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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46754/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6562/2016 del 31/10/2019 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste di discussione orale avanzate dalle difese; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame sull'applicabilità dell'art. 648 bis, terzo comma, cod. pen. e sull'art. 62 n. 4 cod. pen. nei confronti di entrambi i ricorrenti; l'annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di cui all'art. 9, comma 2,

I. 1423/1956 per intervenuta prescrizione; dichiararsi l'inammissibilità nel resto; sentiti i difensori intervenuti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi ricorsi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 14/03/2014 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.032,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen. (capo B), 5 e 9, comma 2,

I. 1423/1956 (capo C) e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.032,00 di multa per il solo capo B).

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione.

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., con particolare riferimento al raggiungimento della prova in ordine alla colpevolezza per il contributo causale offerto e alla sua consapevolezza del presunto agire criminoso posto in essere dal coimputato.

Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 648 bis, terzo comma, cod. pen. in presenza di reato presupposto (furto in danno di [OSCURATO:PERSONA]) punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Terzo motivo: mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche in riferimento alla contestata recidiva (ex art. 99, primo comma, cod. pen.) e per mancata esclusione della sentenza, per l'esistenza a suo carico di reati depenalizzati e notevolmente risalenti nel tempo.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: mancanza, contraddittorietà o quantomeno manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio.

La conclusione motivazionale secondo cui l'autovettura contraffatta era nella disponibilità di entrambi i Mancini appare in insanabile contraddizione con la premessa affermata secondo la quale i Mancini ebbero a vendere l'autovettura a [OSCURATO:PERSONA] con legittima targa e numero di telaio.

In realtà, appare quanto meno probabile che sia stato proprio quest'ultimo ad asportare la targa dell'autovettura rubata al Cinti, modificandone il numero di telaio, anche perché trovatone in possesso.

Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà o quantomeno manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 648 bis, terzo comma, cod. pen. in presenza di reato presupposto punito con pena edittale rientrante nei limiti della sanzione prevista dalla succitata norma.

Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nella specie dell'art. 157 cod. pen., per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C), commesso da recidivo qualificato in data 19/01/2017, con conseguente eliminazione della relativa pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con esclusivo riferimento al reato di cui al capo C) che risulta estinto per prescrizione, con conseguente necessità di rideterminazione della pena in relazione al solo capo B).

Nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come quello di [OSCURATO:PERSONA], risulta inammissibile.

Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni.

Fermo quanto precede, il ricorrente ripropone questioni già ampiamente esaminate dai giudici a quibus, esponendo una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo in forza del quale i giudici del gravame hanno disatteso le censure poste a base della impugnazione sui singoli profili, oggettivi e soggettivi, ora nuovamente rievocati.

Evocando censure in fatto, si pretende poi, del tutto inammissibilmente, una rilettura nel merito, del tutto vietata nella presente sede di legittimità.

2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con riferimento ad entrambi i profili proposti.

2.2.1. In relazione al primo, si evidenzia come il reato presupposto sia il furto di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, fattispecie che integra la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.: il reato risulta commesso in data 02/11/2006 e, all'epoca, risultava punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Non risulta, quindi, applicabile l'invocata attenuante di cui all'art. 648 bis, secondo comma, cod. pen., in presenza di reato presupposto punito con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione.

2.2.2. In relazione al secondo, si evidenzia come per il pagamento della vettura il Milanesi avrebbe versato a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 400,00 euro.

Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo (e tale presupposto non si ritiene ricorrere nella fattispecie), ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, nella quale, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato).

Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che, ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., il giudice, nel c.d.

"danno patrimoniale", deve far rientrare e tenere in debito conto anche quello morale (in aggiunta a quello fisico, se presente) derivato dalla condotta illecita alla persona offesa (cfr., Sez. 2, n. 13575 del 20/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259701).

2.3. Del tutto tardivo e, come tale, non scrutinabile è il terzo motivo.

La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta dalla parte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606, comma 3 cod. proc. pen.

Al riguardo, si osserva in premessa come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Nella specie, la doglianza qui proposta, in relazione alla quale la parte ha peraltro omesso di precisarne il profilo denunciato (violazione di legge o vizio di motivazione), non risulta essere stata avanzata nei motivi d'appello, avendo l'appellante in quella sede formulato esclusivamente censure afferenti la responsabilità.

Come è noto, il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

Si ribadiscono le considerazioni esposte nell'omologo motivo di gravame proposto dal coimputato, oggetto di trattazione nel paragrafo

2.1. del considerato in diritto.

3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Anche qui si ribadiscono le considerazioni esposte nell'omologo motivo di gravame proposto dal coimputato, oggetto di trattazione nel paragrafo

2.2.1. del considerato in diritto.

3.3. Fondato è, invece, il terzo motivo.

Il reato di cui al capo C), considerati gli eventi interruttivi e tenuto conto della recidiva qualificata e della data di commissione del fatto, risulta estinto per prescrizione già alla data del 19/01/2017, in epoca antecedente la pronuncia della sentenza di appello.

In relazione a detto reato risulta essere stata irrogata, in continuazione sul più grave reato di cui al capo B), la pena di mesi due di reclusione: pena che va, conseguentemente, eliminata.

4. Alla pronuncia consegue: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo C) perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.032,00 di multa; la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo C) perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.032,00 di multa; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6562/2016 del 31/10/2019 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste di discussione orale avanzate dalle difese; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame sull'applicabilità dell'art. 648 bis, terzo comma, cod. pen. e sull'art. 62 n. 4 cod. pen. nei confronti di entrambi i ricorrenti; l'annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di cui all'art. 9, comma 2, I. 1423/1956 per intervenuta prescrizione; dichiararsi l'inammissibilità nel resto; sentiti i difensori intervenuti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi ricorsi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 14/03/2014 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.032,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen. (capo B), 5 e 9, comma 2, I. 1423/1956 (capo C) e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.032,00 di multa per il solo capo B). 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., con particolare riferimento al raggiungimento della prova in ordine alla colpevolezza per il contributo causale offerto e alla sua consapevolezza del presunto agire criminoso posto in essere dal coimputato. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 648 bis, terzo comma, cod. pen. in presenza di reato presupposto (furto in danno di [OSCURATO:PERSONA]) punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Terzo motivo: mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche in riferimento alla contestata recidiva (ex art. 99, primo comma, cod. pen.) e per mancata esclusione della sentenza, per l'esistenza a suo carico di reati depenalizzati e notevolmente risalenti nel tempo. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: mancanza, contraddittorietà o quantomeno manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio. La conclusione motivazionale secondo cui l'autovettura contraffatta era nella disponibilità di entrambi i Mancini appare in insanabile contraddizione con la premessa affermata secondo la quale i Mancini ebbero a vendere l'autovettura a [OSCURATO:PERSONA] con legittima targa e numero di telaio. In realtà, appare quanto meno probabile che sia stato proprio quest'ultimo ad asportare la targa dell'autovettura rubata al Cinti, modificandone il numero di telaio, anche perché trovatone in possesso. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà o quantomeno manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 648 bis, terzo comma, cod. pen. in presenza di reato presupposto punito con pena edittale rientrante nei limiti della sanzione prevista dalla succitata norma. Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nella specie dell'art. 157 cod. pen., per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C), commesso da recidivo qualificato in data 19/01/2017, con conseguente eliminazione della relativa pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con esclusivo riferimento al reato di cui al capo C) che risulta estinto per prescrizione, con conseguente necessità di rideterminazione della pena in relazione al solo capo B). Nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come quello di [OSCURATO:PERSONA], risulta inammissibile. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni. Fermo quanto precede, il ricorrente ripropone questioni già ampiamente esaminate dai giudici a quibus, esponendo una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo in forza del quale i giudici del gravame hanno disatteso le censure poste a base della impugnazione sui singoli profili, oggettivi e soggettivi, ora nuovamente rievocati. Evocando censure in fatto, si pretende poi, del tutto inammissibilmente, una rilettura nel merito, del tutto vietata nella presente sede di legittimità. 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con riferimento ad entrambi i profili proposti. 2.2.1. In relazione al primo, si evidenzia come il reato presupposto sia il furto di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, fattispecie che integra la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.: il reato risulta commesso in data 02/11/2006 e, all'epoca, risultava punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Non risulta, quindi, applicabile l'invocata attenuante di cui all'art. 648 bis, secondo comma, cod. pen., in presenza di reato presupposto punito con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione. 2.2.2. In relazione al secondo, si evidenzia come per il pagamento della vettura il Milanesi avrebbe versato a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 400,00 euro. Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo (e tale presupposto non si ritiene ricorrere nella fattispecie), ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, nella quale, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato). Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che, ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., il giudice, nel c.d. "danno patrimoniale", deve far rientrare e tenere in debito conto anche quello morale (in aggiunta a quello fisico, se presente) derivato dalla condotta illecita alla persona offesa (cfr., Sez. 2, n. 13575 del 20/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259701). 2.3. Del tutto tardivo e, come tale, non scrutinabile è il terzo motivo. La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta dalla parte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606, comma 3 cod. proc. pen. Al riguardo, si osserva in premessa come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Nella specie, la doglianza qui proposta, in relazione alla quale la parte ha peraltro omesso di precisarne il profilo denunciato (violazione di legge o vizio di motivazione), non risulta essere stata avanzata nei motivi d'appello, avendo l'appellante in quella sede formulato esclusivamente censure afferenti la responsabilità. Come è noto, il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Si ribadiscono le considerazioni esposte nell'omologo motivo di gravame proposto dal coimputato, oggetto di trattazione nel paragrafo 2.1. del considerato in diritto. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Anche qui si ribadiscono le considerazioni esposte nell'omologo motivo di gravame proposto dal coimputato, oggetto di trattazione nel paragrafo 2.2.1. del considerato in diritto. 3.3. Fondato è, invece, il terzo motivo. Il reato di cui al capo C), considerati gli eventi interruttivi e tenuto conto della recidiva qualificata e della data di commissione del fatto, risulta estinto per prescrizione già alla data del 19/01/2017, in epoca antecedente la pronuncia della sentenza di appello. In relazione a detto reato risulta essere stata irrogata, in continuazione sul più grave reato di cui al capo B), la pena di mesi due di reclusione: pena che va, conseguentemente, eliminata. 4. Alla pronuncia consegue: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo C) perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.032,00 di multa; la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo C) perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.032,00 di multa; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 46754/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris