CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, ha integralmenteconfermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti in data 6dicembre 2025, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misuracautelare della custodia in carcere disposta nei confronti dell’odierno ricorrente, in relazioneai reati di estorsione e lesioni aggravate.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore,deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui si duole delle ragioni poste afondamento di tale rigetto.Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare l’estrema pericolosità del ricorrente e lapalese sottomissione psicologica della persona offesa, senza tenere conto di quanto dedottodalla difesa (regolari visite della medesima persona offesa in carcere, correttocomportamento processuale), non evidenziando un’autonoma valutazione delle esigenzecautelari e omettendo di pronunciarsi adeguatamente sulle ragioni ostative a una misuraextramuraria.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti, laddovesollecitano valutazioni schiettamente fattuali, e insuperabilmente generici, siccome avulsi dalconcreto contenuto dell’ordinanza impugnata.2. Il Tribunale, infatti, afferma la mancanza di nuovi elementi tali da far superare ilgiudicato cautelare formatosi (anche) in tema di periculum (non limitato al soloinquinamento, ma ricomprendente anche la prognosi infausta di reiterazione), non potendoreputarsi nova rilevanti, sia pure solo per l’attenuazione della misura, il semplice decorso deltempo, la ripresa dei rapporti con la persona offesa e la disponibilità di un idoneo domicilio.L’apparato argomentativo a sostegno del rigetto è congruamente motivato, e pertantoimpermeabile allo scrutinio di legittimità, laddove, da un lato esprime una valutazione,tutt’altro che illogica e comunque propria della cautela di merito, in ordine all’impossibilità diconcedere gli arresti domiciliari nella medesima residenza della persona offesa e ribadisce lapermanenza delle esigenze da salvaguardare, a fronte della «pervicacia» con cuiquest’ultima ha ritrattato le proprie dichiarazioni eteroaccusatorie (interpretato come indice disottomissione psicologica), e, dall’altro, è conforme al consolidato orientamento in tema dinon decisività del semplice dato cronologico, tenuto conto del contesto suaccennato (Sez. 4,n. 17470 del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207-01; Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv.278866-01; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139-01).3. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso dispecie – propone censure che si risolvono in un diverso apprezzamento degli elementiesaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.