CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 17158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/10/2022 del TRIBUNALE DI CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 settembre 2022 il G.i.p. del Tribunale di Melfi applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capi 3, 10 e 11). Con ordinanza del 14 ottobre 2022 il Tribunale di Melfi, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, annullava il provvedimento del G.i.p. limitatamente al reato di cui al capo 1) e, riqualificato il fatto contestato al capo 10) nella fattispecie di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostituiva la misura cautelare di massimo grado con quella degli arresti domiciliari. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e della esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1, lett. c), del codice di rito. 2.1. Quanto al primo profilo, dal contenuto delle conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza impugnata, non si evince alcun coinvolgimento del ricorrente nelle contestate cessioni di sostanze stupefacenti, in relazione alle quali non furono eseguiti sequestri né vennero sentiti a sommarie informazioni gli acquirenti. 2.2. In ordine al secondo aspetto, difetta il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, che presuppone la certezza o l'alta probabilità che all'imputato si presenti effettivamente l'occasione per commettere ulteriori delitti. Il Tribunale non ha considerato il tempo trascorso (tre anni) fra l'ultima condotta contestata e il momento di applicazione della misura cautelare né la circostanza che dal 2020 [OSCURATO:PERSONA] si è dedicato esclusivamente e stabilmente all'esercizio della propria attività commerciale incrementando il fatturato negli anni, attività che sta subendo un grave danno economico a seguito della restrizione dell'indagato agli arresti domiciliari. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi non consentiti o infondati.2. In tema di gravità indiziaria, è opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, rilevanti nel caso in esame. Sul punto il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Il controllo di logicità «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme v. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli _ elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale e soprattutto ponendosi in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della quello reale e la difformità risulti incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650), circostanze non ravvisabili nel caso in esame. 3. Anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza esigenze cautelari è incensurabile, avuto particolare riguardo al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, che - secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio - sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214). La distanza di tempo (tre anni) fra le condotte contestate e l'applicazione della misura cautelare non è tale da inficiare la valutazione dei giudici della cautela sull'attualità del pericolo di recidiva. Il Tribunale non ha poi ignorato le esigenze lavorative dell'indagato indicate e ampiamente documentate dalla difesa, ma le ha considerate allo stato recessive rispetto a quelle cautelari, disponendo comunque una misura più attenuata rispetto a quella di massimo grado applicata nell'ordinanza genetica. 4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricor