CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27173/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA]+ in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.; -intimate- avverso la sentenza della Corte d ’a ppello di Ancona n. 902/2024 depositata il 10/06/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal la ConsiglieraAntonella Pellecchia; rilevato che 1. nel 2020 Dino e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Pesaro proponendo opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c., al precetto notificato dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., con cui veniva loro intimato l’adempimento dell’obbligo risultante dai titoli esecutivi costituiti dai contratti di mutuo fondiario del 18.03.2013 e del 08.08.2013, entrambi per notar [OSCURATO:PERSONA]; parte attrice chiedeva - previa sospensione ex art. 615 c.p.c. dell ’ efficacia esecutiva dei titoli azionati e, ex art. 624 c.p.c., dell’esecuzione forzata eventualmente promossa in pendenza dell’opposizione - che venisse dichiarata la nullità del precetto, nonché il difetto di titolarità del credito in capo ad [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, la mancanza della legittimazione di quest’ultima e della mandataria, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] subordine e nel merito, contestava il diritto dell’istante a procedere ad esecuzione forzata, deducendo la inesistenza del credito azionato. In via ulteriormente gradata, chiedeva di ricalcolare l’ammontare delle somme a credito e a debito delle parti, previo accertamento dell’illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultra-legali e usurari; costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., n.q. di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., chiedeva il rigetto dell’opposizione; con comparsa di intervento volontario ex art. 105, comma 2, c.p.c., interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale aderiva alle deduzioni ed eccezioni formulate dall’opposta, instando per il rigetto dell’opposizione; 1.1. il Tribunale di Pesaro, respinta la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, con sentenza n. 349/2021, rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposta e della società intervenuta; 2.avverso tale sentenza proponevano appello Dino e [OSCURATO:PERSONA]; si costituivano nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., entrambe chiedendo il rigetto dell’impugnazione; 2.1.la Corte d ’ appello di Ancona, con sentenza n. 902/2024, in parziale accoglimento dell’impugnazione, dichiarava inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., confermando nel resto la sentenza di primo grado. Di poi, compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio tra gli appellanti e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e condannava gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; nulla disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rimasto contumace; 3.per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a sette motivi; 3.1.hanno resistito con controricorso Banca CF+ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. - in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ’ ultima ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo; la Corte si è riservata il deposito nei sessanta giorni successivi; considerato che 4. l ’ opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. su cui si è pronunciata la sentenza in questa sede impugnata risulta essere stata proposta, in uno all’odierno ricorrente, originariamente pure da [OSCURATO:PERSONA], anch’ ella destinataria dell’atto di precetto; non risulta, tuttavia, che il ricorso introduttivo sia stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], la quale – stando alla sentenza d ’ appello e agli atti di causa legittimamente consultabili da questa Corte –era parte in entrambe le fasi del giudizio di merito; il contraddittorio, pertanto, non è ritualmente instaurato, atteso che, ferma la facoltà di [OSCURATO:PERSONA] di non partecipare a questo giudizio, rimanendo parte intimata, la stessa deve però essere messa in grado di compiere la relativa scelta processuale; per tali ragioni, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito – l ’ integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente di procedere alla notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deci