Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 06055/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta una revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., per essere stato calcolato il quinquennio rilevante per tale revoca dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non dalla data di emissione della stessa - sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.

Invero, è principio consolidato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il termine di cinque anni per la commissione di un altro delitto a fondamento della revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (si veda per tutte Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876, che specifica, altresì, che detta revoca non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta una revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., per essere stato calcolato il quinquennio rilevante per tale revoca dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non dalla data di emissione della stessa - sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Invero, è principio consolidato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il termine di cinque anni per la commissione di un altro delitto a fondamento della revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (si veda per tutte Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876, che specifica, altresì, che detta revoca non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Sentenza Cassazione n. 06055/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris