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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40719/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Torino che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2-sexies C.d.S., condannandola alla pena di quattro mesi di arresto e millecinquecento euro di ammenda, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., é inammissibile.

Invero, ella si duole della insufficiente ed illogica motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, oggetto di richiesta rigettata perché non compreso il senso della prospettazione difensiva che aveva rimarcato il valore di indice di ravvedimento del fatto che la Delgado, dopo esser stata condannata per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, in occasione del controllo che ha condotto al presente procedimento si era sottoposta volontariamente al test; e non comprendendosi il significato da attribuire alla scelta del rito abbreviato, valutabile positivamente in quanto la difesa era stata spiegata solo in punto di trattamento sanzionatorio, con ciò ammettendosi la responsabilità per il reato contestato.

Si lamenta, inoltre, che nel respingere la richiesta di sospensione condizionale della pena la Corte di appello abbia fatto leva su elementi che attengono alla responsabilità per il fatto oggetto di giudizio, senza spiegare il peso ed il valore attribuibile ai precedenti penali dell'imputata e la loro idoneità ad escludere una prognosi favorevole.

2. Le censure della ricorrente sono da un verso non consentite e dall'altro manifestamente infondate.

2.1. Vale rammentare che, in generale, la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione.

La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).

Con specifico riferimento al corredo circostanziale va osservato che il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto circostanziato in rapporto agli elementi ed alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per esso non è richiesta una analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formazione del giudizio stesso e della eseguita valutazione delle circostanze che concorrono nel reato, in modo che risulti che il giudice, nell'espressione del suo globale giudizio, abbia tenuto conto di tutte le componenti del fatto criminoso (Sez. 2, n. 4831 del 15/02/1984, dep. 24/05/1984, Lecci, Rv. 164368; Sez. 1, n. 6034 del 11/04/1995 - dep. 25/05/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 201433).

Sicchè il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 dei 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

2.2. Ancorché rappresentato come vizio di motivazione il primo rilievo attinge il merito.

Quel che si contesta è la valutazione che il giudice distrettuale ha formulato a riguardo della sottoposizione all'alcoltest, alla possibilità di considerare la scelta del rito abbreviato per una riduzione della pena che ecceda il terzo previsto dalla legge, e la valenza dei precedenti penali della Delgado nella prospettiva del bisogno di pena.

La contestazione non riesce ad indicare realmente un qualche vizio della motivazione né un'errata applicazione della legge.

Il motivo, pertanto, non rientra tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha sviluppato una motivazione correttamente tesa ad esplicitare il giudizio di una impossibilità di prognosi favorevole a riguardo del futuro comportamento della Delgado.

Ciò ha fatto non solo facendo riferimento ai due precedenti penali per guida in stato di ebbrezza ma anche alla pervicacia dimostrata dalla Delagdo acquistando una autovettura nonostante non abbia mai conseguito la patente di guida, ponendosi alla guida della stessa ancorché priva del titolo abilitativo e senza aver fornito il veicolo di copertura assicurativa e per di più dopo aver ingerito una significativa quantità di alcolici.

Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente valorizzato profili che attengono al fatto di reato oggetto di giudizio, fornendo una compiuta e non manifestamente illogica motivazione.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, concepito dal legislatore nazionale in funzione della finalità rieducativa - risocializzatrice della pena, richiede un giudizio prognostico che si avvale degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali sono compresi plurimi profili del reato e del suo autore (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; intensità del dolo o grado della colpa; capacità a delinquere del colpevole).

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/224. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Torino che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2-sexies C.d.S., condannandola alla pena di quattro mesi di arresto e millecinquecento euro di ammenda, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., é inammissibile. Invero, ella si duole della insufficiente ed illogica motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, oggetto di richiesta rigettata perché non compreso il senso della prospettazione difensiva che aveva rimarcato il valore di indice di ravvedimento del fatto che la Delgado, dopo esser stata condannata per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, in occasione del controllo che ha condotto al presente procedimento si era sottoposta volontariamente al test; e non comprendendosi il significato da attribuire alla scelta del rito abbreviato, valutabile positivamente in quanto la difesa era stata spiegata solo in punto di trattamento sanzionatorio, con ciò ammettendosi la responsabilità per il reato contestato. Si lamenta, inoltre, che nel respingere la richiesta di sospensione condizionale della pena la Corte di appello abbia fatto leva su elementi che attengono alla responsabilità per il fatto oggetto di giudizio, senza spiegare il peso ed il valore attribuibile ai precedenti penali dell'imputata e la loro idoneità ad escludere una prognosi favorevole. 2. Le censure della ricorrente sono da un verso non consentite e dall'altro manifestamente infondate. 2.1. Vale rammentare che, in generale, la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione. La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Con specifico riferimento al corredo circostanziale va osservato che il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto circostanziato in rapporto agli elementi ed alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per esso non è richiesta una analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formazione del giudizio stesso e della eseguita valutazione delle circostanze che concorrono nel reato, in modo che risulti che il giudice, nell'espressione del suo globale giudizio, abbia tenuto conto di tutte le componenti del fatto criminoso (Sez. 2, n. 4831 del 15/02/1984, dep. 24/05/1984, Lecci, Rv. 164368; Sez. 1, n. 6034 del 11/04/1995 - dep. 25/05/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 201433). Sicchè il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 dei 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). 2.2. Ancorché rappresentato come vizio di motivazione il primo rilievo attinge il merito. Quel che si contesta è la valutazione che il giudice distrettuale ha formulato a riguardo della sottoposizione all'alcoltest, alla possibilità di considerare la scelta del rito abbreviato per una riduzione della pena che ecceda il terzo previsto dalla legge, e la valenza dei precedenti penali della Delgado nella prospettiva del bisogno di pena. La contestazione non riesce ad indicare realmente un qualche vizio della motivazione né un'errata applicazione della legge. Il motivo, pertanto, non rientra tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha sviluppato una motivazione correttamente tesa ad esplicitare il giudizio di una impossibilità di prognosi favorevole a riguardo del futuro comportamento della Delgado. Ciò ha fatto non solo facendo riferimento ai due precedenti penali per guida in stato di ebbrezza ma anche alla pervicacia dimostrata dalla Delagdo acquistando una autovettura nonostante non abbia mai conseguito la patente di guida, ponendosi alla guida della stessa ancorché priva del titolo abilitativo e senza aver fornito il veicolo di copertura assicurativa e per di più dopo aver ingerito una significativa quantità di alcolici. Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente valorizzato profili che attengono al fatto di reato oggetto di giudizio, fornendo una compiuta e non manifestamente illogica motivazione. Il beneficio della sospensione condizionale della pena, concepito dal legislatore nazionale in funzione della finalità rieducativa - risocializzatrice della pena, richiede un giudizio prognostico che si avvale degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali sono compresi plurimi profili del reato e del suo autore (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; intensità del dolo o grado della colpa; capacità a delinquere del colpevole). 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/224. [OSCURATO:PERSONA]
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