporto altresì alla duratadel matrimonio esige anche la considerazione delle rispettivecapacità patrimoniali e non solo nel loro immediato profiloreddituale comunque espressive in senso lato della «ricchezza» delsoggetto.Da ultimo a conferma della rilevanza anche degli aspettipatrimoniali questa Corte ha recentemente affermato che ai finidell attribuzione dell assegno divorzile secondo il parametroassistenziale e perequativo compensativo è indispensabile il previoaccertamento di un significativo squilibrio delle condizionieconomico patrimoniali delle parti rilevando a tal fine anche lasuddivisione del patrimonio operata dal marito durante ilmatrimonio e dopo la separazione in favore della moglie * 1n. 28936 del 5.10.2022 .6. Con il secondo motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione dell art.5 comma6 della legge n.898 del 1970 per l omesso esame del motivo diimpugnazione relativo alla componente perequativo compensativadell assegno divorzile.7. La censura è infondata.La Corte territoriale ha considerato il citato profilo del motivo diappello della signora * ed anzi l ha sostanzialmente recepito5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023Numero di raccolta generale 9619/2023laddove a pagina 6 sub § 8 terzultimo capoverso sia pur moltoData pubblicazione 11/04/2023sinteticamente ha dato atto che la ricorrente non aveva mailavorato si era dedicata alla cura della casa e della famiglia pertutta la durata del matrimonio 25 anni «secondo scelteevidentemente concordate» tra i coniugi e ha ancheimplicitamente riconosciuto l incidenza causale di questecircostanze pregresse sulla attuale impraticabilità dell inserimentodella sig.ra * a 58 anni e in carenza di specificheprofessionalità nel mondo del lavoro.8. Con il terzo motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione dell art.5 comma 6della legge n.898 del 1970 e dell art.115 cod.proc.civ. per l omessoesame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti ecioè l omessa quantificazione dei cespiti mobiliari e immobiliarimediante c.t.u.9. Il motivo è formulato sub specie di violazione di legge exart.360 n.3 cod.proc.civ. ma sembra dedurre invece un omessoesame di fatto decisivo.In ogni caso l omesso esame dei cespiti immobiliari del sig.Lupinon è riscontrabile per quanto osservato in precedenza nel § 5.Quanto invece alle partecipazioni societarie la censura restaassorbita per effetto dell accoglimento del primo motivo di ricorso.10. Con il quarto motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione dell art.5 comma 9della legge n.898 del 1970 per l omesso accertamento tributarioreso necessario dall assoluta incompatibilità fra redditi dichiaratidal * nel triennio 2014 2016 e gli esborsi da lui sostenuti percirca € 6.000 00 mensili.Il motivo resta assorbito per effetto dell accoglimento del primomotivo.11. Con il quinto motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione degli artt.91 e 926 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7324/2021Numero sezionale 1522/2023Numero di raccolta generale 9619/2023cod.proc.civ. con riferimento all integrale compensazione delleData pubblicazione 11/04/2023spese nonostante l accoglimento della sua impugnazione che nonpoteva definirsi parziale.Il motivo resta assorbito per effetto dell accoglimento del primomotivo.12. Per le ragioni esposte la Corte accolto il primo motivo diricorso nei sensi di cui in motivazione respinto il secondoassorbiti il terzo il quarto e il quinto cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello diMilano in diversa composizione anche per le spese del giudizio dilegittimità.Occorre inoltre disporre che in caso di utilizzazione della presenteordinanza sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nell ordinanza. *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui inmotivazione respinto il secondo assorbiti il terzo il quarto e ilquinto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizioneanche per le spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza siaomessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 21 marzo 2023La Presidente* *7 di 7* **La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui inmotivazione respinto il secondo assorbiti il terzo il quarto e ilquinto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizioneanche per le spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza siaomessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 21 marzo 2023La Presidente* *7 di 7* *